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Document 62024CN0305

Causa C-305/24, Choinquand: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 26 aprile 2024 – TB, MV / Caisse pour l'avenir des enfants

GU C, C/2024/5066, 26.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5066/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5066/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5066

26.8.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 26 aprile 2024 – TB, MV / Caisse pour l'avenir des enfants

(Causa C-305/24, Choinquand  (1) )

(C/2024/5066)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TB, MV

Resistente: Caisse pour l'avenir des enfants

Questioni pregiudiziali

l

a)

Se la nozione di «provvedere al mantenimento» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all’esercizio da parte sua di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell’interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

in ragione della mera sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di partenariato registrato tra il lavoratore frontaliero e un genitore del figlio

in ragione del mero domicilio o residenza comune tra il lavoratore frontaliero e tale figlio

in ragione della mera assunzione, da parte del lavoratore frontaliero, di una spesa qualsiasi di cui beneficia tale figlio, benché

essa copra bisogni diversi da quelli essenziali o alimentari

sia sostenuta a favore di un terzo e tale figlio ne benefici solo indirettamente

non sia sostenuta nell’esclusivo o specifico interesse di tale figlio, ma vada a vantaggio di tutta la famiglia

sia solo occasionale

sia inferiore rispetto alle spese sostenute dai genitori

sia trascurabile rispetto ai bisogni del figlio acquisito

per il solo fatto che le spese sono sostenute attraverso un conto cointestato del lavoratore frontaliero e del suo coniuge o partner registrato, genitore di detto figlio, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi accreditate

per il solo fatto che il figlio ha meno di 21 anni.

1

b) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di «provvedere al mantenimento» debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale, quando sono dimostrate due o più di dette circostanze.

2)

Se la nozione di «provvedere al mantenimento» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all’esercizio da parte sua di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell’interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che non è soddisfatta ed esclude quindi il diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

in ragione della mera esistenza di un’obbligazione alimentare a carico dei genitori di tale figlio, a prescindere

dalla questione se detto credito alimentare sia stabilito giudizialmente o mediante accordo

dall’importo in cui detto credito alimentare è stato fissato

dalla questione se il debitore onori effettivamente detto debito alimentare

dalla questione se il contributo del lavoratore frontaliero compensi un’inadempienza di un genitore di tale figlio

per il solo fatto che, nel quadro dell’esercizio di un diritto di visita e di alloggio o di un coaffido a residenza alternata o con altra modalità, il figlio soggiorna periodicamente presso l’altro genitore.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5066/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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