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Document 62023TN0232

Causa T-232/23: Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — LW / Commissione

GU C 261 del 24.7.2023, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/37


Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — LW / Commissione

(Causa T-232/23)

(2023/C 261/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LW (rappresentanti: S. Birenbaum-De Guchteneere e M. Tournay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto informativo per il 2020;

ove necessario, annullare la decisione del valutatore d’appello del 13 luglio 2022 che ha confermato il rapporto informativo per il 2020 e ha respinto l’appello dell’11 marzo 2022 (numero di registrazione 507857);

se del caso, annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 24 gennaio 2023, che ha respinto il reclamo proposto con una nota datata 7 settembre 2022 (numero di registrazione R/422/22);

disporre il risarcimento dei danni morali subiti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 43 dello Statuto del personale e sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione della Commissione C(2013)8985, del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e le modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (le «DGE»), degli articoli 5, 6 e 7 delle DGE, sull’errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sulla violazione del principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 25 dello Statuto del personale, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 1d, paragrafo 1, dello Statuto del personale, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.


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