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Documento 91998E002583
WRITTEN QUESTION No. 2583/98 by José BARROS MOURA to the Commission. Practical aspects of the free movement of persons
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2583/98 dell'on. José BARROS MOURA alla Commissione. Aspetti pratici della libera circolazione delle persone
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2583/98 dell'on. José BARROS MOURA alla Commissione. Aspetti pratici della libera circolazione delle persone
GU C 96 del 8.4.1999, pag. 117
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2583/98 dell'on. José BARROS MOURA alla Commissione. Aspetti pratici della libera circolazione delle persone
Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0117
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2583/98 di José Barros Moura (PSE) alla Commissione (1 settembre 1998) Oggetto: Aspetti pratici della libera circolazione delle persone Due cittadini di Stati membri (donna italiana e uomo portoghese) decidono di sposarsi o di convivere e di conseguenza uno dei due deve trasferirsi nel paese del coniuge, cessando la sua attività professionale o usufruendo di aspettative o di altre soluzioni che gli consentano di assentarsi dal lavoro. Va inoltre considerato che risulta quasi sempre difficile per quest'ultimo inserirsi su un piano di parità di circostanze e opportunità nel paese in cui ha deciso di trasferirsi. Visto il carattere specifico della situazione, esiste la possibilità di riconoscere a livello comunitario il diritto dei cittadini in una simile situazione di conservare i loro diritti sociali (segnatamente assistenza medica) nel proprio paese di origine, indipendentemente dal paese in cui risiedono nel momento in cui hanno bisogno di avvalersene? In merito all'assistenza sanitaria si tratta di non ricorrere alla procedura troppo burocratica dei modelli E 111 e E 112; nel secondo caso (E 112) la condizioni per beneficiare di esso richiedono un iter molto oneroso. In relazione alla necessità di ricorrere al modello E 112, sorge la questione seguente: nel caso della donna non sarebbe possibile, per esempio, che possa decidere in caso di gravidanza di ritornare nel paese di origine per il parto perché desidera stare vicina alla sua famiglia (genitori), anche per ragioni affettive e umane? Nell'ambito della necessità di ricorrere al modello E 112, si può concepire un altro caso emblematico: se uno dei due coniugi di cittadinanza differente a un certo punto ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e successivamente ha bisogno di visite periodiche del suo medico personale (o di famiglia) oppure di seguire terapie specifiche, non potrà vedersi riconosciuto il diritto di ritornare nel paese di origine senza dover ricorrere al modello E 112. Inoltre, in questo caso, si farà carico delle spese sanitarie lo Stato membro di appartenenza e non il paese in cui risiede? Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione (9 ottobre 1998) I sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dai regolamenti del Consiglio (CEE) 1408/71 e 574/72(1). Bisogna tuttavia notare che i regolamenti hanno il solo scopo di coordinare e non di armonizzare i regimi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di decidere quali prestazioni offrire e come organizzare o finanziare i loro diversi sistemi di sicurezza sociale. Una persona che, dopo aver contratto matrimonio con un cittadino di un altro Stato membro, si trasferisce nello Stato membro del coniuge avrà normalmente diritto a protezione nell'ambito del sistema sanitario del nuovo Stato membro di residenza. Se la persona interessata chiede di tornare nel suo Stato membro di residenza per fruire di trattamenti medici speciali, le disposizioni del regolamento (CEE) 1408/71 esigono una autorizzazione preventiva da parte del sistema sanitario dello Stato membro di residenza. Se la persona ottiene tale autorizzazione (modulo E 112), lo Stato membro di residenza garantisce la copertura dei costi come se la persona avesse diritto alle prestazioni nello Stato membro nel quale è stato richiesto il trattamento. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha già preso in considerazione la possibilità di trovare un'interpretazione comune per la quale l'atto di partorire in un altro Stato membro sarebbe automaticamente da considerare come situazione di emergenza. Ciò significherebbe che l'autorizzazione preventiva mediante il modulo E 112 non sarebbe più necessaria. Purtroppo non è stato possibile pervenire ad un accordo unanime su tale questione. Ciò è dovuto al fatto che lo Stato membro di residenza sarebbe obbligato a rimborsare all'altro Stato membro la totalità delle spese mediche relative al parto, persino dove queste fossero notevolmente più alte che nel proprio sistema. (1) Modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97 - GU 28, 30.1.1997.