EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0367

Causa T-367/23: Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Amazon Services Europe / Commissione

GU C 296 del 21.8.2023, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/41


Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Amazon Services Europe / Commissione

(Causa T-367/23)

(2023/C 296/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amazon Services Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Conrad, M. Frank, R. Spanó e I. Ioannidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2023, che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final];

in subordine, annullare la decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2023, che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], nella misura in cui impone ad Amazon l'obbligo di fornire agli utenti un'opzione per ogni sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione ai sensi dell'articolo 38, e dichiarare inapplicabile l'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final];

inoltre, o in subordine, annullare la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2023 che designa Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], nella parte in cui impone ad Amazon l'obbligo di compilare e rendere disponibile al pubblico un registro delle pubblicità ai sensi dell'articolo 39, e dichiarare inapplicabile l'articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final]; e,

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final], si baserebbe su un criterio discriminatorio e violerebbe in modo sproporzionato il principio della parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final] violerebbe il principio della parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 39 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2023) 2746 final] violerebbe il principio di parità di trattamento e i diritti fondamentali della ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).


Top