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Document 62023CN0239

Causa C-239/23, Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 17 aprile 2023 — Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung / Land Baden-Württemberg

GU C 252 del 17.7.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) il 17 aprile 2023 — Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung / Land Baden-Württemberg

(Causa C-239/23, Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung)

(2023/C 252/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parti

Ricorrente: Karl und Georg Anwander GbR Güterverwaltung

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Interveniente: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano compatibili con l’articolo 31, paragrafi 1, primo comma, e 2, e l’articolo 32, paragrafi 1, lettera a), 2, primo comma, e 3, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1305/2013 (1) una normativa amministrativa nazionale e la relativa prassi in materia di sostegno che escludono il pagamento di un’indennità compensativa per superfici in zone montane e in determinate zone soggette a vincoli, per il solo motivo che le superfici cui destinare l’indennità compensativa si trovano al di fuori della regione dello Stato membro che eroga l’indennità compensativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 1305/2013. Se la sede dell’azienda dell’agricoltore che gestisce la superficie costituisca un criterio di differenziazione a tal fine ammissibile.

2)

Se l’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che la normativa di uno Stato membro o di una regione di detto Stato membro che intenda erogare un’indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento deve essere concepita in modo che l’indennità sia erogata anche per superfici che sono state classificate come zone montane o altre zone soggette a vincoli ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 da un altro Stato membro o da un’altra regione dello stesso Stato membro che abbia parimenti deciso di erogare indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013.

3)

Se l’articolo 31, paragrafi 1, primo comma, e 2, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che in linea di principio tale norma conferisce direttamente all’agricoltore, in forza del diritto dell’Unione, il diritto di ricevere il pagamento (indennità compensativa) dallo Stato membro o dalla regione di detto Stato membro, se tale agricoltore è un agricoltore in attività e gestisce superfici che sono state classificate dallo Stato membro o dalla regione di detto Stato membro come zone montane o altre zone soggette a vincoli ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 e lo Stato membro interessato o la sua regione ha stabilito di concedere pagamenti (indennità compensative) ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1305/2013.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale:

a)

Nei confronti di chi sussista il diritto, previsto dal diritto dell’Unione, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013. Se esso sussista sempre nei confronti dello Stato membro stesso o, in ogni caso, della regione [articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 1305/2013] dello Stato membro che ha deciso, indipendentemente da quest’ultimo, di concedere indennità compensative agli agricoltori ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1305/2013.

b)

Se il diritto previsto dal diritto dell’Unione presupponga in linea di principio che l’agricoltore soddisfi, oltre ai requisiti posti dall’articolo 31, paragrafi 1, primo comma, e 2, del regolamento n. 1305/2013, ulteriori requisiti stabiliti dallo Stato membro o dalla sua regione che eroga l’indennità compensativa in sede di recepimento nel diritto nazionale.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione pregiudiziale:

Se l’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che la normativa di uno Stato membro o di una delle sue regioni che stabilisce i requisiti per l’erogazione di un pagamento (indennità compensativa) ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1305/2013 deve avere una qualità giuridica tale per cui gli agricoltori hanno diritto all’erogazione del pagamento (indennità compensativa) qualora soddisfino i requisiti a tal fine posti dallo Stato membro considerato o dalle sue regioni, indipendentemente dalla prassi effettiva seguita da tale Stato membro o dalla sua regione in materia di sostegno.


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487).


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