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Document 91999E000290

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 290/99 dell'on. Paul RÜBIG al Consiglio. Tutela dell'industria europea del granito

GU C 297 del 15.10.1999, p. 154 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E0290

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 290/99 dell'on. Paul RÜBIG al Consiglio. Tutela dell'industria europea del granito

Gazzetta ufficiale n. C 297 del 15/10/1999 pag. 0154


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0290/99

di Paul Rübig (PPE) al Consiglio

(17 febbraio 1999)

Oggetto: Tutela dell'industria europea del granito

Negli ultimi anni le imprese di medie dimensioni produttrici di granito in Europa hanno già dovuto far fronte a profondi cambiamenti. La concorrenza che ne è derivata sul mercato interno e da parte di paesi terzi ha portato mediamente a una riduzione dei prezzi del 30-40 %, esercitando un forte impatto su questo settore.

Gli sviluppi più recenti hanno poi posto quest'industria di fronte a nuove sfide che richiedono un intervento deciso da parte della Commissione e degli Stati membri. Grandi quantitativi di granito per la costruzione di strade e ponti e per l'edilizia provengono dalla Cina, per il settore funerario dall'India. Queste importazioni risultano molto meno costose dei corrispondenti prodotti europei a causa delle disparità nei costi salariali. Inoltre, questi paesi terzi si tutelano, in parte applicando dazi di uscita, contro l'esportazione di materiale grezzo destinato ad ulteriore lavorazione.

Di quali strumenti dispone il Consiglio, nel campo delle misure antidumping e dei dazi protettivi, per reagire in modo efficace a questa situazione? Con quale rapidità possono essere introdotte misure mirate in collaborazione con la Commissione?

Risposta

(26 aprile 1999)

1. Si ricorda che, conformemente alla ripartizione delle responsabilità istituzionali prevista dal regolamento (CE) 384/96 del Consiglio in materia di antidumping(1), l'unico potere della Commissione è quello di presentare conclusioni provvisorie e adottare misure provvisorie previa consultazione del Comitato antidumping. L'adozione di provvedimenti definitivi è di competenza del Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione.

2. Quanto alla possibilità di un aumento dei dazi esistenti, tale possibilità è contemplata dal regolamento n. 3286/94 (regolamento sugli ostacoli agli scambi)(2), in base al quale la Commissione può presentare proposte nelle condizioni e con le procedure previste dal suddetto regolamento.

3. Per il momento la Commissione non ha ancora presentato proposte al Consiglio a titolo di misure antidumping o nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(1) GU L 56 del 6 marzo 1996, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31 dicembre 1994, pag. 71.

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