EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91997E003995

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3995/97 dell'on. Karla PEIJS alla Commissione. Doppia imposizione di prestazioni che beneficiano di un'esenzione

GU C 174 del 8.6.1998, p. 159 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91997E3995

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3995/97 dell'on. Karla PEIJS alla Commissione. Doppia imposizione di prestazioni che beneficiano di un'esenzione

Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0159


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3995/97 di Karla Peijs (PPE) alla Commissione (11 dicembre 1997)

Oggetto: Doppia imposizione di prestazioni che beneficiano di un'esenzione

Può la Commissione far sapere se, in virtù delle direttive europee, prevale una fornitura esente dall'imposta sul fatturato o una fornitura soggetta ad un'aliquota IVA dello 0%, nel quadro di una transazione intracomunitaria? Può la Commissione precisare per quale motivo?

Riconosce la Commissione che, se un'impresa di uno Stato membro esporta una prestazione, esente dall'imposta sul fatturato, in un altro Stato membro in cui tale prestazione non beneficia di questa esenzione si assiste ad un cumulo di imposizioni? Può la Commissione altresì indicare se ciò è dovuto ad una decisione comunitaria - e, in caso affermativo, a quale - o se si tratta semplicemente di una competenza nazionale?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione (14 gennaio 1998)

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ((GU L 145 del 13.6.1977. )) prevede, in linea di massima, un regime atto ad evitare la doppia imposizione fiscale delle operazioni esentate all'interno di un paese ai sensi dell'articolo 13 della direttiva stessa. Da un lato, infatti, un'applicazione uniforme dell'articolo 13 evita qualsiasi doppia imposizione e, dall'altro, l'articolo 28 quater, punto B, lettera a) prevede che siano esentati «gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi sarebbe comunque esentata all'interno del paese».

Non si può negare tuttavia che il mantenimento, negli Stati membri, delle disposizioni transitorie basate sull'articolo 28, paragrafo 3, può condurre a cumuli nell'imposizione dovuti alla possibilità, per gli Stati stessi, di continuare ad assoggettare ad imposta operazioni generalmente esentate o ad esentare operazioni normalmente oggetto d'imposizione. Tale mancanza di armonizzazione può, in casi eccezionali, portare a tassare, in uno Stato membro, operazioni per le quali il venditore non ha potuto esercitare, nel proprio Stato, nessun diritto a deduzione.

La Commissione ha proposto ((GU C 205 del 13.8.1977. )), a più riprese, l'abolizione di tali deroghe temporanee. Alcune di esse sono state soppresse con l'adozione della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Soppressione di talune deroghe previste dall'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE ((GU L 226 del 3.8.1989. )). Ad eccezione di tale direttiva, tuttavia, nessun accordo unanime ha potuto essere raggiunto al Consiglio per abolire le deroghe che ancora permangono.

Proprio per questa ragione la Commissione ha chiaramente indicato nel suo programma di lavoro per l'introduzione del sistema comune dell'IVA ((Doc. COM(96) 328 def. )) l'intenzione di riesaminare tutte le opzioni, facoltà e deroghe autorizzate dal regime attuale per arrivare ad un'applicazione uniforme dell'imposta.

Top