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Document 91997E003249

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3249/97 dell'on. Freddy BLAK alla Commissione. Prodotti cosmetici e ambiente di lavoro

    GU C 174 del 8.6.1998, p. 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E3249

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3249/97 dell'on. Freddy BLAK alla Commissione. Prodotti cosmetici e ambiente di lavoro

    Gazzetta ufficiale n. C 174 del 08/06/1998 pag. 0028


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3249/97 di Freddy Blak (PSE) alla Commissione (20 ottobre 1997)

    Oggetto: Prodotti cosmetici e ambiente di lavoro

    Il sindacato dei parrucchieri ha indicato che questi ultimi subiscono danni alla salute in conseguenza di un massiccio impiego di prodotti cosmetici.

    Può la Commissione indicare se ha già provveduto, o intende provvedere, all'esame del problema?

    Ritiene, inoltre, la Commissione che la direttiva del Consiglio realtiva al ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia di prodotti cosmetici costituisca una base sufficiente affinché coloro che, a titolo professionale, utilizzano prodotti cosmetici vengano adeguatamente informati e protetti contro problemi di salute?

    Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione (2 dicembre 1997)

    Le persone che utilizzano prodotti cosmetici per motivi professionali sono coperte dalle norme comunitarie relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, quali le direttive del Consiglio 80/1107/CEE, 89/391/CEE e 90/394/CEE ((GU L 327 del 3.12.1980. GU L 183 del 29.6.1989. GU L 196 del 26.7.1990. )), che stabiliscono le condizioni minime da applicare nei luoghi di lavoro.

    La sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato nella Comunità è garantita dalle disposizioni della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ((GU L 262 del 27.9.1976. )), altrimenti nota come la «direttiva cosmetici». L'articolo 2 di tale direttiva prevede che «i prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili...». Pertanto, se è probabile che il prodotto sia utilizzato nell'ambito di cure cosmetiche professionali, il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti per legge a garantire che il prodotto sia sicuro in questo ambito.

    Prodotti come le tinture per capelli sono ora valutati dal Comitato scientifico di cosmetologia. Questo gruppo di esperti, che consiglia la Commissione in merito alla sicurezza dei prodotti cosmetici, prende in esame tutti gli usi prevedibili dei prodotti, compreso quello professionale, e può imporre l'apposizione di etichette specifiche contenenti avvertenze di tipo precauzionale o le istruzioni per l'uso.

    L'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) della direttiva cosmetici prevede che sull'etichettatura di un cosmetico siano indicati tutti gli ingredienti del prodotto. Ciò permette ai consumatori di assicurarsi che il prodotto non contenga ingredienti cui sono allergici o particolarmente sensibili. Inoltre, la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ((GU L 151 del 23.6.1993. )) ha introdotto il requisito del fascicolo informativo sul prodotto, che deve essere conservato all'indirizzo specificato sull'etichetta e sull'imballaggio del prodotto stesso. Queste informazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo. L'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera f) prevede che il fabbricante o l'importatore di un prodotto cosmetico tengano a disposizione delle autorità «i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione». Questa disposizione consente di sorvegliare gli effetti nocivi dei prodotti immessi sul mercato, permettendo un controllo continuo della loro sicurezza.

    La Commissione ritiene pertanto che la sicurezza dei prodotti cosmetici utilizzati a fini professionali sia stata presa in considerazione e che i requisiti della direttiva sui cosmetici garantiscano agli utilizzatori dei prodotti informazioni sufficienti per proteggere la loro salute.

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