This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62023CN0477
Case C-477/23, Obshtina Belovo: Request for a preliminary ruling from the Varhoven administrativen sad (Bulgaria) lodged on 25 July 2023 — Obshtina Belovo v Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ‘Okolna sreda’ 2014 — 2020
Causa C-477/23, Obshtina Belovo: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 luglio 2023 — Obshtina Belovo / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014 — 2020
Causa C-477/23, Obshtina Belovo: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 luglio 2023 — Obshtina Belovo / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014 — 2020
GU C, C/2023/501, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/501/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2023/501 |
6.11.2023 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 25 luglio 2023 — Obshtina Belovo / Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014 — 2020
(Causa C-477/23, Obshtina Belovo)
(C/2023/501)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Obshtina Belovo
Resistente: Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014 — 2020
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’interpretazione dell'articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 (1) osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, solo uno dei Comuni partner (aderenti all'ADBFP), che abbia sottoscritto il contratto di gestione della sovvenzione finanziaria in qualità di capofila, debba essere considerato beneficiario della sovvenzione dei Fondi strutturali e di investimento europei (in prosieguo: i «fondi SIE»). Quali siano i requisiti che un'organizzazione deve soddisfare per essere classificata, in un caso come quello in esame, come beneficiaria ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013. |
2) |
Se l'interpretazione dell'articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, la rettifica finanziaria per una violazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici commessa da un operatore economico venga stabilita per mezzo di una decisione di cui sia destinatario un altro operatore economico, che non abbia commesso alcuna violazione, ma sia indicato come capofila nel contratto relativo alla sovvenzione finanziaria. |
3) |
Se il regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale la responsabilità per una rettifica finanziaria può essere ridistribuita contrattualmente tra i partner del progetto o se, invece, ogni operatore economico debba assumersi la responsabilità per le rettifiche finanziarie relative a violazioni dal medesimo commesse nell'uso dei fondi SIE nell'ambito dei contratti di cui sia parte. |
4) |
Se gli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino ad una prassi amministrativa e ad una giurisprudenza nazionali in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui al Comune ritenuto autore della violazione dello Zakon za obshtestvenite porachki (Legge sull'aggiudicazione degli appalti pubblici) commessa nell'aggiudicazione dell'appalto pubblico nell'ambito della procedura di utilizzo dei fondi SIE, venga negata la legittimazione tanto alla partecipazione alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria relativa a un contratto stipulato dal Comune stesso, quanto alla partecipazione al procedimento giurisdizionale di impugnazione di tale atto amministrativo, in base al rilievo che, in quanto partner, resterebbe esperibile per il medesimo il procedimento civile in virtù dell'accordo di partenariato con il partner capofila. |
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/501/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)