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Document 62023CN0164
Case C-164/23, VOLÁNBUSZ: Request for a preliminary ruling from the Szegedi Törvényszék (Hungary) lodged on 16 March 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. v Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
GU C 189 del 30.5.2023, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 — VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
(Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ)
(2023/C 189/29)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Törvényszék
Parti
Ricorrente: VOLÁNBUSZ Zrt
Resistente: Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 (1), possa essere interpretata nel senso che essa designa la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro. |
2) |
Se, al fine di valutare se un determinato luogo costituisca una «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che tale luogo sia dotato o meno di servizi adeguati (ad esempio, servizi igienico-assistenziali, area di riposo). |
3) |
Se, per valutare se taluni luoghi costituiscano sedi di attività del datore di lavoro da cui i conducenti dipendono, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che l’ubicazione di tali particolari luoghi di stazionamento è favorevole per i dipendenti (conducenti), essendo in ogni caso più vicina al loro domicilio rispetto agli stabilimenti e alle filiali della società iscritti nel registro delle imprese, cosicché il tempo di spostamento dei conducenti è inferiore a quello che dovrebbero impiegare se iniziassero e terminassero il loro lavoro presso tali stabilimenti o filiali. |
4) |
Qualora la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del [regolamento n. 561/2006] non possa essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro, se la definizione di tale nozione di cui al regolamento n. 561/2006 possa essere ritenuta una disposizione relativa alle condizioni di lavoro relativamente alla quale, tenuto conto del considerando 5 del medesimo regolamento, i datori di lavoro e i lavoratori del settore possono concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori. |
(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).