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Document 91997E000631

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 631/97 dell'on. Jaak VANDEMEULEBROUCKE alla Commissione. Bandi di gara dell' Unione europea

GU C 373 del 9.12.1997, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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91997E0631

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 631/97 dell'on. Jaak VANDEMEULEBROUCKE alla Commissione. Bandi di gara dell' Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 373 del 09/12/1997 pag. 0022


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0631/97 di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione (4 marzo 1997)

Oggetto: Bandi di gara dell'Unione europea

Potrebbe la Commissione far sapere in quale misura essa indaghi sui proprietari delle società che partecipano alle gare di appalto?

In caso negativo, potrebbe la Commissione far sapere in qual modo può essa appurare la mancata commistione di interessi?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (12 maggio 1997)

In applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, qualsiasi imprenditore ha la possibilità di presentare un'offerta per gare indette dai servizi della Commissione e pubblicate tramite bando sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le direttive in questione non contengono obblighi relativi alla struttura delle società offerenti, ad eccezione di una disposizione riguardante i raggruppamenti di imprenditori e contenuta in ognuna di esse.

Secondo questa disposizione, quasi identica in tutte le direttive, i raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. L'amministrazione aggiudicatrice non può esigere la trasformazione di questi raggruppamenti in una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta. Ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento cui viene aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione è necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto stesso (articolo 18 della direttiva 93/36/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ((GU L 199 del 9.8.1993. )); articolo 21 della direttiva 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ((GU L 199 del 9.8.1993. )); art. 26 della direttiva 92/50/CEE, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ((GU L 209 del 24.7.1992. )), e art. 33 (I) della direttiva 93/38/CEE, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono sevizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) ((GU L 199 del 9.8.1993. )).

La Commissione, quindi, provvede affinché i suoi servizi, come tutte le amministrazioni aggiudicatrici negli Stati membri, permettano a tali raggruppamenti di presentare offerte, e affinché, ai fini della presentazione, non venga richiesta alcuna forma giuridica determinata. I servizi possono invece esigere, in conformità al diritto comunitario, che una specifica forma giuridica venga assunta dall'offerente prescelto.

La Commissione intende la nozione di «commistione di interessi» come relativa ad una situazione in cui un imprenditore abbia legami particolari con un'amministrazione, tali da favorire l'aggiudicazione degli appalti pubblici di quest'ultima all'imprenditore stesso.

A tale riguardo, è opportuno osservare che nel diritto comunitario attuale nulla impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di sollecitare o accettare un parere che possa essere utilizzato per stabilire le specifiche di un appalto determinato, anche se viene fornito da un'impresa che potrebbe in seguito partecipare all'appalto stesso. Il diritto comunitario si oppone a un tale procedimento se esso ha l'effetto di compromettere il principio di parità di trattamento e, in particolare, di impedire la concorrenza. È su questa base che la Commissione, nei casi di cui è a conoscenza, svolge opera di controllo per evitare la commistione di interessi sottolineata dall'onorevole parlamentare.

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