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Document 62023CJ0184

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 luglio 2024.
    Finanzamt T contro S.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
    Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, punto 1 – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà degli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo, denominato “gruppo IVA”, persone che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi – Prestazioni interne al gruppo IVA – Assoggettamento a imposta di tali prestazioni – Destinatario delle prestazioni non legittimato a detrarre l’IVA – Rischio di perdite di gettito fiscale.
    Causa C-184/23.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:599

    Edizione provvisoria

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    11 luglio 2024 (*)

    «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, punto 1 – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà degli Stati membri di considerare come un unico soggetto passivo, denominato “gruppo IVA”, persone che siano giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi – Prestazioni interne al gruppo IVA – Assoggettamento a imposta di tali prestazioni – Destinatario delle prestazioni non legittimato a detrarre l’IVA – Rischio di perdite di gettito fiscale»

    Nella causa C‑184/23,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 26 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2023, nel procedimento

    Finanzamt T

    contro

    S,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

    avvocato generale: A. Rantos

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per S, da R.J. Schwerin e D. Sommerfeld, Rechtsanwälte;

    –        per il governo tedesco, da M.J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti;

    –        per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Herold, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1 e dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145; pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt T (amministrazione tributaria, Germania) e la S, una fondazione tedesca di diritto pubblico, in merito all’assoggettamento di tale fondazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), per l’esercizio fiscale 2005.

     Contesto normativo

     Diritto dellUnione

    3        La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita, a decorrere dal 1º gennaio 2007, dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti oggetto del procedimento principale, quest’ultimo rimane disciplinato dalla sesta direttiva.

    4        L’articolo 2 della sesta direttiva così disponeva:

    «Sono soggette all’[IVA]:

    1)      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

    (…)»

    5        L’articolo 4 di tale direttiva prevedeva quanto segue:

    «(1)      Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

    (…)

    4)      L’espressione “in modo indipendente”, di cui al paragrafo 1, esclude dall’imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

    Con riserva della consultazione di cui all’articolo 29, ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

    5.      Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

    (…)».

    6        A termini dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in parola:

    «Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso:

    (…)

    b)      le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

    Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza».

    7        L’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva così disponeva:

    «Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

    (…)

    b)      l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;»

    8        L’articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva, così recitava:

    «Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

    a)      l’[IVA] dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo.

    (…)».

    9        L’articolo 11 della direttiva 2006/112 prevede quanto segue:

    «Previa consultazione del comitato consultivo dell’[IVA] (in seguito denominato “comitato IVA”), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

    Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione».

     Normativa tedesca

    10      L’articolo 2, paragrafo 2, dell’Umsatzsteuergesetz (legge sull’imposta sulla cifra d’affari), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UStG»), è formulato come segue:

    «L’attività industriale, commerciale, artigianale o professionale non è esercitata in modo indipendente:

    (…)

    2.      qualora la struttura generale dei legami effettivi dimostri che una persona giuridica è integrata, dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo, nell’impresa della società madre (unità fiscale, “Organschaft”). Gli effetti dell’unità fiscale si limitano alle prestazioni interne tra le parti dell’impresa situate all’interno del paese. Tali parti dell’impresa devono essere trattate come un’unica impresa. (...)».

    11      L’ articolo 3, paragrafo 9a, punto 2, dell’UStG così dispone:

    «Sono assimilati ad un’altra prestazione a titolo oneroso:

    (…)

    2.      la fornitura a titolo gratuito, da parte dell’imprenditore, di un’altra prestazione per fini estranei all’impresa o per l’uso privato del suo personale, purché non si tratti di piccoli omaggi [nei confronti di quest’ultimo]».

     Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    12      Dalla decisione di rinvio risulta che la S è una fondazione tedesca di diritto pubblico, che costituisce la società madre di un’università, che gestisce parimenti un dipartimento di medicina universitaria, e della società U-GmbH.

    13      Nel corso del 2005, la società U-GmbH ha fornito alla S servizi di pulizia, igiene e lavanderia, nonché di trasporto di pazienti. I servizi di pulizia sarebbero stati forniti per tutto il complesso edilizio costituito dal dipartimento di medicina universitaria, di cui farebbero parte le camere di degenza, i corridoi, le sale operatorie, le aule e i laboratori.

    14      Nel complesso immobiliare, la S esercita attività economiche per la quale è soggetta all’IVA, ma utilizza aule e altre parti di tale complesso per attività di formazione degli studenti, che essa esercita in quanto pubblica autorità e per le quali non è considerata un soggetto passivo ai fini dell’IVA. La proporzione di superficie di tale complesso destinata a queste ultime attività ammonterebbe al 7,6% della superficie totale del medesimo complesso.

    15      Il 3 novembre 2005, a seguito di un controllo, l’amministrazione tributaria ha rettificato l’avviso di accertamento IVA della S per l’anno 2005.

    16      In primo luogo, considerando che gli stabilimenti della S formassero un’unica impresa, di cui la S era la società madre, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che dovesse essere compilata una sola dichiarazione IVA e, di conseguenza, che dovesse essere emesso un unico avviso di accertamento.

    17      In secondo luogo, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell’UStG, i servizi di pulizia forniti dalla U-GmbH alla S costituissero prestazioni fornite all’interno dell’unità fiscale (Organschaft) costituita dalla S e dalla U-GmbH e che, di conseguenza, tali prestazioni non fossero assoggettate all’IVA.

    18      Tuttavia, l’amministrazione tributaria ha altresì ritenuto che, nei limiti in cui tali prestazioni erano stati effettuate per le attività della S per le quali essa non era considerata assoggettata all’IVA, esse erano state fornite «per fini estranei all’impresa» e avevano dato luogo, a favore di S, ad una «prestazione di servizi a titolo gratuito, assimilata a una prestazione di servizi a titolo oneroso», conformemente all’articolo 3, paragrafo 9a, punto 2, dell’UStG, che recepiva l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva.

    19      Su tale base, l’amministrazione tributaria ha maggiorato l’importo dell’IVA dovuta dalla S.

    20      La S ha proposto un reclamo amministrativo contro tale decisione, che è stato respinto.

    21      Il Finanzgericht (Tribunale tributario, Germania) ha accolto il ricorso della S vertente sulla maggiorazione dell’IVA. A tal proposito, esso ha ritenuto che l’unità fiscale (Organschaft) che unisce la società madre S e la U-GmbH in un’unica impresa si estendesse alle attività della S rientranti nell’esercizio del potere pubblico e che non fossero soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 9a, punto 2, dell’UStG.

    22      L’amministrazione tributaria ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso detta sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), giudice del rinvio. Il medesimo ha adito la Corte in via pregiudiziale per determinare se la normativa tedesca sull’unità fiscale fosse conforme al diritto dell’Unione e se l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva fosse applicabile.

    23      Tale domanda di pronuncia pregiudiziale ha dato origine alla sentenza del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA) (C‑269/20, EU:C:2022:944). In tale sentenza, la Corte ha ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva non ostasse a che uno Stato membro designi, quale soggetto passivo unico di un gruppo IVA, la società madre di quest’ultimo, qualora tale società sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità facenti parte di tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale. La Corte ha altresì dichiarato che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una tale società effettui attività economiche per le quali è soggetto passivo dell’IVA e attività nell’ambito dell’esercizio di pubbliche potestà, per le quali non è considerata soggetto passivo dell’IVA in forza dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva, la fornitura, da parte di un’entità appartenente a detto gruppo, di una prestazione di servizi inerente a tale esercizio, non deve essere tassata in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva in esame.

    24      Il giudice del rinvio ritiene necessario rinviare nuovamente alla Corte, nel contesto della medesima controversia, la questione se le prestazioni fornite a titolo oneroso tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo IVA rientrino nel campo di applicazione dell’IVA, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva. Esso considera che vi sia un’incertezza al riguardo, considerando quanto indicato dalla Corte ai punti da 77 a 80 della sentenza del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, (C‑141/20, EU:C:2022:943).

    25      Detto giudice si chiede altresì se tali prestazioni non debbano, in ogni caso, essere assoggettate all’IVA nel caso in cui il destinatario della prestazione non sia o sia solo parzialmente legittimato alla detrazione dell’imposta dovuta o pagata a monte, per evitare il «rischio di perdite del gettito fiscale» tenuto conto dei principi derivanti dalle sentenze del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (C‑141/20, EU:C:2022:943), e del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA) (C‑269/20, EU:C:2022:944).

    26      In tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se la riunione di più persone in un unico soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della [sesta direttiva], implichi che le prestazioni a titolo oneroso tra tali persone non ricadano nella sfera di applicazione dell’[IVA] ai sensi dell’articolo 2, n. 1 della direttiva medesima.

    2)      Se le prestazioni a titolo oneroso tra tali soggetti ricadano in ogni caso nel campo di applicazione dell’[IVA], qualora il destinatario della prestazione non sia (o sia solo parzialmente) legittimato alla detrazione dell’imposta a monte, sussistendo altrimenti il rischio di perdite del gettito fiscale».

     Sulle questioni pregiudiziali

    27      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che le prestazioni effettuate a titolo oneroso tra persone facenti parte di uno stesso gruppo IVA devono essere assoggettate all’IVA e se la circostanza che il beneficiario di tali prestazioni non possa detrarre l’IVA dovuta o assolta a monte debba essere presa in considerazione per il motivo che una situazione del genere comporterebbe un rischio di perdite di gettito fiscale.

    28      In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

    29      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita in modo indipendente un’attività economica di cui al paragrafo 2 di detto articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

    30      Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte si evince che una prestazione di servizi è imponibile soltanto qualora esista tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso al destinatari (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International, C‑165/17, EU:C:2019:58, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    31      Per accertare se un tale rapporto giuridico esista, si deve esaminare se il prestatore svolga un’attività economica indipendente, segnatamente nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla sua attività [v., in tal senso, sentenze del 17 settembre 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punto 25, e del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International, C‑165/17, EU:C:2019:58, punto 35].

    32      Quanto alla questione se prestazioni fornite tra membri dello stesso gruppo IVA debbano essere assoggettate all’IVA, va rilevato, in considerazione degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio, che la Corte non si è pronunciata su tale questione nella sua sentenza del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (C‑141/20, EU:C:2022:943).

    33      Infatti, ai punti da 77 a 80 di tale sentenza, presi in considerazione più in particolare dal giudice del rinvio, la questione esaminata era se uno Stato membro potesse qualificare, «mediante tipizzazione», entità determinate come non indipendenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva, qualora queste ultime siano integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre di un gruppo IVA.

    34      Dai punti 23 e da 28 a 30 di detta sentenza si evince che tale questione era stata sollevata dal medesimo giudice del rinvio che ha depositato la presente domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di valutare se il sistema tedesco di unità fiscale (Organschaft) potesse essere «giustificato», in ogni caso, da una lettura combinata dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva.

    35      Di conseguenza, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (C‑141/20, EU:C:2022:943), non pregiudica la risposta che occorre fornire alla questione se le prestazioni fornite tra membri dello stesso gruppo IVA rientrino nel campo di applicazione dell’IVA.

    36      Per rispondere a tale questione, occorre, per contro, prendere in considerazione l’appartenenza di tali membri ad uno stesso gruppo IVA e le norme specifiche previste all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, Danske Bank, C‑812/19, EU:C:2021:196, punto 22).

    37      Secondo la formulazione di tale disposizione, ogni Stato membro ha la possibilità di considerare come «unico soggetto passivo» le persone residenti all’interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

    38      Risulta, inoltre, da una giurisprudenza costante, che l’attuazione del regime previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva implica che la normativa nazionale adottata sul fondamento di tale disposizione autorizzi le entità vincolate da siffatti rapporti a non essere più considerate quali soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA per essere considerate quale unico soggetto passivo e che, qualora uno Stato membro applichi tale disposizione, la o le entità subordinate in forza della medesima disposizione non possono essere considerate come soggetti passivi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva [v., in tale senso, sentenze del 22 maggio 2008, Ampliscientifica e Amplifin, C‑162/07, EU:C:2008:301, punto 19; del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, C‑141/20, EU:C:2022:943, punto 45, nonché del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA), C‑269/20, EU:C:2022:944, punto 39].

    39      Ne consegue che l’assimilazione di un gruppo IVA ad un soggetto passivo unico in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva esclude che i membri del gruppo IVA continuino a presentare separatamente dichiarazioni IVA e ad essere individuati, tanto all’interno quanto all’esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, dato che solo il soggetto passivo unico è autorizzato a presentare tali dichiarazioni. La disposizione in discorso presuppone quindi necessariamente, qualora uno Stato membro ne faccia applicazione, che, per effetto della normativa nazionale di trasposizione, il soggetto passivo sia unico e che al gruppo sia assegnato un unico numero di partita IVA [v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2008, Ampliscientifica e Amplifin, C‑162/07, EU:C:2008:301, punti 19 e 20 nonché del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA), C‑269/20, EU:C:2022:944, punto 40].

    40      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle sue conclusioni, ne consegue che un prestatore appartenente a un gruppo IVA non può, qualora lo Stato membro abbia istituito un siffatto regime, essere considerato, a titolo individuale, un soggetto passivo distinto dal soggetto passivo che costituisce il gruppo IVA, cosicché non occorre determinare se tale prestatore soddisfi il requisito dell’indipendenza previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva quando fornisce una prestazione a titolo oneroso ad un’altra entità di detto gruppo. Di conseguenza, una siffatta prestazione non può rientrare nel campo di applicazione dell’IVA in forza dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva.

    41      Occorre infine rilevare che il Comitato IVA, istituito ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112, ha effettuato un’analisi identica in relazione al gruppo IVA di cui all’articolo 11 di tale direttiva, negli orientamenti scaturiti dalla cento diciannovesima riunione di tale comitato del 22 novembre 2021, in cui si afferma che il trattamento di un gruppo IVA come unico soggetto passivo impedisce ai membri di tale gruppo di continuare a operare, all’interno e all’esterno del gruppo, come soggetti passivi separati ai fini dell’IVA. Un siffatto documento, benché privo di valore vincolante, costituisce nondimeno un ausilio all’interpretazione della sesta direttiva (v., per analogia, ordinanza dell’8 ottobre 2020, Weindel Logistik Service, C‑621/19, EU:C:2020:814, punto 48).

    42      Parimenti, il punto 3.4.3 della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’opzione di IVA di gruppo prevista all’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [COM (2009) 325 final], concernente le «Prestazioni nell’ambito del gruppo», precisa che le operazioni tra i membri di uno stesso gruppo IVA effettuate a titolo oneroso non esistono ai fini dell’IVA.

    43      Quanto alla questione se occorra distinguere il caso particolare in cui il prestatore di una siffatta prestazione non possa avvalersi del diritto a detrazione dell’IVA dovuta o pagata a monte, per il motivo che sussisterebbe, in tal caso, un «rischio di perdite del gettito fiscale», occorre, in via preliminare, ricordare che, nell’ambito di un gruppo IVA, il diritto alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte è conferito al gruppo stesso, e non ai suoi membri.

    44      Inoltre, nelle sentenze del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (C‑141/20, EU:C:2022:943), e del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA) (C‑269/20, EU:C:2022:944), che il giudice nazionale ha citato nella sua ordinanza di rinvio, la condizione relativa alla necessità di evitare un rischio di perdite di gettito fiscale a cui la Corte ha fatto riferimento riguardava una questione diversa da quella esaminata nella presente causa.

    45      Infatti, come risulta dal punto 60 della sentenza del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (C‑141/20, EU:C:2022:943) e dal punto 53 della sentenza del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA) (C‑269/20, EU:C:2022:944), tale questione era se uno Stato membro potesse designare non il gruppo IVA medesimo, ma l’ente controllante di tale gruppo per svolgere il ruolo di unico soggetto passivo. Come ricordato al punto 23 della presente sentenza, la Corte ha ritenuto che ciò potesse verificarsi se tale designazione portava al medesimo risultato, per quanto riguarda il gettito fiscale, che nel caso in cui il gruppo IVA fosse esso stesso soggetto a tale imposta [v, in tal senso, sentenze del 1° dicembre 2022, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, C‑141/20, EU:C:2022:943, punti da 57 a 59, nonché del 1° dicembre 2022, Finanzamt T (Prestazioni interne di un gruppo IVA), C‑269/20, EU:C:2022:944, punti da 50 a 53).

    46      Per contro, il «rischio di perdite del gettito fiscale» cui il giudice del rinvio fa riferimento nell’ambito della sua seconda questione risulterebbe, a priori, non dall’applicazione di condizioni particolari al regime del gruppo IVA proprie del diritto di uno Stato membro, bensì dall’applicazione del sistema comune dell’IVA previsto dalla sesta direttiva e delle norme relative alla detrazione dell’IVA dovuta o assolta a monte da esso previste.

    47      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che le prestazioni effettuate a titolo oneroso tra persone facenti parte di uno stesso gruppo IVA non sono soggette all’IVA, anche nel caso in cui l’IVA dovuta o assolta dal destinatario di tali prestazioni non possa essere oggetto di una detrazione a monte.

     Sulla limitazione degli effetti nel tempo

    48      Il governo tedesco ha chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza nel caso in cui la Corte risponda affermativamente alla prima o alla seconda questione.

    49      Tenuto conto della risposta fornita alle due questioni proposte dal giudice del rinvio, non occorre pronunciarsi su tale domanda.

     Sulle spese

    50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

    L’articolo 2, punto 1, e l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,

    devono essere interpretati nel senso che:

    le prestazioni effettuate a titolo oneroso tra persone facenti parte di uno stesso gruppo formato da persone che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, designato come unico soggetto passivo da uno Stato membro, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche nel caso in cui l’IVA dovuta o assolta dal destinatario di tali prestazioni non possa essere oggetto di una detrazione a monte.

    Firme


    *      Lingua processuale: il tedesco.

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