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Document 62024CN0457

    Causa C-457/24 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2024 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 aprile 2024, causa T-49/22, Romania / Commissione

    GU C, C/2024/4850, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4850/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4850/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/4850

    12.8.2024

    Impugnazione proposta il 26 giugno 2024 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 aprile 2024, causa T-49/22, Romania / Commissione

    (Causa C-457/24 P)

    (C/2024/4850)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, M. Chicu, R. Antonie, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La Romania chiede che la Corte voglia:

    accogliere il ricorso, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-49/22 e, decidendo la controversia, accogliere la domanda di annullamento parziale della decisione 2021/2020 (1), proposta dal governo rumeno,

    oppure

    – accogliere il ricorso, annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-49/22 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale al fine di una nuova pronuncia affinché, in tal sede, venga accolta la domanda di annullamento parziale della decisione 2021/2020, proposta dal governo rumeno;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso in impugnazione, la Romania deduce quattro motivi.

    A.

    Violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 (2), in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento n. 908/2014 (3) e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La Romania ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto quando:

    ha stabilito che il fondamento giuridico delle dichiarazioni della Commissione potesse essere modificato nel corso del procedimento di verifica della conformità, anche in sede di riunione bilaterale;

    ha ritenuto che l’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento n. 908/2014, si applichi non solo alla comunicazione di informazioni concernenti il calcolo della rettifica finanziaria, ma anche alla comunicazione di informazioni concernenti l’inesistenza di una violazione del diritto dell’Unione;

    ha ritenuto che la condotta della Commissione, consistente nella sovrapposizione parziale di due indagini e nel chiarimento tardivo nella prima di alcuni elementi rilevanti per la seconda, non possa costituire un «fattore esterno» in queste due indagini, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 908/2014.

    Commettendo questi errori di diritto, il Tribunale avrebbe compresso il diritto della Romania a una verifica giurisdizionale effettiva.

    B.

    Violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013 (4) e con il principio di proporzionalità, con riferimento alle omissioni concernenti l’individuazione dei terreni lasciati a riposo rispetto a quelli a pascolo, nel caso dei seminativi compresi tra i 10 e i 30 ettari.

    La Romania ritiene che il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni delle autorità rumene quando ha concluso che queste ultime avrebbero ammesso implicitamente di non essere in grado di garantire l’inesistenza di un rischio per i fondi in relazione ai seminativi compresi tra i 10 e i 30 ettari.

    Parimenti, la Romania ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto anche quando:

    ha respinto, facendo richiamo all’articolo 44, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1307/2013, l’argomento secondo il quale, nel caso dei seminativi compresi tra i 10 e i 30 ettari, anche qualora il terreno lasciato a riposo venga confuso con il pascolo temporaneo, non esisterebbe nessun rischio per i fondi dell’Unione;

    ha dichiarato che la confusione tra terreni lasciati a riposo e pascoli temporanei avrebbe prodotto conseguenze a cascata, rimettendo in discussione l’applicazione delle quote per il greening basato sulla diversificazione delle colture, conformemente all’articolo 44 del regolamento n. 1307/2013;

    ha stabilito, facendo richiamo all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento n. 908/2014, che la Commissione non era obbligata a prendere in considerazione le informazioni relative all’inesistenza di una violazione del diritto dell’Unione nel caso dei seminativi compresi tra i 10 e i 30 ettari;

    ha concluso, facendo riferimento al principio di proporzionalità, che si giustificava l’applicazione, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, di una rettifica forfettaria che ha superato il doppio di quella applicata per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

    C.

    Violazione dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e degli Orientamenti della Commissione relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie (5), in relazione all’omesso «aggiornamento del LPIS».

    La Romania ritiene che il Tribunale avrebbe delineato, in modo contraddittorio, l’omissione dell’«aggiornamento del LPIS (6) », dichiarando erroneamente che quest’ultimo consisterebbe:

    nell’omesso aggiornamento del LIPS ogni 3 anni, in mancanza di un fondamento giuridico in tal senso;

    negli errori derivanti dall’omesso aggiornamento del LIPS, pur non essendo stati constatati errori di tal genere in occasione dell’indagine del 2018.

    D.

    Violazione degli articoli 31, 34 e 35 del regolamento n. 809/2014 (7), degli articoli da 23 a 26 del regolamento n. 640/2014 (8) e del documento di lavoro DS/CDP/2015/19 (9), in relazione all’omessa realizzazione di un numero sufficiente di controlli a campione relativi ai piani di pagamento per il greening.

    La Romania ritiene che il Tribunale abbia erroneamente giudicato che le superfici non identificabili come SAPS (10) dovessero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione totale per il greening per ettaro, al fine di aumentare il tasso di controlli a campione. In tale contesto, il Tribunale avrebbe assimilato, a torto, le superfici non identificabili come SAPS a un’ipotesi di riduzione dei pagamenti per il greening.


    (1)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2021, L 413, pag. 10).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

    (5)  Comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final, dell'8 giugno 2015, intitolata «Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti».

    (6)  Land-parcel identification system (Sistema di identificazione delle particelle agricole; in prosieguo: il “LPIS”).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).

    (8)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

    (9)  Documento di lavoro DS/CDP/2015/19 della Commissione, relativo all'aumento della percentuale di beneficiari da sottoporre a audit nel contesto dell'inverdimento quando si rilevano inadempienze significative.

    (10)  Regime di pagamento unico per superficie.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4850/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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