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Document 62023TN0071

Causa T-71/23: Ricorso proposto il 12 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE e SRB

GU C 134 del 17.4.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/17


Ricorso proposto il 12 febbraio 2023 — ABLV Bank / BCE e SRB

(Causa T-71/23)

(2023/C 134/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenute: Banca Centrale Europea, Single Resolution Board

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che le convenute sono responsabili in solido del danno causato alla ricorrente a seguito della cessazione della sua attività commerciale e di quella della sua società figlia lussemburghese;

condannare le convenute in solido a risarcire la ricorrente per tale danno;

stabilire che il danno materiale è almeno pari a EUR 414 691 000, oltre a interessi di mora decorrenti dalla data della pronuncia della sentenza sino al pagamento integrale;

condannare le convenute a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la condotta delle convenute ha violato in maniera sufficientemente grave norme giuridiche che erano volte ad attribuire alla ricorrente diritti e che essa ha subìto un danno direttamente causato da tali azioni.

Si sostiene che le convenute abbiano violato i limiti delle loro competenze e abbiano interferito con la competenza degli organi giurisdizionali nazionali annunciando la liquidazione della ricorrente e della sua controllata lussemburghese a norma del rispettivo diritto nazionale;

La ricorrente sostiene che le convenute abbiano agito senza alcun fondamento giuridico o sostanziale;

Le convenute, secondo la ricorrente, hanno violato i loro obblighi di agire in maniera legittima in particolare nel caso di una contestazione esterna dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro da parte di un paese terzo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ha subito una perdita finanziaria derivante dalla cessazione forzata della sua attività commerciale e di quello della sua società figlia lussemburghese.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la condotta delle convenute ha determinato la cessazione forzata dell’attività commerciale della ricorrente e della sua controllata lussemburghese. La successiva autoliquidazione è stata una misura inevitabile finalizzata ad attenuare il danno.


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