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Document 91997E002688

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2688/97 dell'on. W.G. van VELZEN alla Commissione. Regolamentazione in materia di telecomunicazioni

    GU C 117 del 16.4.1998, p. 46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E2688

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2688/97 dell'on. W.G. van VELZEN alla Commissione. Regolamentazione in materia di telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. C 117 del 16/04/1998 pag. 0046


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2688/97 di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione (1o settembre 1997)

    Oggetto: Regolamentazione in materia di telecomunicazioni

    Il settore europeo delle telecomunicazioni si sta preparando alla piena liberalizzazione che entrerà in vigore il 1o gennaio 1998.

    1. Nel quadro della conciliazione relativa alla direttiva concernente l'interconnessione il Parlamento europeo ha negoziato a lungo con il Consiglio sulla definizione di interconnessione. L'obiettivo del Parlamento era di consentire ai (nuovi) fornitori di servizi di accedere, a condizioni soddisfacenti, alle reti di telecomunicazioni (anche su punti di rete non standard). Nel frattempo si sono però già presentati numerosi problemi di accesso e il settore non sa con certezza se un determinato problema rientri nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso speciale alla rete. Può far sapere la Commissione con precisione qual è, a suo parere, la differenza tra accesso speciale alla rete e interconnessione, quali disposizioni della regolamentazione e delle norme di concorrenza del trattato si riferiscono a tali problemi, e quali sono le conseguenze, sul piano giuridico, della qualifica di accesso speciale alla rete e/o di interconnessione (in particolare le differenze sotto il profilo giuridico)?

    2. Può far sapere la Commissione qual è l'esatto significato del paragrafo 93 in collegamento con la nota 68 della sua comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ((GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 9. ))? Un chiarimento è infatti di importanza cruciale per le decisioni di investimento nelle infrastrutture da parte delle imprese di telecomunicazioni. In quale misura si può operare una discriminazione a livello di prezzi quando la capacità dell'infrastruttura è sottoutilizzata? Quali sono i criteri applicati in questo contesto? Qual è la posizione di base della Commissione nei confronti di imprese che hanno investito nell'infrastruttura e reclamano diritti esclusivi?

    3. Secondo la comunicazione esistono due mercati per l'accesso: quello dell'utente finale e quello delle infrastrutture (Parte II). Può la Commissione indicare più chiaramente che cosa intende per «mercato rilevante del prodotto», onde dare maggiore certezza al settore per quanto concerne le definizioni di mercato?

    Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione (2 ottobre 1997)

    1. La definizione di interconnessione è data all'articolo 2(1) della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ((GU L 199 del 26.7.1997. )). Secondo tale definizione l'interconnessione si riferisce al collegamento di reti di telecomunicazione. Il quarto considerando della direttiva chiarisce, in primo luogo, che in essa rientrano quelle situazioni in cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura commerciale di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico e, in secondo luogo, che le reti di telecomunicazioni interconnesse possono essere di proprietà delle parti coinvolte o possono essere basate su linee affittate e/o su capacità di trasmissione non di proprietà delle parti interessate.

    Ai sensi dell'articolo 7(3) della direttiva, gli operatori di reti fisse con una quota di mercato significativa devono pubblicare i termini e le condizioni, ivi comprese le tariffe, per le loro offerte di interconnessione. Differenti termini e condizioni sono applicabili a differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate, purché la loro applicazione non comporti discriminazioni (articolo 6). Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi dell'orientamento ai costi.

    2. All'accesso speciale alla rete fa riferimento l'articolo 9 della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale ((GU L 321 del 30.12.1995. )) (tale articolo figura come articolo 16 nel progetto di revisione di tale direttiva ((GU C 234 dell'1.8.1997. )), attualmente oggetto della procedura di codecisione). L'accesso speciale alla rete è destinato a incoraggiare innovazioni e nuove applicazioni, come specificato nel ventesimo considerando della direttiva 95/62/CE, e può essere richiesto da un fornitore di servizi di telecomunicazione di qualunque tipo, che gestisca o meno una rete di telecomunicazione, e indipendentemente dal fatto che offra servizi di telecomunicazione pubblici o privati.

    Gli organismi con un rilevante potere di mercato devono soddisfare le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazione per l'accesso speciale alla rete. A differenza dell'interconnessione, l'accesso speciale alla rete non costituisce un'offerta standard con tariffe pubblicate, bensì un tipo di accesso alla rete negoziato individualmente che può essere richiesto da un fornitore di servizi di telecomunicazione nel caso risultino inadatte le forme comunemente disponibili di accesso alla rete. Le tariffe per l'accesso speciale alla rete concesso dagli organismi con un rilevante potere di mercato devono rispettare il principio dell'orientamento ai costi.

    3. Il progetto di comunicazione della Commissione del 10 dicembre 1996 «sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni» è stato pubblicato per essere portato alla conoscenza di tutte le parti interessate. I temi affrontati ai punti 2 e 3 dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare saranno ulteriormente chiariti, nella misura del necessario, nella versione definitiva della comunicazione che la Commissione sta attualmente elaborando.

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