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Document 62023CN0126

Causa C-126/23, Burdene: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 2 marzo 2023 — UD, QO, VU, LO, CA / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno

GU C 189 del 30.5.2023, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 2 marzo 2023 — UD, QO, VU, LO, CA / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno

(Causa C-126/23, Burdene (1))

(2023/C 189/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Venezia

Parti nella causa principale

Attori: UD, QO, VU, LO, CA

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno

Questioni pregiudiziali

Dica la CGUE (nelle circostanze riferite al paragrafo A, concernente un’azione di risarcimento danni proposta da cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, «relativa all’indennizzo delle vittime del reato» (2), e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1o luglio 2005 (come stabilito dal successivo articolo 18, paragrafo 1), sulla premessa di un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti) e in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004:

a)

a fronte della previsione dell’articolo 11, comma 2 bis, della 1egge n. 122/2016, che subordina la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima di omicidio, alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica anche a loro favore il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell’autore del reato:

se la corresponsione dell’indennizzo stabilito in favore dei genitori e della sorella di una vittima dei reati intenzionali violenti, nel caso [di] omicidio, dall’articolo 11, comma 2 bis, della L. 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea — Legge Europea 2015-2016] e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 593-596), essendo subordinata all’assenza di figli e coniuge della vittima (quanto ai genitori) ed all’assenza dei genitori (nell’ipotesi di fratelli o sorelle), risulti conforme a quanto prescritto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 nonché agli articoli 20 (uguaglianza), 21 (non discriminazione), 33 comma 1 (protezione della famiglia), 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea ed articolo 1 prot. 12 della CEDU (non discriminazione);

b)

riferita al limite alla corresponsione dell’indennizzo:

se la condizione posta alla erogazione dell’indennizzo prevista nell’articolo 11, comma 3, della 1. n. 122/2016 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea — Legge Europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, articolo 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 593-596) consistente nelle parole «comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14», senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l’accantonamento di somme concretamente idonee a corrispondere gli indennizzi, anche determinate su base statistica ed in ogni caso risultanti concretamente idonee ad indennizzare in tempi ragionevoli gli aventi diritto, possa reputarsi «indennizzo equo ed adeguato delle vittime» in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 12, paragrafo. 2, della direttiva 2004/80.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2004, L 261, pag. 15.


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