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Document 62023CN0035

Causa C-35/23, Greislzel: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 gennaio 2023 — Padre / Madre

GU C 112 del 27.3.2023, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 gennaio 2023 — Padre / Madre

(Causa C-35/23, Greislzel (1))

(2023/C 112/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Padre

Resistente: Madre

Intervenienti: Minore L, curatore nel procedimento (rappresentante degli interessi del minore)

Questioni pregiudiziali

In che misura il meccanismo di regolamentazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) N. 2201/2003 (2) Bruxelles II bis sia limitato ai procedimenti nell'ambito dei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea.

In concreto:

1.

Se l'articolo 10 del regolamento Bruxelles II bis sia applicabile, con l'effetto di conservare la competenza giurisdizionale del precedente Stato di residenza, nel caso in cui il minore avesse la residenza abituale in uno Stato membro dell'UE (la Germania) prima del trasferimento, il procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in proseguo: la «Convenzione dell'Aia») si sia svolto tra uno Stato membro dell'Unione europea (Polonia) e uno Stato terzo (Svizzera) e il ritorno del minore sia stato rifiutato nell'ambito di tale procedimento.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.

Quali siano i requisiti per stabilire il perdurare della competenza nell'ambito dell'articolo 10, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles II bis.

3.

Se l'articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento Bruxelles II bis, trovi applicazione anche nel caso di un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia nei rapporti tra uno Stato terzo e uno Stato membro dell'Unione europea in quanto Stato rifugio, se il minore aveva la residenza abituale in un altro Stato membro dell'Unione europea prima del suo trasferimento.


(1)  I nomi delle parti sono fittizi e non corrispondono ai nomi effettivi delle parti nel procedimento.

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


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