Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91997E002499

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2499/97 dell'on. Nana MOUSKOURI alla Commissione. Riconoscimento della formazione professionale - Direttiva 92/51/CEE

    GU C 82 del 17.3.1998, p. 93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E2499

    INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2499/97 dell'on. Nana MOUSKOURI alla Commissione. Riconoscimento della formazione professionale - Direttiva 92/51/CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 082 del 17/03/1998 pag. 0093


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2499/97 di Nana Mouskouri (PPE) alla Commissione (18 luglio 1997)

    Oggetto: Riconoscimento della formazione professionale - Direttiva 92/51/CEE

    Può la Commissione riferire in merito alla procedura di trasposizione da parte della Grecia della direttiva 92/51/CEE ((GU L 209 del 24.07.1992, pag. 25. )) del Consiglio relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE ((GU L 19 del 24.01.1989, pag. 16. )), come pure in merito alle direttive 94/38/CEE ((GU L 217 del 23.08.1994, pag. 8. )) della Commissione e 95/43/CEE ((GU L 184 del 3.08.1995, pag. 21. )) della Commissione che la modificano, stante che il ritardo nella loro trasposizione lede il diritto di libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione?

    Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (22 settembre 1997)

    La Commissione conosce le difficoltà che sussistono in Grecia in materia di riconoscimento dei diplomi conseguiti in un altro Stato membro e non può che deplorarle vivamente. Per questa ragione essa non ha risparmiato gli sforzi per porvi rimedio. Come sottolinea l'Onorevole Parlamentare, la Commissione riconosce che questa incresciosa situazione lede il diritto alla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità. Varie denunce di cittadini comunitari penalizzati giungono regolarmente alla Commissione, soprattutto attraverso la commissione per le petizioni. La maggior parte delle denunce proviene peraltro da cittadini greci che hanno acquisito le loro qualifiche in un altro Stato membro.

    Soprattutto mediante le procedure di infrazione, è stato intrapreso un certo numero di azioni allo scopo di indurre la Grecia a rispettare gli obblighi derivanti dal trattato, dalle direttive e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

    Per quel che concerne la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, la mancata adozione, nel termine prescritto, delle misure nazionali di recepimento ha dato luogo ad una procedura di infrazione, conclusasi con una sentenza della Corte di giustizia che condanna la Grecia (sentenza del 23 marzo 1995; causa C-365/93 Commissione contro Grecia). Secondo la Corte, la Grecia avrebbe dovuto prendere le misure di diritto interno necessarie per conformarsi a tale direttiva ed avrebbe pertanto dovuto designare un servizio amministrativo competente per il trattamento delle domande di riconoscimento. Questa omissione da parte della Grecia, constatata dalla Corte di giustizia, non giustifica però le autorità nazionali quando queste non rispettano gli obblighi derivanti dalla direttiva. Quest'ultima conferisce infatti ai cittadini dei diritti che essi debbono poter esercitare in qualsiasi Stato membro. In via genera le, il mancato recepimento da parte di uno Stato membro nei termini prescritti non può assolutamente sottrarre quest'ultimo agli obblighi che ad esso incombono in applicazione delle disposizioni di cui trattasi. La Commissione ha recentemente inviato un parere motivato a titolo dell'articolo 171 del trattato CE.

    Anche per la direttiva 92/51/CEE, che ha completato la direttiva 89/48/CEE, è in corso una procedura d'infrazione per mancato recepimento. Se la Grecia non procede ad una rapida regolarizzazione, la Commissione adirà la Corte di giustizia. Per quel che riguarda la direttiva 94/38/CE, essa si rivolgerà ugualmente alla Corte di giustizia. Infine, nessuna misura di recepimento della direttiva 95/43/CE è stata comunicata alla Commissione. Anche per questa è in corso una procedura. È bene sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza del 19 novembre 1991 pronunciata nelle cause riunite C-6/90 Francovich c/ Repubblica italiana e C-9/90 Bonifaci c/ Repubblica italiana), gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni loro imputabili causati ai cittadini dalle violazioni del diritto comunitario. Di conseguenza, se una violazione del diritto comunitario è stata commessa da un altro Stato membro, il cittadino leso può agire davanti a una giurisdizione nazionale per ottenere riparazione dei danni subiti.

    Questo principio, posto dalla giurisprudenza Francovich, è stato ribadito e precisato dalla Corte nella sua sentenza del 5 marzo 1996 (cause riunite C-46/93 Brasserie du pécheur SA e C-48/93 Factortame Ltd e.a.). In questa sentenza la Corte ha dichiarato che la legislazione comunitaria riconosce il diritto alla riparazione quando si verificano tre condizioni: che la norma violata conferisca dei diritti ai cittadini; che la violazione sia sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che grava sullo Stato membro ed il danno subito dalle persone lese.

    Parallelamente alle procedure in corso, vengono mantenuti contatti con le autorità greche per tentare di risolvere il caso delle persone a cui le autorità competenti hanno opposto un rifiuto di riconoscimento.

    Top