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Document 62023CN0164

    Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

    GU C 189 del 30.5.2023, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 189/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

    (Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ)

    (2023/C 189/29)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szegedi Törvényszék

    Parti

    Ricorrente: VOLÁNBUSZ Zrt

    Resistente: Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 (1), possa essere interpretata nel senso che essa designa la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.

    2)

    Se, al fine di valutare se un determinato luogo costituisca una «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che tale luogo sia dotato o meno di servizi adeguati (ad esempio, servizi igienico-assistenziali, area di riposo).

    3)

    Se, per valutare se taluni luoghi costituiscano sedi di attività del datore di lavoro da cui i conducenti dipendono, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che l’ubicazione di tali particolari luoghi di stazionamento è favorevole per i dipendenti (conducenti), essendo in ogni caso più vicina al loro domicilio rispetto agli stabilimenti e alle filiali della società iscritti nel registro delle imprese, cosicché il tempo di spostamento dei conducenti è inferiore a quello che dovrebbero impiegare se iniziassero e terminassero il loro lavoro presso tali stabilimenti o filiali.

    4)

    Qualora la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del [regolamento n. 561/2006] non possa essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro, se la definizione di tale nozione di cui al regolamento n. 561/2006 possa essere ritenuta una disposizione relativa alle condizioni di lavoro relativamente alla quale, tenuto conto del considerando 5 del medesimo regolamento, i datori di lavoro e i lavoratori del settore possono concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.


    (1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).


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