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Document 62023CN0051
Case C-51/23 P: Appeal brought on 1 February 2023 by Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre against the order of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 22 November 2022 in Case T-640/20, Validity v Commission
Causa C-51/23 P: Impugnazione proposta il 1° febbraio 2023 dalla Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione
Causa C-51/23 P: Impugnazione proposta il 1° febbraio 2023 dalla Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione
GU C 189 del 30.5.2023, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/8 |
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2023 dalla Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione
(Causa C-51/23 P)
(2023/C 189/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Validity Foundation — Mental Disability Advocacy Centre (rappresentanti: B. Van Vooren, advocaat, e M.R. Oyarzabal Arigita, abogada)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2022, causa T-640/20, Validity/Commissione; |
— |
accogliere la domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2020) 5540 final, del 6 agosto 2020, e della decisione C(2021) 2834 final, del 19 aprile 2021; e |
— |
condannare la Commissione europea a pagare le spese della ricorrente; o |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito e riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, la ricorrente contesta le dichiarazioni del Tribunale secondo cui non sussisterebbe il rischio che la Commissione violi in futuro l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001 (il «regolamento sulla trasparenza») in quanto:
i. |
il motivo del «clima di fiducia reciproca» non costituisce una presunzione generale di riservatezza; e |
ii. |
non vi è alcun rischio che la Commissione si fondi nuovamente su un motivo vago, quale il «clima di fiducia reciproca», in future richieste di accesso ai documenti. |
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando dichiara che non vi è alcun rischio che si ripetano le violazioni dei principi di trasparenza, di buona amministrazione e le violazioni procedurali del regolamento sulla trasparenza verificatesi nell’ambito della procedura che ha dato origine al presente procedimento.