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Document 62023TN0052
Case T-52/23: Action brought on 8 February 2023 — Olive Line International v EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)
Causa T-52/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Olive Line International / EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)
Causa T-52/23: Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Olive Line International / EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)
GU C 112 del 27.3.2023, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/40 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2023 — Olive Line International / EUIPO — Santa Rita Harinas (SANTARRITA)
(Causa T-52/23)
(2023/C 112/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Santa Rita Harinas, SLU (Loranca de Tajuña, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SANTARRITA — Domanda di registrazione n. 18 236 520
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 577/2022-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e dichiarare l’assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto per il motivo che l’altra convenuta, titolare del marchio opposto, non ha provato l’uso minimo ed effettivo del suo segno per i prodotti cipolle fritte; |
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in subordine e cumulativamente, annullare la decisione impugnata, dichiarando l’assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto in relazione ai prodotti olive pronte e cipolle fritte nella classe 29 dato che sono prodotti diversi. |
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condannare alle spese l’EUIPO e la controinteressata, nel caso in cui quest’ultima intervenga nel presente procedimento. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |