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Document 91998E002235

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2235/98 dell'on. Hans LINDQVIST al Consiglio. Lavorazione del surströmming (aringa del Baltico fermentata)

    GU C 96 del 8.4.1999, p. 62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E2235

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2235/98 dell'on. Hans LINDQVIST al Consiglio. Lavorazione del surströmming (aringa del Baltico fermentata)

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0062


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2235/98

    di Hans Lindqvist (ELDR) al Consiglio

    (16 luglio 1998)

    Oggetto: Lavorazione del surströmming (aringa del Baltico fermentata)

    A partire dal 1o luglio 1998 il surströmming è assoggettato alle stesse norme vigenti per gli altri prodotti ittici nell'UE. Ciò significa che, in caso di vendita nei negozi di alimentari, esso non può essere collocato in vecchi tini di legno come si è fatto sin dal 1500. Il surströmming non può neanche essere manipolato in locali dotati di impiantito in legno, come le tradizionali rimesse dei pescatori. Tutto questo colpisce un'attività e una tradizione millenarie in Svezia. Particolarmente difficile sarà poi la situazione dei piccoli produttori locali. L'UE parla tanto di sussidiarietà e di non interferire nelle questioni di dettaglio, ma agisce in modo diametralmente opposto.

    Detto questo, ritiene il Consiglio che questa regolamentazione normativa di questioni di dettaglio sia compatibile con la sussidiarietà? In caso contrario, è disposto a bloccare la direttiva sul surströmming?

    Risposta commune

    alle interrogazioni scritte E-2233/98 e E-2235/98

    (19 ottobre 1998)

    1. La direttiva 91/493/CEE(1) stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

    2. Il capitolo III dell'allegato della direttiva che stabilisce i requisiti generali degli stabilimenti a terra precisa, al punto 2, lettera a) che detti stabilimenti devono almeno avere nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti considerati:

    "a) un pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da agevolare l'evacuazione delle acque o munito di un dispositivo per l'evacuazione delle acque."

    Non è quindi specificamente obbligatorio un pavimento di cemento; spetta in effetti alle autorità nazionali competenti determinare quale sia la pavimentazione atta a rispondere ai requisiti prescritti dalla direttiva in materia di igiene.

    3. I capitoli IV, sezione IV, punto 6, lettera c) e VI, punto 2 dell'allegato della direttiva stabiliscono rispettivamente che:

    "6.c) I recipienti di salatura devono essere costruiti in modo da proteggere i prodotti della pesca dalla contaminazione durante l'intero processo di salagione.

    2. I materiali di confezionamento ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

    - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle preparazioni e dei prodotti della pesca;

    - tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana;

    - sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca."

    Le suddette deroghe non prevedono quindi espressamente l'uso di barili di plastica.

    4. Il Consiglio non intende in alcun modo recare pregiudizio ad una produzione tradizionale svedese qualora detta produzione soddisfi determinate norme in materia di igiene degli alimenti.

    Detti requisiti, peraltro, lasciano alle autorità svedesi un margine di interpretazione sufficientemente ampio per quanto riguarda l'applicazione delle norme in questione. Il Consiglio ritiene quindi che il principio della sussidiarietà sia stato rispettato.

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

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