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Document 91998E001386

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1386/98 dell'on. Karin JUNKER al Consiglio. Decisione del Consiglio del 28 novembre 1997 concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC, relativa alla Nigeria, del 4 dicembre 1995

    GU C 323 del 21.10.1998, p. 129 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91998E1386

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1386/98 dell'on. Karin JUNKER al Consiglio. Decisione del Consiglio del 28 novembre 1997 concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC, relativa alla Nigeria, del 4 dicembre 1995

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 21/10/1998 pag. 0129


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1386/98 di Karin Junker (PSE) al Consiglio (28 aprile 1998)

    Oggetto: Decisione del Consiglio del 28 novembre 1997 concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC, relativa alla Nigeria, del 4 dicembre 1995

    Il 22 aprile 1998 la Repubblica Federale di Germania parteciperà ad un incontro internazionale di calcio con la Nigeria nell'ambito della preparazione ai campionati mondiali. A quanto pare l'incontro è stato organizzato dopo la definizione della posizione comune (95/544/PESC) ((GU L 309 del 21.12.1995, pag. 1. )) del 4 dicembre 1995.

    1. Condivide il Consiglio l'opinione che, con la concessione del visto a cittadini nigeriani e con la partecipazione all'incontro di calcio con la Nigeria in preparazione dei mondiali, la Germania viola la posizione comune del Consiglio 95/544/PESC del 4 dicembre 1995 e la decisione del Consiglio del 28 novembre 1997 relativa all'attuazione della posizione comune, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2?

    2. Se la risposta è affermativa, quali conseguenze intende trarne?

    3. Prima del rilascio dei visti, ne sono stati informati il Consiglio e tutti gli Stati membri (articolo 2)?

    4. Quale posizione hanno assunto gli Stati membri al riguardo?

    5. Quali azioni ha eventualmente intrapreso il Consiglio per assicurare il rispetto della decisione?

    6. Quali misure ha previsto il Consiglio per garantire che in futuro gli Stati membri agiscano in conformità delle decisioni in ordine alla posizione comune sulla Nigeria?

    Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1386/98 e E-1428/98 (6 luglio 1998)

    L'Unione europea ha ripetutamente espresso grave preoccupazione riguardo alla situazione in Nigeria; ne è conseguita l'adozione da parte del Consiglio, il 28 novembre 1997, della decisione di prorogare la posizione comune dell'UE relativa alla Nigeria, del 4 dicembre 1995 (95/544/PESC), sino al 1o novembre 1998. Il Consiglio ribadisce il suo fermo impegno a indurre la Nigeria a operare un cambiamento e ritiene che le misure adottate nei confronti della Nigeria nella posizione comune 95/544/PESC, inclusa la sospensione dei contatti sportivi UE-Nigeria, rappresentino un utile contributo.

    L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 97/820/PESC concernente l'attuazione della posizione comune 95/544/PESC, consente agli Stati membri di decidere di non applicare le restrizioni sui contatti sportivi, al fine di adempiere agli impegni precedentemente assunti per quanto riguarda le manifestazioni sportive organizzate sotto la responsabilità di federazioni sportive internazionali, cioè le finali della Coppa del mondo 1998 e le relative partite preparatorie già organizzate, nonché il Campionato mondiale di pallacanestro del 1998. La partita tra Germania e Nigeria del 22 aprile 1998 era una partita preparatoria per la Coppa del mondo già organizzata prima dell'adozione della decisione del Consiglio 97/820/PESC. Il Consiglio ne era consapevole al momento dell'adozione di tale decisione e aveva autorizzato la Germania a rilasciare visti ai membri della squadra nigeriana. Pertanto la Germania, nel rilasciarli, non ha contravvenuto alla posizione comune 95/544/PESC.

    Il Consiglio è in grado di affermare che gli Stati membri rispettano appieno la posizione comune 95/544/PESC e la decisione del Consiglio 97/820/PESC concernente la sua attuazione. Quest'ultima non comporta alcun cambiamento nella politica dell'UE nei confronti della Nigeria né un allentamento delle misure adottate dall'UE a carico di tale paese. Le conclusioni del Consiglio del 28 novembre 1997 che corredano la decisione di prorogare la posizione comune 95/544/PESC precisano che qualora le elezioni che si volgeranno quest'anno in Nigeria non consentano il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto anteriormente al 1o ottobre 1998, l'UE adotterà misure aggiuntive rispetto a quelle stabilite nella posizione comune 95/544/PESC.

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