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Document 91998E002522

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2522/98 dell'on. Karla PEIJS al Consiglio. Utilizzo delle statistiche nel patto di stabilità

    GU C 96 del 8.4.1999, p. 108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2522

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2522/98 dell'on. Karla PEIJS al Consiglio. Utilizzo delle statistiche nel patto di stabilità

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0108


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-2522/98

    di Karla Peijs (PPE) al Consiglio

    (27 luglio 1998)

    Oggetto: Utilizzo delle statistiche nel patto di stabilità

    I regolamenti (CE) 1466/97(1) e 1467/97(2) e la risoluzione relativa al patto di stabilità(3) contengono delle disposizioni in base alle quali i paesi il cui disavanzo pubblico è superiore al 3 % sono tenuti a costituire un deposito infruttifero e, nei casi estremi, a versare un'ammenda.

    1. Può il Consiglio far sapere in quale momento e sulla base di quali dati queste decisioni (l'avvio della procedura per i disavanzi eccessivi, l'obbligo di costituire un deposito o di versare un'ammenda e l'abolizione della procedura per i disavanzi eccessivi) saranno prese nel patto di stabilità?

    2. Può il Consiglio far sapere quali provvedimenti saranno adottati qualora delle revisioni del PIL comportino una modifica dell'importo del deposito o dell'ammenda? Può il Consiglio confermare che l'ammenda definitiva sarà inflitta sulla base di dati definitivi? Può il Consiglio confermare che, per quanto riguarda la determinazione definitiva del PIL, ci si conformerà al regolamento (CEE) 1552/89(4) (articolo 10, paragrafo 8) relativo al sistema delle risorse proprie delle Comunità?

    3. Intende il Consiglio adottare, prima dell'avvio dell'Unione economica e monetaria, il 1o gennaio 1999, delle iniziative per chiarire il regolamento (CEE) 1467/97 sul patto di stabilità, ad esempio per mezzo di una decisione del Consiglio, in modo da aumentare la fiducia nel buon funzionamento del patto di stabilità?

    Risposta

    (3 novembre 1998)

    1. Per quanto riguarda il momento in cui il Consiglio prenderà la decisione di imporre una sanzione ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 11, del trattato CEE, il regolamento (CEE) 1467/97 stabilisce in particolare che la suddetta decisione sia adottata:

    - entro un termine massimo di dieci mesi a decorrere dalla data di comunicazione, da parte dello Stato membro partecipante, delle previsioni relative al suo disavanzo pubblico eccessivo, nel caso in cui lo Stato in questione non dia seguito alle decisioni successive del Consiglio di cui ai paragrafi 7 e 9 dell'articolo 104 C. In caso di disavanzo programmato, potrà essere applicata una procedura accelerata;

    - oppure immediatamente dopo la scadenza dei termini prescritti nella decisione di messa in mora del Consiglio allorquando dai dati reali comunicati dallo Stato membro interessato risulti la mancata correzione del disavanzo constatato.

    Riguardo all'abolizione delle sanzioni imposte, il regolamento (CEE) 3605/93, prevede in particolare che tutte le sanzioni in vigore siano abrogate allorquando il Consiglio decide che un disavanzo eccessivo esistente è stato corretto.

    2. Per quanto concerne la base dei dati applicabili al calcolo delle sanzioni, essa è costituita, in conformità del regolamento (CEE) 3605/93, dai dati reali del PIL ai prezzi di mercato secondo quanto definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom(5) conformemente alle definizioni del sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

    L'eventuale riesame di tali dati può evidentemente giustificare un'eventuale revisione delle sanzioni imposte.

    Le disposizioni del regolamento (CEE) 1552/89 (articolo 10, paragrafo 8) citato dall'onorevole parlamentare riguardano la messa a disposizione della Comunità delle risorse proprie. Si rammenta a tale proposito che le ammende o i depositi imposti in applicazione dell'articolo 104 C, paragrafo 11 non costituiscono esattamente risorse proprie, ma rientrano nelle altre entrate di cui all'articolo 201 del trattato.

    Sebbene in questo caso le disposizioni surriferite e le altre disposizioni applicabili alle risorse proprie non si applichino ipso facto alla fattispecie, nulla vieta di ispirarsi a tali norme nel caso di un eventuale riesame futuro delle ammende o dei depositi imposti.

    3. Quanto alla terza questione, il Consiglio non è investito al momento di alcuna proposta in merito. Si rammenta tuttavia che il Consiglio ha fatto alcune precisazioni sul patto di stabilità nella dichiarazione del Consiglio ECOFIN e dei Ministri riuniti in sede di Consiglio adottata il 1o maggio 1998(6), segnatamente al punto 5.

    (1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

    (2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (3) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

    (4) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1.

    (5) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

    (6) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 28.

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