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Document 91997E002160

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2160/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - "analisi appropriata"

GU C 82 del 17.3.1998, p. 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E2160

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2160/97 dell'on. Hiltrud BREYER al Consiglio. Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - "analisi appropriata"

Gazzetta ufficiale n. C 082 del 17/03/1998 pag. 0039


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/97 di Hiltrud Breyer (V) al Consiglio (25 giugno 1997)

Oggetto: Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari - «analisi appropriata»

1. Può il Consiglio far sapere cosa si deve intendere per «analisi appropriata» ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari ((GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. ))?

2. Come verranno effettuati i controlli?

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2160/97, E-2162/97, E-2164/97, E-2166/97, E-2176/97, E-2178/97, E-2180/97, E-2182/97 e E-2186/97 (28 ottobre 1997)

Come specificato all'articolo 8, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 258/97 ((GU L 43 del 14.2.1997. )), un'analisi appropriata deve consentire, all'occorenza, di dimostrare che le caratteristiche di un alimento o di un ingrediente alimentare «sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.» Si rammenta inoltre che le eventuali modalità di applicazione dell'articolo 8 saranno adottate conformemente alla procedura (di comitato) di cui all'articolo 13.

Il testo delle interrogazioni non consente di individuare i controlli cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. Le disposizioni generali della legislazione comunitaria in materia di controllo dei prodotti alimentari sono comunque applicabili.

Per quanto riguarda le valutazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 6 del regolamento 258/97, le modalità, e segnatamente il ruolo degli Stati membri per quanto riguarda gli organismi di valutazione, sono previsti all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, completati all'occorenza dagli articoli 7 e 9. Va notato che l'articolo 4, paragrafo 4, prevede che la Commissione pubblichi raccomandazioni riguardanti gli aspetti scientifici relativi alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale. Tali disposizioni sono all'occorrenza completate dalle pertinenti disposizioni della direttiva 90/220/CEE ((GU L 117 dell'8.5.1990. )).

Per quanto riguarda i metodi di analisi si rammenta che l'articolo 4 della direttiva 93/99/CEE ((GU L 290 del 24.11.1993. )) prevede che gli Stati membri assicurino che la convalida dei metodi di analisi impiegati nel contesto del controllo ufficiale dei prodotti alimentari soddisfi, se possibile, le disposizioni previste dalla direttiva 85/591/CEE ((GU L 372 del 31.12.1985. )) concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

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