Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0668

Causa C-668/23, Volkswagen: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 13 novembre 2023 — YH e a. / Volkswagen AG

GU C, C/2024/1394, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1394/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1394/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/1394

19.2.2024

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 13 novembre 2023 — YH e a. / Volkswagen AG

(Causa C-668/23, Volkswagen)

(C/2024/1394)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: YH, JD, CN, XU, LO

Convenuta: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la domanda di risarcimento del danno presentata dall'acquirente del veicolo nei confronti del costruttore per negligenza nell'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 (1), possa essere rigettata con la motivazione

a)

che il costruttore avrebbe commesso un errore inevitabile sul precetto;

in caso affermativo:

b)

che l'errore sul precetto sarebbe inevitabile per il costruttore, poiché l'autorità competente per l'omologazione CE o per le misure successive ha effettivamente autorizzato l'impianto di manipolazione installato;

in caso affermativo:

c)

che l'errore sul precetto sarebbe inevitabile per il costruttore, poiché l'interpretazione giuridica dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, da parte del costruttore del veicolo sarebbe stata confermata, a fronte di una domanda corrispondente, dall'autorità competente per l'omologazione CE o per le misure successive (omologazione ipotetica).

2)

Se il costruttore del veicolo che ha fornito un aggiornamento di un software sia tenuto a risarcire l'acquirente del veicolo qualora, al momento dell'acquisto del veicolo, sia presente un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, installato con l'aggiornamento del software e l'acquirente del veicolo subisca di conseguenza un danno.

3)

Se sia compatibile con il diritto dell'Unione il fatto che, nell'ambito di una domanda di risarcimento nei confronti del costruttore del veicolo per negligenza nell'immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007

a)

l'acquirente del veicolo, nell'invocare il suo diritto al risarcimento limitato, sia tenuto a riconoscere un'indennità per il beneficio derivante dall'uso del veicolo, qualora tale beneficio, congiuntamente al valore residuo, superi il prezzo di acquisto corrisposto, al netto dell'importo del risarcimento.

b)

il diritto dell'acquirente del veicolo al risarcimento limitato sia circoscritto a un massimo del 15 % del prezzo d'acquisto corrisposto.


(1)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU. 2007, L 171, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1394/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top