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Document 91997E003911

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3911/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

GU C 187 del 16.6.1998, p. 83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3911

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3911/97 dell'on. Hiltrud BREYER alla Commissione. Direttiva Seveso

Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0083


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3911/97 di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione (11 dicembre 1997)

Oggetto: Direttiva Seveso

Per i requisiti di protezione ambientale e sicurezza delle imprese sono d'importanza fondamentale le direttive

- sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 27 giugno 1985 (85/337/CE) ((GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. ))

- sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento del 24 settembre 1996 (96/61/CE) ((GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. ))

- sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose del 9 dicembre 1996 (96/82/CE) ((GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. )).

Il recepimento delle due ultime direttive da parte degli Stati membri deve avvenire al più tardi nel 1999. Nell'ambito dei dibattiti ad esso relativi sono state illustrate alcune posizioni che inducono a porre alla Commissione le seguenti domande.

La direttiva 96/61/CE prevede che gli impianti da lei disciplinati vengano gestiti in modo che siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili e che siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze (articolo 3, lettere a) ed e)).

Le direttive 96/61/CE e 96/82/CE vanno recepite dagli Stati membri in modo che, per quanto riguarda gli impianti che da esse vengono disciplinati, sia obbligatorio prevenire gli incidenti e, per limitarne le conseguenze, impiegare le migliori tecniche disponibili fermo restando che ciò va provato dai gestori degli impianti nell'ambito del rapporto di sicurezza a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione (26 gennaio 1998)

Il concetto di «migliori tecniche disponibili» non figura in modo esplicito nella direttiva Seveso II (Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). L'articolo 5 di detta direttiva obbliga però il gestore ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitare le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

La definizione di «migliori tecniche disponibili» è data peraltro all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE), come «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso». Questa definizione non esclude le emissioni e l'impatto sull'ambiente provocati da incidenti gravi.

Secondo l'allegato IV, punto 11 della stessa direttiva, tra le considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione, vi è la necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.

Per gli impianti soggetti sia alle disposizioni della direttiva 96/61/CE, sia a quelle della direttiva 96/82/CE, le «migliori tecniche disponibili» devono pertanto essere prese in considerazione sia nella prevenzione degli incidenti, sia nella riduzione delle loro conseguenze.

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