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Document 91998E003177

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3177/98 dell'on. Paul RÜBIG alla Commissione. Apprendisti panettieri e lavoro notturno

    GU C 96 del 8.4.1999, p. 165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E3177

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3177/98 dell'on. Paul RÜBIG alla Commissione. Apprendisti panettieri e lavoro notturno

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0165


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-3177/98

    di Paul Rübig (PPE) alla Commissione

    (12 ottobre 1998)

    Oggetto: Apprendisti panettieri e lavoro notturno

    La panificazione è un settore molto dinamico. Il cliente desidera che pane e dolci siano pronti sin dalle 6 del mattino. La direttiva 94/33/CEE sulla protezione del lavoro giovanile vieta invece il lavoro notturno dei giovani tra la mezzanotte e le quattro. Gli apprendisti panettieri non possono quindi acquisire un elemento sostanziale della loro formazione professionale, cioè la possibilità di apprendere come si produce l'impasto. Riducendo di un'ora appena il divieto di lavoro notturno si potrebbe rimediare a questa situazione. Le piccole e medie aziende di panificazione che da sempre assicurano in modo preponderante la formazione degli apprendisti sarebbero quindi maggiormente in grado anche in futuro di formare le nuove leve.

    Esiste la necessità di migliorare la situazione occupazionale dell'Europa riservando particolare attenzione all'occupazione dei giovani. La Commissione può rispondere a questa considerazione anticipando di un'ora il divieto di lavoro notturno almeno per i settori che ne sono particolarmente interessati?

    Risposta del sig. Flynn a nome della Commissione

    (5 novembre 1998)

    Ai sensi della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(1), gli Stati membri si adoperano affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro adattate alla loro età.

    Per quanto attiene al lavoro notturno, l'art. 9 della direttiva contiene un divieto generale di lavoro notturno per i bambini e per gli adolescenti. Tuttavia, per tener conto delle particolarità di alcuni settori di attività, la direttiva consente agli Stati membri di autorizzare, a certe condizioni, alcuni lavori per gli adolescenti durante il periodo notturno. In tali casi, il lavoro resta tuttavia vietato fra la mezzanotte e le ore quattro.

    La Commissione considera che tale disposizione consente agli Stati membri di trovare un giusto equilibrio fra le esigenze della formazione professionale degli adolescenti nel settore della produzione del pane e la necessità di proteggere i giovani da ogni lavoro che possa mettere in pericolo la loro sicurezza, la loro salute ovvero il loro sviluppo fisico.

    Le normative vigenti negli Stati membri sembrano confermare la fondatezza di tale approccio.

    (1) GU L 216 del 22.6.1994.

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