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Document 62023CJ0255

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2024.
Procedimento penale a carico di A e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Ekonomisko lietu tiesa.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 24 – Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva – Procedimenti penali avviati in uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro – Possibilità per tale persona di partecipare al proprio processo mediante videoconferenza in assenza di un ordine europeo di indagine.
Cause riunite C-255/23 e C-285/23.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:462

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 24 – Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva – Procedimenti penali avviati in uno Stato membro nei confronti di una persona residente in un altro Stato membro – Possibilità per tale persona di partecipare al proprio processo mediante videoconferenza in assenza di un ordine europeo di indagine»

Nelle cause riunite C‑255/23 e C‑285/23,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia), con decisioni del 28 marzo 2023 e del 21 aprile 2023, pervenute in cancelleria il 19 aprile 2023 e il 3 maggio 2023, nei procedimenti penali a carico di

A,

B,

C,

D,

F,

E,

G,

SIA «AVVA»,

SIA «Liftu alianse»,

con l’intervento di:

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra (C‑255/23),

e

A,

B,

C,

Z,

F,

AS «Latgales Invest Holding»,

SIA «METEOR HOLDING»,

METEOR Kettenfabrik GmbH,

SIA «Tool Industry»,

AS «Ditton pievadķēžu rūpnīca»,

con l’intervento di:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,

Rīgas tiesas apgabala prokuratūra (C‑285/23),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Sesta Sezione, e P.G. Xuereb, giudice,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A, da I. Balmaks, advokāts;

–        per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Zs. Biró-Tóth, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Baumgart, V. Hitrovs, H. Leupold e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali avviati a carico di A, B, C, D, F, E, G, SIA «AVVA» e SIA «Liftu alianse» (C‑255/23) nonché nei confronti di A, B, C, Z, F, AS «Latgales Invest Holding», SIA «METEOR HOLDING», METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA «Tool Industry» e AS «Ditton pievadķēžu rūpnīca» (C‑285/23) per truffa aggravata in banda organizzata, riciclaggio di denaro in banda organizzata, abuso d’ufficio nonché complicità in truffa aggravata e riciclaggio aggravato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2014/41

3        Ai sensi della prima frase del considerando 8 della direttiva 2014/41, «[l’ordine europeo d’indagine] dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue:

«1.      L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

(...)

3.      L’emissione di un OEI può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale».

5        L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione dell’OEI», è così formulato:

«L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra ai sensi dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (...) e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU 2002, L 162, pag. 1)] eccetto ai fini dell’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 8, [di tale] convenzione e dell’articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro».

6        L’articolo 6 della direttiva 2014/41, intitolato «Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b)      l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo».

7        L’articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva», al paragrafo 1 così dispone:

«Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.

L’autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva».

 Direttiva 2016/343

8        Ai sensi del considerando 9 della direttiva 2016/343, «[l]a presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo».

9        L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.      Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

 Diritto lettone

10      L’articolo 140 del Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale) è così formulato:

«(1)      Il responsabile del procedimento può compiere atti processuali con l’ausilio di mezzi tecnici (teleconferenza, videoconferenza) qualora l’interesse del processo penale lo richieda.

(2)      Durante il compimento di un atto processuale nel quale vengano impiegati mezzi tecnici è necessario garantire che la persona responsabile del procedimento e le persone che partecipano a detto atto, che si trovano in locali o edifici diversi, possano reciprocamente ascoltarsi in una teleconferenza e ascoltarsi e vedersi in una videoconferenza.

(21)      Nel caso di cui al precedente paragrafo 2, il responsabile del procedimento autorizza o incarica il responsabile dell’istituzione sita nella diversa sede in cui deve essere compiuto l’atto processuale affinché autorizzi una persona che garantisca il compimento di detto atto nel luogo in cui si trova (in prosieguo: la «persona autorizzata»).

(...)

(5)      La persona autorizzata verifica e certifica l’identità delle persone che, pur essendo parte nell’atto processuale, non si trovano negli stessi locali del responsabile del procedimento.

(...)

(7)      La persona autorizzata redige un certificato in cui sono indicati il luogo, la data e l’ora dell’atto processuale, il proprio ruolo, il proprio nome e cognome, i dati di identificazione e l’indirizzo di ciascuna delle persone presenti nella sede di compimento di tale atto, nonché la diffida nei confronti di dette persone, qualora la legge stabilisca una responsabilità derivante dall’inosservanza dei rispettivi obblighi. I destinatari di detta diffida vi appongono una firma. Il certificato deve inoltre indicare le eventuali interruzioni nel corso del compimento dell’atto processuale e l’ora di conclusione dello stesso. Il certificato deve essere firmato da tutte le persone presenti nel luogo in cui l’atto viene compiuto e quindi trasmesso al responsabile del procedimento ai fini del suo inserimento nel verbale relativo all’atto processuale.

(71)      Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 21, 5 e 7 possono essere derogate quando il responsabile del procedimento ha la possibilità di accertare, avvalendosi di mezzi tecnici, l’identità delle persone che si trovano in diversi locali o edifici.

(...)».

11      Ai sensi dell’articolo 463, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura penale:

«(1)      La partecipazione dell’imputato al dibattimento della causa penale è obbligatoria.

(2)      Se l’imputato non si presenta all’udienza, il dibattimento viene rinviato».

12      L’articolo 464 di tale codice prevede quanto segue:

«(1)      Il giudice può pronunciare la sentenza relativa a un reato minore, a un reato meno grave o a un reato grave punibile con una pena privativa della libertà non superiore a cinque anni in contumacia se l’imputato sia ripetutamente assente alle udienze senza un valido motivo oppure abbia presentato al giudice una richiesta di decidere senza la sua partecipazione.

(2)      Una sentenza penale può essere pronunciata senza la partecipazione dell’imputato se quest’ultimo soffre di una malattia grave che gli impedisce di presenziare al processo penale.

(3)      Un processo penale con vari imputati può svolgersi senza la partecipazione di un imputato quando nell’udienza vengano esaminate le accuse formulate nei confronti di altri imputati, l’imputato di cui trattasi non sia tenuto a parteciparvi e abbia informato il giudice della sua intenzione di non prendervi parte».

13      L’articolo 465 di detto codice, al paragrafo 1 così dispone:

«Il giudice può pronunciare la sentenza penale senza la presenza dell’imputato (in contumacia) in uno dei seguenti casi:

1)      il luogo in cui si trova l’imputato non è noto, come indicato nelle informazioni sull’esito delle ricerche;

2)      se l’imputato si trova all’estero e non è possibile garantire la sua comparizione in giudizio».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C255/23

14      L’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia), giudice del rinvio, è stato adito nell’ambito di un procedimento penale a carico, in particolare, di E, accusato di riciclaggio di denaro aggravato. E è un cittadino lituano residente in Lituania.

15      All’udienza del 22 settembre 2022 il pubblico ministero, tenuto conto della domanda di E, ha formulato un’obiezione relativa alla partecipazione di quest’ultimo alle udienze a distanza, mediante videoconferenza, fondandosi sulle disposizioni dell’articolo 140, paragrafo 71, del codice di procedura penale, come interpretate dal Consiglio generale dei giudici della Sezione penale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) nella sua decisione del 4 novembre 2021.

16      Il 16 ottobre 2022 il difensore di E ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2014/41 al fine di precisare la natura dei diritti di E di partecipare al procedimento giudiziario a distanza mediante mezzi tecnici.

17      Il giudice del rinvio indica che l’articolo 140, paragrafo 71, del codice di procedura penale estende le possibilità di compiere atti processuali a distanza e che, inserendo tale aggiunta alla legge, il legislatore nazionale ha inteso promuovere il ricorso a mezzi tecnici nel procedimento penale, razionalizzando e semplificando lo svolgimento del medesimo, in particolare nel caso in cui le parti in un procedimento si trovino in città o paesi diversi.

18      Orbene, secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione dell’articolo 140, paragrafo 71, del codice di procedura penale fornita dal Consiglio generale dei giudici della Sezione penale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema) comporta che, se una parte nel procedimento non si trova nella giurisdizione della Repubblica di Lettonia, ossia nel territorio nazionale, il ricorso a mezzi tecnici per compiere un atto procedurale è possibile solo mediante un ordine europeo di indagine o qualsiasi altro strumento di cooperazione giudiziaria. Pertanto, una persona residente in un paese diverso dalla Lettonia sottoposta a procedimento non potrebbe partecipare a distanza a un’udienza ricorrendo a mezzi tecnici, anche se partecipa passivamente allo svolgimento del procedimento penale.

19      Dal momento che E risiede in Lituania, la sua partecipazione a distanza, con l’ausilio di mezzi tecnici, al procedimento giudiziario in Lettonia presupporrebbe che il giudice lettone chieda al giudice lituano, nell’ambito di un ordine europeo di indagine, di garantire una possibilità di partecipazione a distanza per un lungo periodo. Orbene, tenuto conto della durata e dei costi relativi alla sua esecuzione, il giudice del rinvio ritiene che l’emissione di un ordine europeo di indagine al fine di garantire la partecipazione passiva dell’imputato alle udienze non sia proporzionata ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2014/41.

20      Poiché E è accusato di riciclaggio aggravato, la sua partecipazione alle udienze, tenuto conto della gravità del reato contestato, sarebbe obbligatoria in sede di esame delle prove relative alla sua accusa, anche se non intende partecipare alle udienze. Alla luce dell’interpretazione fornita dal Consiglio generale dei giudici della Sezione penale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema), E sarebbe tenuto, in sede di esame di tali prove, o ad assistere regolarmente e per un lungo periodo alle udienze in Lettonia, o a chiedere al giudice lituano, nell’ambito di un ordine europeo di indagine, di rendere possibile la sua partecipazione a distanza all’udienza per un lungo periodo.

21      Nutrendo dubbi sull’applicabilità della direttiva 2014/41 alla partecipazione di un imputato a udienze durante le quali non è sentito, l’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 1, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, lettera a), e 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/41 ammettano una normativa di uno Stato membro la quale consente, senza che venga emesso un ordine europeo di indagine, che una persona residente in un altro Stato membro, in qualità di imputato, prenda parte al dibattimento in videoconferenza, laddove in tale fase del processo non abbia luogo l’audizione dell’imputato, ossia non vengano acquisite prove, purché la persona responsabile del procedimento dello Stato membro nel quale si svolge il dibattimento possa accertare, con l’ausilio di mezzi tecnici, l’identità della persona che si trova nell’altro Stato membro e vengano garantiti i diritti della difesa di detta persona e l’assistenza di un interprete.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se il consenso della persona da ascoltare possa costituire un criterio, o una condizione preliminare o integrativa, ai fini della sua partecipazione in videoconferenza allo svolgimento di detta fase processuale, nella quale non vengono acquisite prove, purché la persona responsabile del procedimento dello Stato membro nel quale si svolge il dibattimento possa accertare, con l’ausilio di mezzi tecnici, l’identità della persona che si trova nell’altro Stato membro e vengano garantiti i diritti della difesa di detta persona e l’assistenza di un interprete».

22      Il giudice del rinvio indica che, alla data di adozione della domanda di pronuncia pregiudiziale, restano da esaminare circa 60 testimonianze che non riguardano l’accusa a carico di E. Orbene, gli sarebbe considerevolmente più difficile statuire sul procedimento principale entro un termine ragionevole qualora decidesse di sospendere il procedimento. Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene di poter proseguire il procedimento giudiziario, quanto meno fintantoché le prove sulle quali si fonda l’accusa di E non siano esaminate e la sua presenza non sia obbligatoria.

23      Avendo la Corte inviato, il 7 marzo 2024, una richiesta di chiarimenti, nell’ambito di tale causa, al giudice del rinvio, in applicazione dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, quest’ultimo ha risposto, con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 21 marzo 2024, indicando che i testimoni citati dal pubblico ministero e quelli citati dalla difesa sono stati tutti sentiti. In particolare, le diverse udienze avrebbero consentito di interrogare dodici testimoni, la cui testimonianza sarebbe rilevante per dimostrare la colpevolezza dell’imputato, avendo quest’ultimo partecipato a tali udienze sia personalmente sia a distanza mediante videoconferenza.

 Causa C285/23

24      L’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche), giudice del rinvio, è stato investito di un procedimento penale in cui uno degli imputati, A, è un cittadino tedesco residente in Germania e accusato di truffa aggravata in banda organizzata e di riciclaggio aggravato in banda organizzata. Tali reati sono qualificati come gravi e sono punibili con una pena privativa della libertà.

25      I reati contestati ad A costituiscono reati gravi nel diritto lettone. Tenuto conto di tale qualificazione e del fatto che le condizioni per giudicare una causa penale in assenza dell’imputato, enunciate all’articolo 465 del codice di procedura penale, non sono soddisfatte, ne consegue che, conformemente agli articoli 463 e 464 di tale codice, un processo senza la partecipazione dell’imputato non è possibile e che la sua presenza è obbligatoria.

26      A e il suo legale hanno informato il giudice del rinvio di circostanze, in particolare legate all’età e alla situazione personale e familiare di A, che gli impediscono di assistere di persona alla maggior parte delle udienze nella presente causa. Non intendendo sottrarsi alla giustizia, egli desidera presenziare al processo, ma mediante videoconferenza dalla Germania.

27      Sia l’ordine europeo di indagine emesso dal giudice del rinvio sia la richiesta di assistenza proveniente dal Ministero della Giustizia lettone sono stati respinti dalle autorità tedesche competenti. Queste ultime hanno indicato che l’esecuzione dell’ordine europeo di indagine non era possibile, in quanto si richiedeva di garantire non l’esecuzione di una misura di indagine, bensì la partecipazione di un imputato a un’udienza mediante videoconferenza. Inoltre, nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria, non esisterebbe alcun fondamento giuridico che consenta la partecipazione al procedimento mediante videoconferenza. Nel diritto tedesco, la presenza fisica dell’imputato al processo sarebbe obbligatoria e la partecipazione a distanza mediante videoconferenza al processo sarebbe contraria ai principi fondamentali del diritto tedesco.

28      Secondo le precisazioni fornite nella decisione del Consiglio generale dei giudici della Sezione penale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema) del 4 novembre 2021, tenuto conto dell’ambito di applicazione territoriale del codice di procedura penale, la giurisdizione della Repubblica di Lettonia è limitata al territorio nazionale. Inoltre, lo svolgimento di una videoconferenza al di fuori dell’assistenza giudiziaria internazionale sarebbe possibile solo se l’atto processuale è effettuato nell’ambito della giurisdizione della Repubblica di Lettonia.

29      Orbene, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che l’audizione mediante videoconferenza di un imputato, come prevista all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, comprenda la partecipazione di tale imputato al procedimento penale, incluso il diritto di presenziare al proprio processo e di seguirlo. Il giudice del rinvio si chiede anche se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 sancisca il diritto dell’imputato a partecipare mediante videoconferenza al procedimento penale dal proprio Stato membro di residenza.

30      In tali circostanze, l’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [2014/41] debba essere interpretato nel senso che l’audizione dell’imputato mediante videoconferenza comprende anche la partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa penale in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.

2)      Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva [2016/343] debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato di presenziare alla fase orale può essere garantito anche grazie alla partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa penale, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.

3)      Se la partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza equivalga alla sua presenza fisica in udienza davanti al giudice dello Stato membro dinanzi al quale si svolge la causa.

4)      In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale, se la videoconferenza possa essere organizzata solo tramite le autorità competenti dello Stato membro.

5)      In caso di risposta negativa alla quarta questione pregiudiziale, se il giudice dello Stato membro davanti al quale si svolge la causa possa comunicare direttamente con un imputato che si trova in un altro Stato membro e inviargli il link per collegarsi alla videoconferenza.

6)      Se l’organizzazione della videoconferenza senza il tramite delle autorità competenti dello Stato membro sia incompatibile con il mantenimento dello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione».

31      Il giudice del rinvio ritiene che, poiché la questione da risolvere alla luce del diritto dell’Unione riguarda soltanto la forma della partecipazione dell’imputato, vale a dire di persona o mediante videoconferenza, gli sia possibile, in attesa della pronuncia pregiudiziale, continuare a trattare la causa, come ha fatto finora, in presenza fisica di A. Così, nel procedimento penale principale, non sarebbe pregiudicato il diritto degli imputati di essere giudicati entro un termine ragionevole, conformemente all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, non vi è luogo a statuire nella presente causa.

 Procedimento dinanzi alla Corte

32      Con decisione del 14 giugno 2023, le cause C‑255/23 e C‑285/23 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

33      Alla luce della natura delle questioni sollevate, il presidente della Corte, con decisione del 14 giugno 2023, ha concesso alle cause C‑255/23 e C‑285/23 un trattamento in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

34      Per contro, poiché il giudice del rinvio ha chiesto, nella causa C‑285/23, sulla base dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che tale causa fosse sottoposta a procedimento accelerato, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto tale domanda con decisione del 21 luglio 2023.

 Sulle questioni pregiudiziali

35      Conformemente a una giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, il quale ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, consentendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati [sentenza del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 26 e giurisprudenza citata].

36      Pertanto, una sentenza pronunciata nell’ambito di tale procedimento vincola il giudice nazionale ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione per la soluzione della controversia di cui è investito [sentenza del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 27].

37      Ebbene, la preservazione dell’effetto utile di detto procedimento non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e quella dell’ordinanza o della sentenza con cui quest’ultima risponde a tale domanda, di proseguire il procedimento principale per compiere atti processuali, che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell’ambito del procedimento principale, a tale ordinanza o a tale sentenza [sentenza del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), C‑176/22, EU:C:2023:416, punto 28].

38      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato, nell’ambito della causa C‑255/23, di non aver sospeso il procedimento, nonostante la presentazione della sua domanda di rinvio pregiudiziale, e di aver proseguito le udienze alle quali E ha partecipato sia di persona sia a distanza mediante videoconferenza. Per quanto riguarda la causa C‑285/23, il giudice del rinvio ha precisato di non aver nemmeno esso sospeso il procedimento e di voler proseguire le udienze alla presenza fisica di A. Orbene, tali atti processuali, che includono in particolare l’esame delle prove su cui si basa l’accusa degli imputati, sono idonei a svuotare le questioni pregiudiziali relative alla possibilità per l’imputato di partecipare al procedimento mediante videoconferenza del loro oggetto e del loro interesse rispetto ai procedimenti principali, e possono pertanto impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell’ambito dei procedimenti principali, alle decisioni con le quali la Corte risponderebbe alle domande di pronuncia pregiudiziale.

39      Al riguardo, si deve necessariamente ricordare che la Corte non è competente a dare, in materia pregiudiziale, risposte che abbiano valore puramente consultivo (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 12).

40      Inoltre, l’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che la domanda di pronuncia pregiudiziale sospende il procedimento nazionale. Se è vero che la Corte ha ammesso, in circostanze particolari, eccezioni in tal senso, occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza, ciò avviene a condizione che simili eccezioni non pregiudichino l’effetto utile del meccanismo di cooperazione previsto all’articolo 267 TFUE. Orbene, nel caso di specie, tale effetto utile sarebbe pregiudicato se le questioni sollevate nell’ambito delle cause C‑255/23 e C‑285/23 fossero dichiarate ricevibili, poiché il giudice del rinvio, dopo la data di presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale, ha proseguito i procedimenti principali per eseguire atti processuali vertenti su aspetti legati alle questioni sollevate.

41      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, non occorre rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito delle cause C‑255/23 e C‑285/23.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

Non vi è luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale presentate dall’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia), con decisioni del 28 marzo 2023 e del 21 aprile 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.

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