Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E001845

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1845/99 di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione. Prodotti Dop e Igp ‐ organismi privati di certificazione ‐ libertà di concorrenza.

    GU C 225E del 8.8.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E1845

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1845/99 di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione. Prodotti Dop e Igp ‐ organismi privati di certificazione ‐ libertà di concorrenza.

    Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0027 - 0028


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1845/99

    di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione

    (11 ottobre 1999)

    Oggetto: Prodotti Dop e Igp organismi privati di certificazione libertà di concorrenza

    Da mesi il governo italiano persegue l'obiettivo di affidare ad un unico organismo privato la certificazione di alcuni prodotti Dop, tra cui il Grana Padano. Sebbene l'Autorità antitrust italiana ed alcuni tribunali nazionali abbiano sancito l'illegittimità di tale provvedimento, il governo italiano sembra intenzionato a far approvare una legge (Legge Comunitaria 1999 AC 5619-B) che limita decisamente la libertà di concorrenza in quanto non consente ai produttori, singoli ed associati, di accedere direttamente al sistema dei controlli Dop, nega la possibilità a più organismi privati di certificare lo stesso prodotto Dop e stimola i consorzi di tutela ad allargare la loro rappresentatività interna affinché corrispondano ai requisiti di cui alle norme Uni En 45011 allo scopo di divenire loro stessi organismi di certificazione.

    Può la Commissione dire:

    1. se i produttori, singoli o associati, possono accedere direttamente al sistema dei controlli;

    2. se la limitazione ad un solo organismo privato di certificazione per ogni prodotto Dop o Igp non rappresenti una grave distorsione del diritto di libera concorrenza;

    3. se i consorzi di tutela possano rispondere ai requisiti di terzietà richiesti e, quindi, possano divenire organismi di certificazione privati o comunque imporre norme o controlli anche sui soggetti non associati;

    4. se non ritenga opportuno adottare misure nei confronti del governo italiano a fronte delle palesi irregolarità sopra esposte?

    Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

    (8 novembre 1999)

    L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) no 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1) prevede che la struttura di controllo può essere composta da una o più di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fino dallo Stato membro. L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi: mldrg) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10.

    Si deduce da queste due disposizioni che per ogni denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) ci può essere o una o più autorità di controllo pubbliche, oppure uno o più organismi autorizzati a tal fine dallo Stato membro, oppure ancora un sistema misto dei due precedenti.

    Lo Stato membro in cui è situata la zona geografica della DOP o dell'IGP ha il diritto di decidere quale possa essere la composizione e il numero delle strutture di controllo. Lo Stato membro può dunque scegliere, per esempio, che per ogni DOP o IGP vi sia un solo organismo privato. Se invece lo Stato membro ha optato per la designazione di più autorità di controllo e/o organismi privati (autorizzati), i titolari della DOP o dell'IGP hanno la facoltà di scegliere la loro struttura di controllo all'interno delle possibilità offerte dallo Stato membro.

    Per quanto concerne gli organismi privati, il regolamento citato non menziona l'obbligo che essi siano accreditati, ma si limita a prevedere (articolo 10, paragrafo 3) che: a decorrere dall'1 gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989 (norma che è stata modificata il 18 febbraio 1998).

    Dato che le prescrizioni di tale norma sono severe, la Commissione ritiene difficile che esse possano essere adempiute da un consorzio di tutela, che è di solito costituito dagli stessi produttori che sarebbero sottoposti al controllo di cui all'articolo 10 sopra citato.

    Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 4, prevede che: Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessanti.

    I produttori di una DOP o di una IGP sono in ogni caso tenuti a ricorrere alla struttura di controllo indicata nel disciplinare di produzione della denominazione in questione. Il disciplinare è redatto dai produttori e allegato alla domanda di registrazione. La scelta della strutture di controllo può essere in ogni momento modificata, se il relativo Stato membro ne fa domanda conformemente all'articolo 9 del regolamento.

    Nel caso specifico della DOP Grana Padano, la struttura di controllo, in seguito alla modifica segnalata dall'autorità nazionale competente italiana in data 17 novembre 1998, è l'organismo privato autorizzato C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare s.r.l..

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione non ritiene opportuno adottare alcun provvedimento nei confronti del governo italiano.

    (1) GU L 208 del 24.7.1992.

    Top