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Document 62023CN0210

Causa C-210/23: Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese

GU C 189 del 30.5.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/25


Ricorso proposto il 31 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-210/23)

(2023/C 189/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Caro de Sousa e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo recepito correttamente l’articolo 2, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8 bis, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III, punto 2, lettere b) e c), vi), della direttiva 2011/92/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011], concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (2), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della citata direttiva 2011/92/UE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la Repubblica portoghese non abbia recepito correttamente nell’ordinamento giuridico portoghese vari articoli della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (in prosieguo, nella sua versione aggiornata e consolidata, la «direttiva»). L’11 ottobre 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica portoghese. Successivamente, il 12 novembre 2021 è stato inviato un parere motivato alla Repubblica portoghese. La Commissione propone ora il presente ricorso con i seguenti motivi:

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, non limitando, per quanto concerne i procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale («VIA»), l’esenzione risultante dall’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva ai casi in cui l’applicazione di tali disposizioni pregiudicherebbe l’obiettivo del progetto.

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, nel disporre che determinati progetti non vengano sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale, qualora l’autorità incaricata di tale valutazione non emetta, entro il termine previsto dalla legge, un parere in merito all’assoggettamento di tali progetti alla suddetta valutazione.

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, non prevedendo che il pubblico sia informato in forma adeguata, non appena sia ragionevolmente possibile, sulla natura delle eventuali decisioni o, se del caso, del progetto di decisione in merito alla valutazione dell’impatto ambientale.

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva, omettendo di stabilire che i tipi di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio, identificati in una decisione di autorizzazione relativa a un progetto, devono essere proporzionati alla natura, all’ubicazione e alle dimensioni del progetto, nonché alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente.

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva, non includendo la «disponibilità» delle risorse naturali quale criterio rilevante per determinare se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale.

La Repubblica portoghese ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con [l’allegato III,] punto 2, lettera c), vi), della direttiva, non facendo riferimento alla «legislazione europea» o a zone «nelle quali si ritiene che si verifichi [il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale]» quando elenca gli elementi rilevanti per determinare le zone in cui si deve valutare la capacità di carico dell’ambiente naturale quale criterio pertinente per stabilire se un progetto debba essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.

(2)  GU 2014, L 124, pag. 1.


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