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Document 91998E002660

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2660/98 degli onn. Riccardo GAROSCI , Luigi FLORIO al Consiglio. Omicidio Lehrer - La non estradizione fra Sri Lanka e Italia impedisce la giustizia

GU C 96 del 8.4.1999, p. 130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2660

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2660/98 degli onn. Riccardo GAROSCI , Luigi FLORIO al Consiglio. Omicidio Lehrer - La non estradizione fra Sri Lanka e Italia impedisce la giustizia

Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0130


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2660/98

di Riccardo Garosci (PPE) e Luigi Florio (PPE) al Consiglio

(1 settembre 1998)

Oggetto: Omicidio Lehrer - La non estradizione fra Sri Lanka e Italia impedisce la giustizia

Una cittadina italiana, Erika Lehrer Grego, il 21 marzo scorso è stata uccisa in Italia da un cittadino cingalese (Sri Lanka). L'assassino, Pereira Nishantha Sudath, lasciata immediatamente l'Italia, si è rifugiato nel suo paese d'origine dopo aver peraltro confessato il reato.

La giustizia italiana, in assenza di accordi bilaterali di estradizione con lo Sri Lanka, non può procedere alla richiesta di estradizione nei confronti dell'omicida, che attualmente vive e lavora tranquillamente nel suo paese. Questa assenza di strumenti diplomatici crea una grave situazione di ingiustizia. Emerge nuovamente la necessità di una rappresentanza diplomatica comune degli interessi dei cittadini comunitari (come rammentava già il Parlamento nella relazione A4-0193/97).

Si chiede quale sia lo stato di avanzamento del progetto di rappresentanza diplomatica comune dei paesi membri dell'Unione e quali possibilità vi siano di far applicare accordi bilaterali tra uno Stato membro e uno Stato terzo ad un altro paese membro non avente gli stessi accordi?

Come gli Stati membri europei devono garantire i diritti degli oltre 250.000 cingalesi presenti nell'Unione europea (dei quali oltre 30.000 solo in Italia), così lo Sri Lanka deve accettare le norme di elementare convivenza dei suoi cittadini con quelli europei e fare rispettare la giustizia nei paesi dove essi vivono e lavorano.

Si chiede al Consiglio quali pressioni intenda effettuare affinché dei reati gravi come questo assassinio confessato trovino giustizia?

Risposta

(19 ottobre 1998)

I problemi relativi alle relazioni bilaterali in materia di estradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo non sono di competenza del Consiglio.

Gli accordi di estradizione possono essere applicati soltanto tra gli Stati che sono parti a tali accordi. Spetta alle autorità italiane esaminare, anche in assenza di un accordo bilaterale, i vari strumenti giuridici che consentano il buon esito dalla domanda di estradizione.

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