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Document 62023CO0732

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 2024.
Rǎzvan-Eugen Nicolescu e a. contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata.
Causa C-732/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:593

Edizione provvisoria

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

8 luglio 2024 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione manifestamente infondata»

Nella causa C‑732/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 novembre 2023,

Răzvan-Eugen Nicolescu, residente in Bucarest (Romania),

Exclusive Car Trading SRL, con sede in Băicoi (Romania),

Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice, con sede in Bucarest,

rappresentati da Y. Beşleagă, M. Bodea, D.S. Bogdan, C. Pintilie e V. Stoica, avocaţi,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la loro impugnazione, il sig. Răzvan-Eugen Nicolescu, la Exclusive Car Trading SRL e l’Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice (Associazione per l’energia pulita e il cambiamento climatico) chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 26 ottobre 2023, Nicolescu e a./Consiglio (T‑272/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:694), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso proposto sulla base dell’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della «decisione» del Consiglio dell’Unione europea, dell’8 dicembre 2022, che comporta la mancata adozione del progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e in Romania (in prosieguo: l’«atto controverso»).

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l’«atto di adesione»), allegato al trattato tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 11), in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale trattato, che è stato firmato il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 2007:

«1.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea […], gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell’allegato II, così come gli altri atti di tale tipo adottati prima dell’adesione sono vincolanti e si applicano in Bulgaria e Romania dalla data di adesione.

2.      Le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per la Bulgaria e la Romania dalla data di adesione, si applicano in ciascuno di tali Stati solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis in questione in tale Stato.

Il Consiglio adotta la sua decisione, previa consultazione del Parlamento europeo, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. [...]».

 Fatti all’origine della controversia

3        I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 18 dell’ordinanza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

4        I ricorrenti sono un cittadino rumeno membro dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), una società con sede in Romania attiva nel settore dei trasporti internazionali e un’organizzazione non governativa rumena volta a promuovere la tutela dell’ambiente.

5        A seguito della sua adesione all’Unione, il 1º gennaio 2007, la Romania ha adottato, tra il 2009 e il 2011, una serie di misure in applicazione delle procedure di valutazione Schengen, con l’obiettivo di soddisfare i criteri necessari per la piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen.

6        La presidenza del Consiglio ha elaborato due progetti di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania.

7        Con conclusioni del 9 giugno 2011 sul completamento del processo di valutazione dello stato di preparazione della Romania ad attuare tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen (9166/3/11 REV 3), la formazione «Valutazione Schengen» del gruppo di lavoro «affari Schengen» del Consiglio ha preso atto del completamento delle procedure di valutazione Schengen relativamente alla Romania. Constatando che in Romania erano soddisfatte le condizioni in tutti i settori dell’acquis di Schengen, esso ha concluso che il Consiglio poteva adottare la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

8        I due progetti di decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania, elaborati dalla presidenza del Consiglio, sono stati seguiti dall’adozione di diverse risoluzioni del Parlamento che esprimevano il suo sostegno all’adesione della Romania allo spazio Schengen e invitavano il Consiglio ad adottare le misure necessarie a tal fine. Ciononostante, questi due progetti non hanno dato luogo a votazione in seno al Consiglio.

9        Il 29 novembre 2022, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Presidenza del Consiglio ha elaborato il progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e Romania.

10      Nella riunione dell’8 dicembre 2022, la formazione «Giustizia e affari interni» (GAI) del Consiglio si è riunita per deliberare sul progetto n. 15218/22, iscritto al punto 3, lettera a), dell’ordine del giorno di tale riunione, che prevedeva la possibilità di chiedere una votazione ai fini di un’eventuale adozione da parte dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Non avendo ottenuto l’unanimità dei voti, il progetto non è stato adottato.

11      Il 22 marzo 2023 i ricorrenti avrebbero ricevuto comunicazione del verbale di detta riunione e sarebbero così venuti a conoscenza della mancata adozione del progetto n. 15218/22.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2023, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, un ricorso volto a ottenere l’annullamento dell’atto controverso.

13      Il 26 ottobre 2023 il Tribunale, in applicazione dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, senza proseguire il procedimento, ha respinto tale ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

14      Il Tribunale ha constatato, anzitutto, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la decisione del Consiglio, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, poteva esistere, nonostante il completamento delle procedure di valutazione Schengen, e quindi produrre effetti giuridici vincolanti per i ricorrenti, solo se fosse stata adottata all’unanimità e nel rispetto dei requisiti previsti al secondo comma di tale paragrafo.

15      Il Tribunale ha poi rilevato, da un lato, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che, nonostante il completamento delle procedure di valutazione Schengen e l’adozione di molteplici risoluzioni del Parlamento, l’unanimità dei rappresentanti dei governi degli Stati membri interessati richiesta dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione non era stata raggiunta in seno al Consiglio al momento della votazione sul progetto n. 15218/22 e, dall’altro, al punto 30 di tale ordinanza, che l’articolo 4 dell’atto di adesione non fissava alcun termine alla scadenza del quale la decisione del Consiglio doveva essere o si riteneva adottata.

16      Il Tribunale ha considerato, al punto 31 di detta ordinanza, che sarebbe in contrasto con il tenore letterale di tale articolo, il quale prevede espressamente una procedura in più fasi e senza fissare alcun termine a tal fine, far derivare dalla conclusione delle fasi preliminari la decadenza del potere del Consiglio di adottare, all’unanimità dei rappresentanti dei governi degli Stati membri interessati, una decisione ai sensi di detto articolo, e che, pertanto, la decisione del Consiglio prevista allo stesso articolo non può essere considerata un atto avente carattere meramente confermativo del soddisfacimento di «criteri tecnici» stabiliti a monte nell’ambito delle procedure di valutazione Schengen.

17      Inoltre, il Tribunale ha precisato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che rimaneva sempre possibile per il Consiglio reiscrivere il progetto n. 15218/22 all’ordine del giorno di una nuova riunione o per la Presidenza del Consiglio elaborare un nuovo progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania.

18      Così, al punto 33 di tale ordinanza, il Tribunale ha concluso che, poiché l’unanimità richiesta non era stata raggiunta al momento della votazione del progetto n. 15218/22, non era stata adottata alcuna decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, e che la votazione che comportava la mancata adozione del progetto n. 15218/22 non equivaleva, di per sé, a un rifiuto del Consiglio di adottare successivamente una simile decisione.

19      Pertanto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 34 di detta ordinanza, che non si poteva ritenere che l’atto controverso fosse un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

20      Con la loro impugnazione, proposta il 30 novembre 2023, i ricorrenti chiedono alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata.

 Sull’impugnazione

21      Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

22      Tale disposizione trova applicazione nella presente causa.

23      A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi; il primo vertente su un errore di diritto in quanto, nel determinare se l’atto controverso producesse effetti giuridici, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione nonché l’obbligo incombente sia all’Unione sia agli Stati membri di accettare la piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen una volta soddisfatti i requisiti tecnici previsti all’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, il secondo vertente su un errore di diritto in quanto l’atto controverso costituirebbe un atto impugnabile con ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e il terzo, dedotto in subordine, vertente su un errore di diritto in quanto la mancata adozione di un atto potrebbe costituire un atto impugnabile, ai sensi di tale articolo, in circostanze eccezionali.

 Sul primo e sul secondo motivo dimpugnazione

24      Con il primo e il secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, in primo luogo, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il punto 28 dell’ordinanza impugnata è viziato da errore, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l’atto controverso come «atto impugnabile», ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

25      A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, sono impugnabili con ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in combinato disposto con il primo comma di tale articolo, tutte le disposizioni o misure adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, a prescindere dalla loro forma, volte a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di una persona fisica o giuridica, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultima. Per accertare se un atto produca simili effetti e possa, pertanto, essere oggetto di un siffatto ricorso, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione, organo o organismo da cui esso promana (sentenza del 18 giugno 2024, Commissione/SRB, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, punto 65 e giurisprudenza citata).

26      Per quanto riguarda il contesto dell’adozione dell’atto controverso e i poteri dell’istituzione dell’Unione da cui esso promana, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione prevede varie fasi procedurali e che solo il completamento di tutte queste fasi può condurre alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania. Dette fasi comprendono la verifica, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili in materia, del rispetto dei requisiti necessari per l’applicazione di tutte le parti in questione di tale acquis in tale Stato, una consultazione del Parlamento (in prosieguo, congiuntamente: i «requisiti tecnici») e l’adozione di una decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità, sulla piena applicazione delle disposizioni di detto acquis in Romania.

27      Inoltre, è giocoforza constatare, per quanto riguarda il contenuto dell’atto controverso, che esso consiste, come indicato dal Tribunale al punto 17 dell’ordinanza impugnata, in una constatazione, nell’ambito della riunione della formazione GAI del Consiglio dell’8 dicembre 2022, della mancata adozione del progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania a causa del mancato ottenimento dell’unanimità dei voti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in sede di votazione su tale progetto.

28      Tenuto conto della sostanza dell’atto controverso, che il Tribunale ha debitamente preso in considerazione, l’argomento dei ricorrenti secondo cui tale votazione costituisce una presa di posizione del Consiglio sulla mancata piena applicazione dell’acquis di Schengen, dal momento che era stato convenuto che l’adozione della decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione avrebbe dovuto avvenire al più tardi nel settembre 2011 e che, a quest’ultima data, il Consiglio ha rinviato tale votazione, deve essere respinto.

29      Infatti, se è vero che è stato convenuto, il 24 giugno 2011, che detta decisione doveva essere adottata al più tardi nel settembre 2011, ciò non equivale all’adozione di una decisione del Consiglio ai sensi di tale disposizione, la quale è soggetta ai requisiti elencati al punto 26 della presente ordinanza e, in particolare, ad un requisito procedurale, ossia quello di una votazione all’unanimità in seno a tale istituzione.

30      Pertanto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, poteva sussistere, nonostante il completamento delle procedure di valutazione Schengen, e quindi produrre effetti giuridici vincolanti per ii ricorrenti, solo se fosse stata adottata all’unanimità e nel rispetto dei requisiti dettati da tale disposizione.

31      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento dei ricorrenti tratto dalla sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio (22/70, EU:C:1971:32). È vero che la Corte ha dichiarato in tale sentenza che la deliberazione del Consiglio del 20 marzo 1970, vertente sulla negoziazione e sulla stipulazione, da parte degli Stati membri della Comunità economica europea, dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, costituiva un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 173, primo comma, prima frase, CE (divenuto articolo 263, primo comma, TFUE).

32      Ciononostante, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, il Consiglio aveva adottato, nel corso di tale sessione, un insieme di «conclusioni» in merito all’atteggiamento che i governi degli Stati membri dovevano tenere nei negoziati decisivi su tale accordo. Orbene, la Corte aveva constatato che tale deliberazione del Consiglio aveva avuto lo scopo di fissare una linea di condotta obbligatoria sia per le istituzioni dell’Unione sia per gli Stati membri e che il Consiglio aveva adottato disposizioni idonee a derogare alle procedure previste dal Trattato relative ai negoziati con gli Stati terzi, ragion per cui detta deliberazione aveva comportato effetti giuridici vincolanti, indipendentemente dalla sua natura o dalla sua forma (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, EU:C:1971:32, punti 44 e da 53 a 55). Ebbene, nel caso di specie, l’atto controverso non ha prodotto tali effetti.

33      Allo stesso modo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non si può contestare al Tribunale di aver applicato per analogia, ai punti 28 e 34 dell’ordinanza impugnata, la sentenza del 13 luglio 2004, Commissione/Consiglio (C‑27/04, EU:C:2004:436), nella quale la Corte ha dichiarato che quando, in occasione di una votazione in seno al Consiglio, la maggioranza necessaria non viene raggiunta, non viene adottata alcuna decisione, ai sensi dell’articolo 104, paragrafi 8 e 9, CE (divenuto articolo 126, paragrafi 8 e 9, TFUE), che non esiste alcuna disposizione di diritto comunitario che stabilisca un termine alla scadenza del quale si ritenga intervenire una decisione implicita ai sensi di tale disposizione e che definisca il contenuto di tale decisione, e che la mancata adozione degli atti previsti da detta disposizione non può essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 230 CE (divenuto articolo 263 TFUE) (sentenza del 13 luglio 2004, Commissione/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:436, punti 31, 32 e 34).

34      Infatti, sebbene, come sottolineano i ricorrenti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Corte abbia precisato che, in tale ipotesi, la Commissione europea poteva ricorrere al ricorso per carenza, occorre ricordare che, oltre alle istituzioni dell’Unione, sulla base dell’articolo 265, primo comma, TFUE, anche una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso per carenza alle condizioni previste dall’articolo 265, terzo comma, TFUE. Ciononostante, da un lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il Consiglio sia stato invitato ad agire nel caso di specie e, dall’altro, il Consiglio sarebbe comunque tenuto ad agire nel rispetto del requisito dell’unanimità ricordato al punto 26 della presente ordinanza.

35      Peraltro, per quanto riguarda l’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’asserita inesistenza di un termine alla scadenza del quale la decisione del Consiglio dovrebbe essere o sarebbe ritenuta adottata non sarebbe né corretta né pertinente, essa si basa su una lettura errata del punto 30 dell’ordinanza impugnata.

36      Infatti, come risulta dal punto 29 della presente ordinanza, l’adozione di una decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, è subordinata, oltre che ai requisiti tecnici, ad un requisito procedurale, ossia quello di una votazione all’unanimità in seno a tale istituzione.

37      A tal riguardo, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio (C‑63/12, EU:C:2013:752), invocata dai ricorrenti, non è pertinente nel caso di specie. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la decisione impugnata era una decisione del Consiglio con la quale tale istituzione aveva respinto una proposta di regolamento della Commissione presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

38      La Corte ha dichiarato al riguardo che il Consiglio non aveva rinviato, bensì respinto tale proposta, come risultava dai considerando di tale decisione, ponendo così fine alla procedura «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato XI di tale Statuto e avviato ai sensi di tale articolo 3, prima di concludere che la decisione impugnata era intesa a produrre effetti giuridici vincolanti (sentenza del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑63/12, EU:C:2013:752, punti 32 e 33).

39      Ebbene, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, l’atto controverso non pone fine alla procedura di valutazione Schengen relativa alla Romania e non ha quindi carattere definitivo.

40      Pertanto, è ugualmente senza commettere un errore di diritto che il Tribunale ha considerato, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che rimaneva sempre possibile per il Consiglio reiscrivere il progetto n. 15218/22 all’ordine del giorno di una nuova riunione o per la Presidenza del Consiglio elaborare un nuovo progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania.

41      In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che, nel determinare se l’atto controverso produca effetti giuridici, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione tanto il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione quanto l’obbligo incombente sia all’Unione sia agli Stati membri, derivante dai principi di leale cooperazione e di fiducia reciproca, di accettare la piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania una volta soddisfatti i requisiti tecnici previsti all’articolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione, il che avverrebbe nel caso di specie.

42      Orbene, da un lato, come risulta dai punti 26 e 29 della presente ordinanza, nulla consente di ritenere che l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione sia soggetta soltanto al rispetto dei requisiti tecnici, e non a quello dell’insieme delle fasi procedurali che figurano in detta disposizione, compresa l’adozione all’unanimità di una decisione del Consiglio. Al contrario, tale istituzione è tenuta a rispettare il requisito di unanimità.

43      Dall’altro lato, per quanto riguarda un’asserita violazione della libera circolazione dei cittadini rumeni nell’Unione, l’impugnazione non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che le censure sollevate riguardino una norma di diritto dell’Unione che potrebbe essere applicabile alla Romania in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’atto di adesione, in combinato disposto con l’allegato II di quest’ultimo.

44      Inoltre, per quanto riguarda un asserito trattamento discriminatorio della Romania rispetto alla Repubblica di Croazia, occorre constatare che i ricorrenti non spiegano in che modo una siffatta differenza di trattamento, anche supponendola dimostrata, avrebbe influito sull’adozione di una decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

45      Pertanto, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha considerato, al punto 31 dell’ordinanza impugnata, che la decisione del Consiglio prevista all’articolo 4 dell’atto di adesione non può essere considerata un atto avente carattere meramente confermativo del soddisfacimento di «criteri tecnici» stabiliti a monte e previsti al paragrafo 2 di tale articolo.

46      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui, anche supponendo che l’atto controverso sia un atto intermedio, esso costituirebbe un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Corte ha dichiarato che un atto intermedio produttivo di effetti giuridici autonomi è impugnabile con un ricorso di annullamento qualora non sia possibile porre rimedio all’illegittimità che lo inficia nel quadro di un ricorso avverso la decisione finale di cui esso costituisce una fase di elaborazione (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

47      Pertanto, qualora la contestazione della legittimità di un atto intermedio nell’ambito di un ricorso siffatto non sia idonea a garantire una tutela giurisdizionale effettiva al ricorrente contro gli effetti di tale atto, quest’ultimo deve poter essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).

48      Tuttavia, è giocoforza constatare che i ricorrenti non sono riusciti a provare che l’atto controverso producesse, in quanto tale, effetti giuridici autonomi sulla loro situazione.

49      Ne consegue che il primo e il secondo motivo di impugnazione devono essere respinti.

 Sul terzo motivo dimpugnazione

50      Infine, per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, dedotto in subordine, secondo il quale in circostanze eccezionali il silenzio di un’istituzione potrebbe essere impugnato, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, il mero silenzio da parte di un’istituzione non può costituire un rifiuto implicito, salvo se è espressamente previsto da una disposizione di diritto dell’Unione e che non si può escludere che, in talune circostanze specifiche, tale principio possa non trovare applicazione, per cui si possa eccezionalmente ritenere che il silenzio o la mancata azione da parte dell’istituzione abbiano valore di decisione implicita di rifiuto (sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punto 45).

51      Orbene, occorre constatare a tal riguardo, da un lato, che la sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore (C‑123/03 P, EU:C:2004:783), invocata dai ricorrenti, non riguarda la questione della piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania. Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’atto controverso non costituisce né un silenzio né un’inerzia del Consiglio costitutivi di una decisione implicita di rigetto della piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania. Infatti, sebbene, non avendo ottenuto l’unanimità dei voti, tale atto non possa essere considerato una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione, non si tratta neppure di un mero silenzio o di un’inerzia, bensì di un atto che consiste, come risulta dal punto 27 della presente ordinanza, nella mancata adozione del progetto n. 15218/22 di decisione del Consiglio relativa a tale applicazione integrale, fatta salva la possibilità per tale istituzione di adottare, in una fase successiva, una siffatta decisione, ai sensi di tale disposizione. In ogni caso, i ricorrenti non hanno dedotto siffatte circostanze specifiche, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente ordinanza.

52      Pertanto, il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

53      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.

55      Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione all’altra parte e, quindi, prima che questa abbia sostenuto spese, si deve disporre che i ricorrenti si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)      Il sig. Răzvan-Eugen Nicolescu, la Exclusive Car Trading SRL e l’Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice si fanno carico delle proprie spese.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.

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