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Document 91997E003900

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3900/97 dell'on. Nel van DIJK alla Commissione. Assistenza legale internazionale per il trasferimento di richiedenti asilo

GU C 196 del 22.6.1998, p. 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3900

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3900/97 dell'on. Nel van DIJK alla Commissione. Assistenza legale internazionale per il trasferimento di richiedenti asilo

Gazzetta ufficiale n. C 196 del 22/06/1998 pag. 0032


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3900/97 di Nel van Dijk (V) alla Commissione (11 dicembre 1997)

Oggetto: Assistenza legale internazionale per il trasferimento di richiedenti asilo

L'Ordine degli avvocati olandese e la commissione permanente di esperti sulle questioni di diritto degli stranieri e dei rifugiati e di diritto penale nei Paesi Bassi raccomandano l'introduzione di una normativa in cui si preveda che, quando un richiedente asilo è trasferito da uno Stato membro a un altro nel quadro della Convenzione di Dublino, nel suo dossier figurino indicazioni sull'assistenza legale di cui ha eventualmente beneficiato in modo che la persona incaricata di fornire tale assistenza nel paese di trasferimento possa mettersi in contatto con il suo omologo del primo paese.

La Commissione riconosce l'opportunità di una tale regolamentazione?

È disposta a far uso del proprio diritto d'iniziativa al fine di introdurre una normativa di questo genere, sulla base dell'articolo K3 del trattato di Maastricht ovvero dell'articolo 73 K del trattato di Amsterdam, qualora quest'ultimo entri in vigore?

La Commissione si adopererà per pervenire ad una regolamentazione in materia di assistenza legale internazionale per i trasferimenti di richiedenti asilo se e quando l'acquis di Dublino sarà stato comunitarizzato?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione (23 febbraio 1998)

La Commissione fa osservare che ogni richiedente asilo che sia stato trasferito da uno Stato membro ad un altro nel quadro della Convenzione di Dublino ha la facoltà di fornire al proprio legale nel secondo Stato membro (quello cioè al quale é stato trasferito) ragguagli su tutte le persone che gli/le abbiano prestato assistenza professionale nel primo Stato membro (quello cioè in cui aveva inizialmente chiesto asilo).

La Commissione non dispone di elementi che comprovino la necessità di introdurre una normativa centralizzata che disciplini lo scambio di simili informazioni. Nella maggior parte dei casi, infatti, allorché un richiedente asilo viene trasferito da uno Stato membro ad un altro nel quadro della Convenzione di Dublino, il primo Stato membro non ha ancora iniziato ad esaminarne la richiesta di asilo quanto al merito, e non è neanche certo che un consulente legale nel primo Stato membro possa detenere informazioni rilevanti per l'esito della richiesta di asilo nel secondo Stato membro. Se alla Commissione venissero fornite prove della necessità di introdurre una normativa centralizzata del tipo proposto dalla commissione permanente di esperti sulle questioni degli stranieri, dei rifugiati e di diritto penale nei Paesi Bassi, essa le vaglierebbe - naturalmente - con la massima attenzione.

Le modalità per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nei singoli casi devono essere coerenti con il disposto dell'articolo 15 della Convenzione di Dublino. Tale articolo, infatti, impone dei limiti allo scopo con cui le informazioni vengono scambiate, ai tipi di informazioni che possono essere scambiate, alle parti che possono effettuare uno scambio ed alle parti cui le informazioni scambiate possano essere comunicate.

La commissione istituita dall'articolo 18 della Convenzione di Dublino è l'unico organismo autorizzato ad adottare provvedimenti di applicazione e proposte di emendamento o revisione alla Convenzione. Poiché la Convenzione di Dublino è stata stipulata nel 1990, ovvero anteriormente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha alcun diritto di iniziativa nell'ambito della sfera di competenza della commissione suddetta.

La Commissione sta attualmente esaminando una serie di questioni relative all'asilo nel contesto dell'articolo 73K del Trattato di Amsterdam; essa accetterebbe pertanto molto volentieri altri e più precisi elementi in relazione alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

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