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Document 91997E003638

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3638/97 dell'on. Christof TANNERT alla Commissione. Riconoscimento a livello comunitario della formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale del Land Berlino

    GU C 187 del 16.6.1998, p. 33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3638

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3638/97 dell'on. Christof TANNERT alla Commissione. Riconoscimento a livello comunitario della formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale del Land Berlino

    Gazzetta ufficiale n. C 187 del 16/06/1998 pag. 0033


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3638/97 di Christof Tannert (PSE) alla Commissione (13 novembre 1997)

    Oggetto: Riconoscimento a livello comunitario della formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale del Land Berlino

    Il Senato di Berlino sta deliberando una legge sul riconoscimento statale delle professioni nel campo dell'assistenza sociale a Berlino (legge sul riconoscimento della professione di assistente sociale). In detto disegno di legge si prevede che nel ciclo di formazione (finora 3 anni di studio più tirocinio) sia ridutta di un semestre, per un periodo transitorio fino al 31.12.2006, l'attuale durata del tirocinio professionale degli assistenti sociali dagli attuali dodici mesi a sei mesi.

    Può la Commissione europea comunicare se, a causa della prevista riduzione del periodo di formazione, con un tirocinio di sei invece che dodici mesi, sia possibile ulteriormente il riconoscimento a livello comunitario della formazione professionale nel campo dell'assistenza sociale nel Land Berlino?

    Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione (6 gennaio 1998)

    La precisazione chiesta dall'onorevole parlamentare fa riferimento ad una situazione simile a quella già sollevata nell'interrogazione scritta E-1936/97 ((GU C 21 del 22.1.1998, pag. 122. )). Il riconoscimento dei diplomi allo scopo di esercitare la professione di insegnante specializzato o di assistente sociale, negli Stati membri in cui queste professioni sono regolamentate, rientra nel campo di applicazione delle direttive comunitarie che hanno instaurato il sistema generale di riconoscimento dei diplomi. In funzione del livello degli studi sanciti dal diploma, si applica la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni di una durata minima di tre anni ((GU L 19 del 24.1.1989. )), oppure la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE ((GU L 209 del 24.7.1992. )).

    Ogni Stato membro rimane libero di determinare il livello delle qualificazioni richieste per esercitare la professione di insegnante specializzato o di assistente sociale sul suo territorio. Le citate direttive non hanno infatti armonizzato la formazione professionale nel settore, ma hanno organizzato un sistema di riconoscimento in virtù del quale un diploma che dà accesso ad una data professione in uno Stato membro deve essere riconosciuto per esercitare la stessa professione in un altro Stato membro, e ciò nonostante le differenze tra sistemi di istruzione. Tale diploma potrà beneficiare dei meccanismi di riconoscimento istituiti dalla direttiva 92/51/CEE, la quale dispone che in caso di differenze sostanziali, in relazione alla durata o al contenuto, tra la formazione acquisita dal migrante e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità di quest'ultimo possono imporre una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova attitudinale). L'applicazione di una di queste misure di compensazione potrebbe pertanto essere giustificata, in alcuni casi, in considerazione della durata degli studi per ottenere il nuovo titolo di studio tedesco, rispetto alla durata richiesta nello Stato membro ospitante.

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