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Document 62023CN0253

Causa C-253/23: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 20 aprile 2023 — ASG 2Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

GU C 261 del 24.7.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dortmund (Germania) il 20 aprile 2023 — ASG 2Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-253/23)

(2023/C 261/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Dortmund

Parti

Ricorrente: ASG 2 Ausgleichsgesellschaft für die Sägeindustrie Nordrhein-Westfalen GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 101 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, punto 4, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto di uno Stato membro, con cui viene negata ad un potenziale soggetto danneggiato da una violazione dell’articolo 101 TFUE — accertata con effetto vincolante in forza dell’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE o delle disposizioni nazionali che lo recepiscono — la possibilità di cedere in via fiduciaria i propri diritti — segnatamente nei casi di danni di massa o di danni diffusi — ad un prestatore di servizi legali abilitato, affinché questi li faccia valere mediante un’azione «follow-on» congiuntamente ai diritti di altri presunti soggetti danneggiati, qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie, in particolare in quanto esse non danno luogo a sentenze di condanna o non sono praticabili per altri motivi procedurali ovvero non sono obiettivamente ragionevoli per motivi economici, cosicché specialmente il perseguimento di danni di lieve entità verrebbe reso praticamente impossibile o in ogni caso eccessivamente difficile.

2)

Se il diritto dell’Unione debba essere in ogni caso interpretato in tal modo laddove i diritti al risarcimento del danno in questione debbano essere fatti valere in assenza di una decisione precedente e munita di effetto vincolante ai sensi delle disposizioni nazionali basate sull’articolo 9 della direttiva 2014/104/UE pronunciata dalla Commissione europea o dalle autorità nazionali in relazione alla presunta infrazione (azione cosiddetta «stand-alone»), qualora non sussistano altre possibilità legali o contrattuali equivalenti di raggruppamento delle pretese risarcitorie ai fini del procedimento civile per i motivi già menzionati nella prima questione e in particolare qualora, altrimenti, una violazione dell’articolo 101 TFUE non verrebbe affatto perseguita, ossia né tramite public enforcement né tramite private enforcement.

3)

Qualora perlomeno una delle due questioni debba essere risolta affermativamente, se, laddove un’interpretazione conforme sia esclusa, le corrispondenti norme di diritto tedesco debbano essere disapplicate, con la conseguenza che le cessioni sono valide in ogni caso sotto questo profilo e un’effettiva attuazione del diritto diviene possibile.


(1)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


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