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Document 91998E003412
WRITTEN QUESTION No. 3412/98 by Roberta ANGELILLI to the Commission. Building development in Bufalotta
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3412/98 dell'on. Roberta ANGELILLI alla Commissione. Lottizzazione alla Bufalotta
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3412/98 dell'on. Roberta ANGELILLI alla Commissione. Lottizzazione alla Bufalotta
GU C 207 del 21.7.1999, p. 65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3412/98 dell'on. Roberta ANGELILLI alla Commissione. Lottizzazione alla Bufalotta
Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0065
INTERROGAZIONE SCRITTA E-3412/98 di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione (17 novembre 1998) Oggetto: Lottizzazione alla Bufalotta Il Consiglio comunale di Roma ha approvato una grande lottizzazione in zona Bufalotta che prevede la realizzazione di edifici e centri commerciali per circa 2.000.000 di metri cubi di cemento, in un'area densamente popolata in cui il rapporto tra superficie adibita a verde ed abitanti è il più basso della città e dove la viabilità è estremamente difficoltosa. Considerando che l'edificazione di un grande centro commerciale porterà uno squilibrio nell'economia del quartiere a danno dei piccoli e medi imprenditori commerciali e la presenza di alcuni siti di interesse archeologico si interroga la Commissione per sapere se non ritiene tale lottizzazione in contrasto con: 1. la direttiva 85/337/CEE(1) sulla valutazione di impatto ambientale e sulla consultazione dei cittadini; 2. i pronunciamenti dell'UE per la tutela dei beni archeologici, in particolare con l'allegato 3 della Direttiva 97/11/CEE(2); 3. le necessarie logiche di vivibilità in un territorio che presenta attualmente una notevole densità abitativa che verrebbe in conseguenza notevolmente peggiorata. Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione (25 gennaio 1999) In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare è opinione della Commissione che i lavori in questione non rientrino necessariamente fra quelli disciplinati dalla direttiva 85/337/CEE. I lavori di sistemazione urbana sono menzionati al punto 10, lettera b, dell'allegato II di tale direttiva ed il paragrafo 2 dell'articolo 4 prevede che i progetti appartenenti alle classi elencate in tale allegato formino oggetto di una valutazione di impatto ambientale (VIA) quando gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedano e prevede inoltre che gli Stati membri possano a tal fine fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva in oggetto. Il 12 aprile 1996 l'Italia ha adottato un decreto (D.P.R. Atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) nel quale, come previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 4, vengono fissati criteri e soglie limite per determinati progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II. I lavori di sistemazione urbana figurano al punto 7, lettera b, dell'allegato B di tale decreto. In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non risulta possibile stabilire se il progetto in questione possa essere fatto rientrare fra quelli previsti nell'allegato II al punto 10, lettera b, della direttiva come ripreso al punto 7, lettera b, dell'allegato B del decreto italiano. 1. La Commissione non è pertanto in grado di stabilire se il progetto in questione possa essere considerato potenzialmente in contrasto con la direttiva 85/337/CEE. Se il progetto non rientra fra quelli disciplinati dalla direttiva, non sussiste nessuna violazione dell'obbligo di consultazione del pubblico; peraltro l'onorevole parlamentare non ha menzionato alcuna mancanza in merito a tale consultazione. In ogni caso, la Commissione non è in grado di valutare eventuali violazioni dell'obbligo di consultazione del pubblico previsto per i progetti disciplinati dalla direttiva. 2. Gli Stati membri hanno tempo fino al 14 marzo 1999 per dare attuazione alla direttiva 97/11/CE. 3. La Commissione non vede quali siano le disposizioni comunitarie relative al caso specifico. (1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. (2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.