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Document 91997E003549

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3549/97 dell'on. Frédéric STRIBY alla Commissione. Applicazione non equa dei diritti di accisa in materia di alcool puro

GU C 196 del 22.6.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3549

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3549/97 dell'on. Frédéric STRIBY alla Commissione. Applicazione non equa dei diritti di accisa in materia di alcool puro

Gazzetta ufficiale n. C 196 del 22/06/1998 pag. 0004


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3549/97 di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione (12 novembre 1997)

Oggetto: Applicazione non equa dei diritti di accisa in materia di alcool puro

Sebbene esista una regolamentazione comunitaria in materia di accise in Francia, la sua applicazione varia e provoca una vera e propria distorsione di concorrenza tra i distillatori proprietari e i distillatori industriali.

In Francia infatti il distillatore proprietario ha l'obbligo di pagare immediatamente i dazi sul prodotto della sua distillazione, mentre il distillatore industriale paga solo alla vendita della produzione. Inoltre, se quest'ultimo la lascia invecchiare, gli verrà abbuonata una perdita del 6% di grado l'anno. Il piccolo distillatore è quindi nettamente sfavorito rispetto a quello industriale.

Alla luce di tali informazioni pensa la Commissione che l'applicazione delle direttive relative ai prodotti soggetti a accisa sia equa e coerente in questo caso particolare?

Risposta comune data dal Sig. Monti in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-3548/97 e E-3549/97 (6 gennaio 1998)

Il verbale del Consiglio concernente la direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ((GU L 316, del 31.10.1992. )) contiene la seguente dichiarazione: «Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri che hanno tradizionalmente esonerato la produzione di quantitativi limitati di alcole fabbricati da privati per il proprio consumo personale possono continuare ad applicare tali esoneri». Conformemente a tale dichiarazione la Francia ha continuato ad esonerare la produzione di dieci litri di alcole puro l'anno da parte delle persone cui era stato tradizionalmente concesso tale diritto.

A parte questo caso specifico, tutta la produzione di alcolici è soggetta ad accise. Esiste tuttavia un'opzione, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 92/83/CEE, che permette agli Stati membri di imporre un'aliquota ridotta sulla produzione delle piccole distillerie. La Francia, con la maggioranza degli Stati membri, ha scelto di non avvalersi di tale opzione.

Data questa scelta, dovrebbero applicarsi le norme di carattere generale enunciate nella direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ((GU L 76, del 23. 3,1992. )) cosicché, con l'eccezione sopra citata relativa alla distillazione casalinga, tutte le distillerie francesi costituiscono depositi fiscali in cui il pagamento dell'accisa è sospeso fino a quando le merci prodotte non vengono immesse in libera circolazione e si tiene conto delle perdite naturali del prodotto della distilleria.

Infine, per quanto riguarda l'impostazione adottata dalla Commissione nei confronti della futura armonizzazione in questo settore, una delle ragioni per le quali erano state originariamente concesse le deroghe è che, all'interno dei parametri fissati, si riteneva che il trattamento fiscale di questi piccoli produttori non avesse sul mercato interno un effetto tale da rendere necessaria l'uniformità a livello comunitario. Alla luce di quanto denunciato dall'onorevole parlamentare, la Commissione terrà sotto osservazione questo problema, ma non ha per il momento intenzione di sollecitare un'ulteriore armonizzazione del trattamento riservato ai produttori in questione.

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