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Document 62024TN0058
Case T-58/24: Action brought on 6 February 2024 — Tiktok Technology v Commission
Causa T-58/24: Ricorso proposto il 6 febbraio 2024 — Tiktok Technology/Commissione
Causa T-58/24: Ricorso proposto il 6 febbraio 2024 — Tiktok Technology/Commissione
GU C, C/2024/2173, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2173/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2173 |
25.3.2024 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2024 — Tiktok Technology/Commissione
(Causa T-58/24)
(C/2024/2173)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tiktok Technology Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Batchelor e M. Frese, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione di esecuzione C(2023) 8173 della Commissione, del 27 novembre 2023, che determina il contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e |
— |
condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento DSA») utilizzando stime del numero medio mensile di destinatari attivi (in prosieguo: il «NMDA») non conformi alla definizione giuridica del NMDA di cui al considerando 77 e all’articolo 3, lettera p), del regolamento DSA, e applicando invece una metodologia di stima priva di una valida base giuridica ai sensi dell’articolo 43 del regolamento DSA. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 43, paragrafo 5, lettera c), del regolamento DSA omettendo di applicare alla ricorrente il limite massimo del contributo dello 0,05 % del reddito netto del fornitore (in prosieguo: il «limite massimo del contributo»). |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del regolamento DSA addebitando importi residui alla ricorrente. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento DSA imponendo un contributo per le attività di vigilanza basato su costi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento DSA. |
5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i diritti della difesa della ricorrente. La determinazione provvisoria dell’importo del contributo annuale per le attività di vigilanza non avrebbe dato alla ricorrente alcuna possibilità di presentare le sue osservazioni sui dati NMDA utilizzati dalla Commissione né sul calcolo degli importi residui. |
6. |
Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione. La decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata per quanto riguarda i costi della Commissione coperti dal contributo per le attività di vigilanza, i calcoli del NMDA di TikTok da parte della Commissione, l’identificazione dei fornitori che hanno raggiunto il limite massimo del contributo e le ragioni dell’applicazione di una metodologia comune. |
(1) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2173/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)