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Document 91999E001745

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/99 di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio. Immigrazione. Regioni ultraperiferiche.

    GU C 170E del 20.6.2000, p. 90–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E1745

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/99 di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio. Immigrazione. Regioni ultraperiferiche.

    Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0090 - 0091


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/99

    di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio

    (1o ottobre 1999)

    Oggetto: Immigrazione. Regioni ultraperiferiche

    Nonostante che il Consiglio negli anni scorsi abbia manifestato la volontà di portare avanti una politica ragionevole in materia di immigrazione e asilo, si sta verificando un'immigrazione illegale che sceglie come punto di accesso al territorio dell'Unione europea alcune regioni ultraperiferiche vicine al continente africano, per esempio le isole Canarie.

    Come intende il Consiglio mettere in atto la strategia comunitaria intesa a vigilare su tale tipo di immigrazione e, nel caso specifico, quale programma operativo ha previsto di attuare nella suddetta regione di confine?

    Risposta

    (7 dicembre 1999)

    1. L'interrogazione posta dall'Onorevole Parlamentare si riferisce alle azioni del Consiglio relative, da un lato, ai controlli effettuati dagli Stati membri alle frontiere aeree e marittime esterne e, dall'altro alle cause di migrazione e di fuga da alcuni Paesi dell'Africa.

    2. Le misure per rafforzare l'efficacia dei controlli degli Stati membri alle frontiere aree e marittime esterne sono state messe a punto soprattutto nel quadro della convenzione Schengen e, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono ora integrate nell'acquis dell'Unione europea. Sebbene queste misure competano agli Stati membri il Consiglio, mediante i suoi organi competenti, ne controlla l'effettiva attuazione. Ad esempio le disposizioni pratiche di prevenzione dell'immigrazione clandestina via aria e via mare sono messe in atto, in collaborazione con determinati Stati africani, sulla scorta della decisione del Comitato esecutivo Schengen del 18 dicembre 1998 relativa all'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti.

    3. Oltre all'acquis Schengen misure pratiche di questo tipo sono altresì sviluppate, a nome dell'UE nel suo insieme, in base all'acquis preesistente dell'Unione europea, segnatamente la posizione comune del 25 ottobre 1996 relativa alle missioni di assistenza e di informazione effettuate prima della frontiera (GU L 281 del 31.10.1996). Tali misure, coordinate dagli organi competenti del Consiglio, per il momento non riguardano tuttavia nessun paese africano.

    4. Quanto alle cause di migrazione e di fuga da alcuni paesi africani si rimanda al piano d'azione per il Marocco, approvato dal Consiglio l'11 ottobre 1999. Questo documento è uno dei cinque piani d'azione che definiscono un approccio globale, coerente e mirato alla situazione di altrettanti importanti paesi di origine e/o transito di richiedenti asilo e migranti. Per ciascun paese il relativo piano d'azione illustra una combinazione congruente ed equilibrata della gamma di misure possibili dell'Unione europea nei settori della politica estera, dello sviluppo e degli aiuti economici ed umanitari.

    5. Dal piano d'azione suddetto emerge che il Marocco è un paese d'origine e di transito di migranti economici verso l'Europa. Tra le misure raccomandate si possono citare, in particolare, le seguenti: utilizzo dei canali esistenti per migliorare la raccolta di dati pertinenti, diffusione di informazioni precise sulla migrazione, sviluppo di strategie per combattere il traffico illecito, promozione di misure volte ad assicurare l'attuazione degli accordi di riammissione; incentivazione degli investimenti stranieri diretti, della formazione professionale, del lavoro autonomo e delle piccole imprese; promozione del ritorno volontario degli emigrati e loro reinserimento, integrazione nella società dei cittadini marocchini che soggiornano legalmente negli Stati membri.

    6. Il Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha ritenuto che i primi piani d'azione approvati dal Consiglio abbiano costituito un utile contributo e ha invitato il Consiglio e la Commissione a riferire in merito alla loro attuazione al Consiglio europeo del dicembre 2000.

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