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Document 91997E003807

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3807/97 dell'on. Ilona GRAENITZ alla Commissione. Responsabilità civile dei gestori delle centrali nucleari

    GU C 158 del 25.5.1998, p. 191 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3807

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3807/97 dell'on. Ilona GRAENITZ alla Commissione. Responsabilità civile dei gestori delle centrali nucleari

    Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/05/1998 pag. 0191


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-3807/97 di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione (17 novembre 1997)

    Oggetto: Responsabilità civile dei gestori delle centrali nucleari

    I guasti e gli infortuni nelle centrali nucleari provocano gravi danni alla salute umana e compromettono le condizioni dell'ambiente. Onde poter risarcire almeno finanziariamente le vittime e finanziare i lavori di sgombero, sarebbe auspicabile introdurre la responsabilità civile dei gestori per tutte le conseguenze derivanti dalla gestione della centrale atomica.

    Può la Commissione far sapere se prevede di elaborare una proposta legislativa comunitaria concernente la responsabilità civile dei gestori delle centrali nucleari e se si sta svolgendo un dibattito in materia anche a livello internazionale?

    Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione (15 dicembre 1997)

    Fin dai primi anni di attività del settore nucleare si è riconosciuto che i danni provocati da un incidente nucleare possono assumere entità tale da rendere necessaria una cooperazione internazionale ai fini della copertura assicurativa della responsabilità in campo nucleare. Ciò è esemplificato non soltanto dai due regimi internazionali relativi alla copertura della responsabilità civile nel settore nucleare elaborati nei primi anni sessanta, ma anche dall'inserimento nel trattato Euratom dell'articolo 98 (copertura del rischio atomico). Il 29 luglio 1960, sotto gli auspici dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), è stata firmata la Convenzione sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare (detta anche «Convenzione di Parigi»), entrata in vigore il 1o aprile 1968. Tale Convenzione copre la maggior parte degli stati dell'Europa occidentale, compresi tutti gli Stati membri dotati di un programma nel campo dell'energia nucleare. Sotto gli auspici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), il 21 maggio 1963 è stato istituito un regime a carattere globale ai sensi della Convenzione in materia di responsabilità civile per i danni nucleari (detta anche «Convenzione di Vienna»), entrata in vigore il 1o dicembre 1974. Il regime della Convenzione di Parigi è stato completato dalla Convenzione complementare sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare, adottata il 31 gennaio 1963. Il 21 settembre 1988 le due Convenzioni (di Parigi e di Vienna) sono state collegate dal Protocollo congiunto relativo all'applicazione delle medesime. Il trasporto marittimo di materiali nucleari è coperto dalla Convenzione del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civile nel settore del trasporto marittimo di materiali nucleari.

    Il 12 settembre 1997 è stato adottato un protocollo che modifica la Convenzione di Vienna. In tale occasione è stata adottato anche un nuovo strumento, la Convenzione sui fondi supplementari. Tali strumenti, non ancora entrati in vigore, incorporano i progressivi sviluppi in campo giuridico, tecnico ed economico che hanno avuto luogo successivamente all'adozione delle Convenzioni di Parigi e di Vienna, e prevedono una compensazione supplementare di ingente entità.

    Data la vasta portata di tale regime internazionale, la Commissione non reputa necessario elaborare una legislazione specifica per la Comunità. In tale contesto è ovviamente importante sottolineare che il trattato Euratom, e in particolare l'articolo 98, non prevede alcun obbligo di adottare una legislazione in tale settore.

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