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Document 91997E003653

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3653/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Decurtazione del reddito degli olivicoltori

    GU C 158 del 25.5.1998, p. 169 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3653

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3653/97 dell'on. Alexandros ALAVANOS alla Commissione. Decurtazione del reddito degli olivicoltori

    Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/05/1998 pag. 0169


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3653/97 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione (19 novembre 1997)

    Oggetto: Decurtazione del reddito degli olivicoltori

    La produzione di olio d'oliva nell'Unione europea nella campagna 1996-1997 è ammontata a 1,9 milioni di tonnellate per via soprattutto dell'iperproduzione spagnola, mentre il quantitativo massimo garantito per la produzione è stato fissato a 1.350.000 tonnellate, il che farà sì che gli aiuti ai produttori greci ammonteranno a 100 dracme il chilo. Tale situazione sarà ancor più aggravata dall'attesa perturbazione del mercato dell'olio d'oliva derivante da detta iperproduzione, come pure dal mancato divieto di miscelare olio d'oliva con olii di semi e dalla conseguente messa in commercio di tali miscele spacciate per olio d'oliva. Dato che il reddito degli olivicoltori è fortemente compromesso, può la Commissione dire quali provvedimenti intende prendere per far fronte al problema?

    Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione (11 dicembre 1997)

    Il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ((GU L 172 del 30.9.1966. )), prevede la concessione di un aiuto alla produzione per gli oleicoltori. Tale aiuto è differenziato a seconda che si tratti di piccole aziende che producono meno di 500 kg di olio di oliva o di grandi aziende che ne producono oltre 500 kg. Inoltre, l'aiuto concesso alle grandi aziende viene eventualmente adeguato in funzione del superamento del quantitativo massimo garantito (QMG).

    In applicazione di tale meccanismo stabilizzatore, il regolamento (CE) n. 1979/97 della Commissione, del 10 ottobre 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato ((GU L 278 del 11.10.1997. )), ha fissato l'importo dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato per la campagna di commercializzazione 1996/1997, sulla base di una produzione valutata a 1.859.400 tonnellate, a 90,32 ecu per 100 kg. Trattandosi di un anticipo, tale importo rappresenta circa il 90% dell'importo prevedibile dell'aiuto per la campagna in questione, che verrà fissato nel giugno 1998 in base alla produzione effettiva. Se le stime relative alla produzione vengono confermate a questa data, la riduzione dell'aiuto unitario può essere valutata al 27%.

    Va osservato che in Grecia oltre il 60% dei produttori è considerato come piccolo produttore ai sensi del regolamento di base. Pertanto l'applicazione dello stabilizzatore riguarda meno del 40% degli stessi.

    Quanto al divieto di miscelare olio d'oliva con oli di semi, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'olio d'oliva commercializzato in quanto tale deve essere conforme alle definizioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66. A norma di tale allegato soltanto gli oli provenienti dalle olive o quelli di sansa di oliva rientrano nelle diverse denominazioni di olio d'oliva.

    La Commissione cofinanzia le spese di funzionamento delle agenzie di controllo dell'olio d'oliva negli Stati membri, tra i cui compiti rientra tra l'altro il rispetto delle previsioni succitate.

    Nell'ambito delle riflessioni riguardanti la riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'olio d'oliva, la Commissione studierà i vari aspetti del problema delle miscele.

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