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Document 91997E003727

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3727/97 dell'on. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA alla Commissione. SPG - Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale

GU C 158 del 25.5.1998, p. 184 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3727

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3727/97 dell'on. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA alla Commissione. SPG - Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale

Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/05/1998 pag. 0184


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3727/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione (21 novembre 1997)

Oggetto: SPG - Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale

Con l'approvazione ed attuazione del regolamento (CEE)1256/96 ((GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1. )), del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo, vengono sospesi completamente, per i paesi membri del Gruppo Andino e del mercato comune dell'America centrale, i dazi relativi a tutti i prodotti facenti parte dei codici 1604 e 1605, ad eccezione delle conserve di tonno rientranti nei codici 1604 14 14, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, per le quali si potrà chiedere il blocco delle importazioni esenti da dazio quando le quantità immesse in libera pratica a beneficio preferenziale originarie di detto paese, superano la quantità annua media delle sue esportazioni verso la Comunità dei tre ultimi anni.

Il testo è molto ambiguo: sarebbe logico pensare che si tratti di una quantità variabile, visto che la media sarebbe sempre riferita ai tre anni precedenti: per il 1997 il 1994, 1995 e 1996, per il 1998 il 1995-1997 e per il 1999 il 1996-1998; ciò farebbe sì, tra l'altro, che la cifra di riferimento sarebbe ogni volta minore, ma non è chiaro se sia effettivamente così o se la quantità in questione sia fissa.

Qual è il periodo di cui tener conto per il calcolo della media?

Qual è la cifra attuale, calcolata in base a tale norma, che ciascuno degli undici paesi in questione non può superare per le sue esportazioni verso la Comunità?

Sarebbe inoltre necessario chiarire in dettaglio quale sarebbe il meccanismo di ripristino del dazio per questi prodotti: si tratta di quello illustrato nell'articolo 14, dalla durata approssimativa di due mesi, oppure di un meccanismo automatico che ripristina i dazi una volta accertato che è stata superata la media dei tre ultimi anni?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione (6 gennaio 1998)

L'onorevole parlamentare ha interpretato in maniera corretta le modalità specifiche relative all'esame delle condizioni di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1256/96 che definisce lo schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità per i prodotti agricoli e della pesca ((GU L 160 del 29.6.1996. )) per quanto riguarda le conserve di tonno di cui all'allegato VI, originari dei paesi meno avanzati nonché dei paesi della comunità andina e dell'istmo centroamericano.

È possibile effettuare l'esame qualora, durante un anno specifico, le esportazioni di uno dei paesi beneficiari in questione superino la media delle esportazioni dei tre anni precedenti. Nel caso di un ricorso alla clausola di salvaguardia nel 1997, occorrerà fare riferimento al 1994, 1995 e 1996 ((Le medie in tal modo stabilite (in t) sono le seguenti: Panama 25,30; Venezuela 30,37; Perù 64,63; Costa Rica 903,10; Ecuador 4 347,40; Colombia 7 210,90. Per gli altri paesi (Bolivia, Guatemala, Hondura, Nicaragua, Salvador) non è stata registrata alcuna importazione. )), mentre nel 1998 sarà necessario considerare il 1995, il 1996 e il 1997. Di conseguenza, i quantitativi sono diversi per ciascun paese e la media varia in eccesso o in difetto ogni anno, in funzione del rendimento registrato negli anni precedenti. È opportuno precisare che l'importo, indicativo, non costituisce un limite quantitativo del tipo dei contingenti o dei massimali esistenti nel quadro dello schema precedente delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.

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