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Document 91998E002250

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2250/98 dell'on. María SORNOSA MARTÍNEZ alla Commissione. Divertimenti lesivi dei diritti umani e della dignità della persona

    GU C 96 del 8.4.1999, p. 65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2250

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2250/98 dell'on. María SORNOSA MARTÍNEZ alla Commissione. Divertimenti lesivi dei diritti umani e della dignità della persona

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0065


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2250/98

    di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione

    (22 luglio 1998)

    Oggetto: Divertimenti lesivi dei diritti umani e della dignità della persona

    In un parco di divertimenti situato a Lloret de Mar è stata recentemente messa in funzione un'attrazione chiamata "Original Shocker", successivamente vietata dalle autorità catalane, che costituisce una replica della sedia elettrica. L'episodio ha scatenato polemiche e suscitato vive preoccupazioni circa il sistema di regolamentazione e i criteri che presiedono all'installazione delle attrazioni nei parchi di divertimenti.

    Sebbene esista una Direzione generale per i giochi e gli spettacoli incaricata di omologare le attrazioni installate, la realtà dimostra che in molti casi tale obbligo rimane lettera morta.

    La "sedia elettrica" di Lloret de Mar, vero e proprio strumento di pubblicità per la pena di morte, è probabilmente l'esempio più scandaloso di tutta una serie di attrazioni lesive dei diritti umani o contrastanti con il rispetto degli animali installate nei parchi giochi, permanenti o itineranti, dell'Unione europea.

    Può la Commissione far sapere quali meccanismi di controllo e regolamentazione ha predisposto per valutare i criteri e la sicurezza delle attrazioni installate nei parchi di divertimenti e nei luna park itineranti?

    Vista la crescente popolarità e la proliferazione di questo tipo di intrattenimenti, frequentati soprattutto da bambini e adolescenti, non sarebbe necessario rivedere le disposizioni vigenti a livello europeo?

    Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per impedire che tali attrazioni ledano i diritti umani?

    Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

    (5 ottobre 1998)

    Per gli aspetti relativi alla sicurezza dei parchi di divertimenti e all'opportunità di eventuali disposizioni comunitarie in materia, si invita l'Onorevole Parlamentare a prendere atto della risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione orale H-669/97 del sig. Willockx, in occasione dell'ora delle interrogazioni della sessione di settembre 1997 del Parlamento(1).

    La presenza nei parchi di divertimenti di giochi come quello indicato, va considerata essenzialmente in base alle conseguenze sul piano morale e psicologico che potrebbero derivarne, segnatamente per quanto riguarda il pubblico più giovane.

    La normativa comunitaria attuale riguardante i parchi di divertimenti riguarda essenzialmente la libera circolazione delle persone e dei servizi (Trattato CE, segnatamente gli articoli 52, 56, 59 e 66, ovvero la direttiva 75/369/CEE sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi per le attività ambulanti)(2).

    Ogni intervento o regolamentazione in materia di danni morali o psicologici che possono essere determinati dall'attività considerata, rientrano nell'esclusiva competenza degli Stati membri. Tali Stati membri possono limitare la commercializzazione di tale tipo di apparecchiatura per motivi di moralità, di ordine o di sicurezza pubblici, o ancora di protezione della salute e della vita delle persone, in base all'articolo 36 del Trattato CE, a condizione che le misure che essi adottano siano proporzionate agli obiettivi di protezione. Un'iniziativa europea volta ad armonizzare le prescrizioni per garantire la protezione della salute mentale o dello sviluppo morale, non è attualmente prevista.

    (1) Dibattiti del Parlamento (settembre 1997).

    (2) GU L 167 del 30.6.1975.

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