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Document 62024CN0094
Case C-94/24, Banca Mediolanum – III: Request for a preliminary ruling from the Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italy) lodged on 24 January 2024 – Banca Mediolanum SpA v Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia
Causa C-94/24, Banca Mediolanum - III: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) il 24 gennaio 2024 – Banca Mediolanum SpA / Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
Causa C-94/24, Banca Mediolanum - III: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) il 24 gennaio 2024 – Banca Mediolanum SpA / Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
GU C, C/2024/2928, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2928/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2024/2928 |
6.5.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) il 24 gennaio 2024 – Banca Mediolanum SpA / Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
(Causa C-94/24, Banca Mediolanum - III)
(C/2024/2928)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Banca Mediolanum SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
Questione pregiudiziale
Se la pretesa della Repubblica italiana, recata dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, di assoggettare ad IRAP il 50 % dei dividendi incassati da intermediari finanziari residenti in Italia che si qualifichino come società madri agli effetti della direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 (1) e distribuiti da società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che si qualifichino come società figlie ai sensi della predetta direttiva, senza autorizzare le prime a dedurre dall’IRAP la frazione dell’imposta societaria relativa a tali utili pagata dalle seconde, non sia incompatibile con il divieto di assoggettare gli utili che le società madri residenti in uno Stato membro abbiano incassato dalle società figlie residenti in altri Stati membri ad imposizione per una percentuale superiore al 5 % del relativo importo sancito dall’articolo 4 della predetta direttiva.
(1) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2928/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)