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Document 91998E000190

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 190/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI al Consiglio. Doppia cittadinanza per gli italiani in Belgio

GU C 196 del 22.6.1998, p. 120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E0190

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 190/98 dell'on. Cristiana MUSCARDINI al Consiglio. Doppia cittadinanza per gli italiani in Belgio

Gazzetta ufficiale n. C 196 del 22/06/1998 pag. 0120


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0190/98 di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio (6 febbraio 1998)

Oggetto: Doppia cittadinanza per gli italiani in Belgio

La convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 regola i casi di doppia cittadinanza e, in pratica, dispone il riacquisto della cittadinanza per chi l'avesse perduta anche con atto volontario, quando stabilisce che «restano salve le diverse posizioni previste da accordi internazionali».

Così il protocollo della Convenzione di Strasburgo ha reso operante, ad esempio, l'accordo tra Italia-Francia e Italia-Paesi Bassi che consente la doppia cittadinanza.

Si chiede al Consiglio, al fine di abbattere gli ostacoli alla libera circolazione e di rendere effettiva la libera circolazione dei cittadini, di operare le misure opportune affinché il protocollo di Strasburgo venga esteso ai Paesi europei caratterizzati da una forte presenza di cittadini italiani;

si chiede altresì, soprattutto in considerazione della notevole consistenza della comunità italiana in Belgio, di estendere urgentemente il protocollo di Strasburgo ai rapporti tra Belgio e Italia per permettere alla comunità italiana residente in Belgio, che voglia intraprendere le formalità per il riacquisto della cittadinanza d'origine, di poterla ottenere conservando del pari la cittadinanza belga ottenuta per naturalizzazione volontaria.

Risposta (7 aprile 1998)

Il Consiglio richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che spetta a ciascuno Stato membro definire le norme per l'attribuzione della cittadinanza. A questo proposito si ricorda che la dichiarazione n. 2 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea precisa che «ogniqualvolta nel trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla presidenza; se necessario, essi possono modificare tale dichiarazione.».

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