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Document 62023CJ0119

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024.
Virgilijus Valančius contro Lietuvos Republikos Vyriausybė.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell’elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE sull’adeguatezza dei candidati.
Causa C-119/23.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:653

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell’elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE sull’adeguatezza dei candidati»

Nella causa C‑119/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con decisione del 9 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2023, nel procedimento

Virgilijus Valančius

contro

Lietuvos Republikos Vyriausybė,

in presenza di:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,

Saulius Lukas Kalėda,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice), A. Kumin, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Valančius, da D. Poška, advokatas;

–        per il governo lituano, da K. Dieninis, R. Dzikovič, V. Kazlauskaitė‑Švenčionienė ed E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da L. Dvořáková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, e M. Lane, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per il governo neerlandese, da K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da C. Meyer‑Seitz e A.M. Runeskjöld, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Erlbacher, A. Steiblytė e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Virgilijus Valančius al Lietuvos Republikos Vyriausybė (governo della Repubblica di Lituania), in merito alla legittimità di decisioni di proposta del candidato della Repubblica di Lituania alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea.

 Contesto giuridico

 Diritto dellUnione

3        Intitolato «Deferimento al comitato e richiesta di informazioni supplementari», il punto 6 delle Norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 255 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contenute nell’allegato della decisione 2010/124/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto all’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2010, L 50, pag. 18), così dispone:

«Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.

Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni».

 Diritto lituano

 Legge sul governo

4        L’articolo 52, paragrafo 3, del Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sul governo), del 19 maggio 1994 (Žin., 1994, n. 43‑772), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul governo»), prevede che il governo lituano proponga i candidati alle funzioni di giudice della Corte e del Tribunale dopo aver ottenuto l’accordo del presidente della Repubblica e previa consultazione del Lietuvos Respublikos Seimas (Parlamento della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «Parlamento lituano») secondo le modalità previste dal Lietuvos Respublikos Seimo statutas (Statuto del Parlamento della Repubblica di Lituania).

 Descrizione della procedura di selezione

5        I punti da 1 a 3, 13, 15, 19 e da 21 a 23 del Pretendento į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus atrankos tvarkos aprašas (descrizione della procedura di selezione di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea), nella versione applicabile ai fatti in discussione nel procedimento principale, adottato mediante il decreto n. 1R‑65 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 9 marzo 2021 (in prosieguo: la «descrizione della procedura di selezione»), così dispongono:

«1.      La [descrizione della procedura di selezione] viene applicata nell’ambito dell’organizzazione della selezione del candidato della Repubblica di Lituania alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: la “selezione”). Tale selezione ha per scopo di aiutare il governo – il quale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, [della legge sul governo], propone i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale – a formulare una proposta riguardante un determinato candidato.

2.      Il gruppo di lavoro che procede alla selezione (…) è costituito con decreto del Primo ministro della Repubblica di Lituania. Esso è composto da sette persone. Il gruppo di lavoro include il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania (che presiede il gruppo di lavoro) e un rappresentante del Parlamento, un rappresentante del Presidente della Repubblica, un rappresentante della Teisėjų taryba [(Consiglio della magistratura)], un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mykolas Romeris, un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Vilnius e un rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Vytautas Magnus. Un funzionario del Ministero della Giustizia è nominato segretario del gruppo di lavoro.

3.      Il gruppo di lavoro, tenendo conto dei sei criteri di selezione dei candidati alla carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea, quali previsti dai trattati sui quali è fondata l’Unione europea e specificati nella Sesta relazione di attività del Comitato previsto dall’articolo 255 [TFUE], pubblicato sul sito Internet di detto comitato (…), informa il pubblico in merito all’apertura della procedura di selezione mediante annuncio pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia, invitando coloro che soddisfino i criteri di selezione suddetti a presentare un fascicolo di candidatura per partecipare alla procedura di selezione (contenente una domanda scritta di partecipazione, un curriculum vitae e una lettera di motivazione).

(…)

13.      La procedura di selezione comprende una valutazione per stabilire se i candidati soddisfino i criteri enunciati al punto 3 della descrizione della procedura di selezione, sulla base della documentazione presentata dai candidati, e un colloquio finalizzato alla selezione. Il colloquio di selezione mira a completare la valutazione dei candidati sulla base dei documenti da essi presentati.

(…)

15.      In fase di selezione, i candidati vengono valutati sulla base dei sei criteri enunciati al punto 3 della descrizione: competenze giuridiche, esperienza professionale, idoneità ad assumere funzioni giurisdizionali, conoscenze linguistiche, capacità di lavorare come membro di un gruppo in un ambiente internazionale in cui sono rappresentate diverse tradizioni giuridiche, nonché garanzie di indipendenza, imparzialità, probità e integrità.

(…)

19.      Al termine della procedura di selezione, ogni membro del gruppo di lavoro assegna al candidato un voto compreso tra 1 e 10. Il punteggio più basso è pari a 1 punto e il più alto è pari a 10 punti. I punteggi individuali assegnati dai membri del gruppo di lavoro vengono sommati tra loro. La graduatoria redatta sulla base dei risultati ottenuti è riportata in un elenco. Quest’ultimo deve includere tutti i candidati che, secondo la valutazione del gruppo di lavoro, soddisfano i criteri di selezione per la carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea, indipendentemente dal numero di punti ottenuti.

(…)

21.      Al termine della procedura di selezione, il presidente del gruppo di lavoro presenta al governo un progetto di atto normativo relativo alla nomina del candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato per la nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea, accludendo, come allegato, il verbale della riunione del gruppo di lavoro (la graduatoria redatta dal gruppo di lavoro, con l’indicazione dei punteggi ottenuti dai candidati) e il curriculum vitae del candidato con il punteggio più elevato.

22.      Si tratta di una raccomandazione che indica il candidato con il punteggio più elevato per la carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea, raccomandazione rivolta al governo lituano che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della legge sul governo, propone un candidato per la nomina a giudice del Tribunale dell’Unione europea.

23.      Entro cinque giorni lavorativi a partire dalla fine della procedura di selezione, l’elenco di merito dei candidati stabilito dal gruppo di lavoro viene pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia, senza indicazione del punteggio ottenuto dai candidati».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Con una decisione adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri su proposta del governo lituano, il sig. Valančius è stato nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale»), con effetto dal 13 aprile 2016. Il suo mandato è scaduto il 31 agosto 2019, ma egli ha continuato a esercitare le proprie funzioni dopo questa data, in applicazione dell’articolo 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

7        Nel corso del mese di marzo 2021, è stato pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della selezione di un candidato della Repubblica di Lituania alle funzioni di giudice del Tribunale. La descrizione della procedura di selezione è stata adottata mediante il decreto n. 1R‑65 ed è stato costituito un gruppo di lavoro composto a maggioranza da esperti indipendenti (in prosieguo: il «gruppo di lavoro»), incaricato di procedere a tale selezione. Il gruppo di lavoro ha poi proceduto a tale selezione, al termine della quale ha stabilito un elenco di merito di candidati, ordinati in modo decrescente in funzione del punteggio ottenuto (in prosieguo: l’«elenco di merito»).

8        L’11 maggio 2021 il Ministro della Giustizia ha presentato al governo lituano un progetto di decisione al fine di proporre la candidatura alle funzioni di giudice del Tribunale della persona classificata al primo posto nell’elenco di merito, vale a dire il sig. Valančius.

9        Con decisione del 6 aprile 2022, il governo lituano ha sottoposto per approvazione al presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano la candidatura della persona classificata al secondo posto nell’elenco di merito.

10      Con decisione del 4 maggio 2022, il governo lituano, dopo aver ottenuto l’accordo del presidente della Repubblica di Lituania e del Parlamento lituano, ha proposto tale persona quale candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

11      Il 18 maggio 2022, il sig. Valančius ha presentato dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), giudice del rinvio, un ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento di detta decisione, in secondo luogo, un’ingiunzione al governo a riaprire le procedure di consultazione e di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale secondo le modalità previste dalla legge, sottoponendo per consultazione e proposta il nome del candidato classificato al primo posto dal gruppo di lavoro, e, in terzo luogo, la condanna del governo lituano alle spese.

12      Il 5 luglio 2022, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE ha emesso un parere sfavorevole sul candidato proposto dal governo lituano.

13      Con decisione del 14 settembre 2022, il governo lituano ha sottoposto per approvazione al presidente della Repubblica di Lituania e al Parlamento lituano la candidatura alle funzioni di giudice del Tribunale della persona classificata al terzo posto nell’elenco di merito, ossia il sig. Saulius Lukas Kalėda.

14      In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, segnatamente per quanto riguarda l’incidenza di tali disposizioni sulle procedure nazionali di proposta dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale.

15      Tale giudice fa valere che la giurisprudenza della Corte, risultante segnatamente dalla sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), ha riconosciuto che esiste un nesso tra i requisiti di indipendenza e di imparzialità dei giudici nazionali e la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

16      Orbene, il compito dei giudici del Tribunale sarebbe appunto quello di garantire tale tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, in virtù dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, tali giudici dovrebbero altresì soddisfare il requisito di indipendenza, il quale non può essere inteso come avente una portata più limitata di quella derivante, per i giudici nazionali, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, così come interpretato dalla Corte.

17      Per quanto riguarda, più in particolare, le decisioni di nomina dei giudici, il giudice del rinvio sostiene che tanto la giurisprudenza della Corte, risultante segnatamente dalle sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798), quanto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, risultante segnatamente dalla sentenza del 1º dicembre 2020, Ástráðsson c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418), istituiscono un nesso diretto tra la regolarità delle procedure di selezione e di nomina dei giudici nazionali, quale elemento inerente al diritto ad un giudice precostituito per legge, e i requisiti di indipendenza e di imparzialità di tali giudici.

18      Secondo il giudice del rinvio, da tale nesso diretto deriverebbe un obbligo di verificare se un’irregolarità commessa nella nomina dei giudici crei un rischio reale che altri poteri dello Stato, e in particolare l’esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale mettendo in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e facendo così sorgere nei singoli un legittimo dubbio quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici in questione, il che comporterebbe una violazione di detto diritto.

19      Così, per quanto riguarda la nomina di un giudice di un organo giurisdizionale dell’Unione, o la proposta di un candidato alle funzioni di giudice di un tale organo giurisdizionale, la questione se l’organo investito del potere di nomina o di proposta rispetti i requisiti sostanziali e le regole procedurali essenziali di tale nomina o proposta rivestirebbe un’importanza capitale, in quanto permetterebbe di stabilire se l’imparzialità e l’indipendenza dell’organo giurisdizionale dell’Unione di cui trattasi siano garantite.

20      Alla luce di tali circostanze, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 254 TFUE, ai sensi del quale i membri del [Tribunale] devono essere scelti tra le persone “che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali”, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, TUE, esiga che un candidato alla nomina a giudice del [Tribunale] sia scelto in uno Stato membro dell’Unione europea esclusivamente in base alle capacità professionali.

2)      Se una prassi nazionale, come quella controversa nella fattispecie in esame – in virtù della quale, al fine di garantire la trasparenza nella selezione di un determinato candidato, il governo di uno Stato membro, tenuto a proporre un candidato per la nomina alla carica di giudice del [Tribunale], costituisce un comitato di esperti indipendenti per la valutazione dei candidati, il quale, a seguito di colloqui con i candidati, redige una graduatoria dei medesimi in base a criteri di selezione chiari e a obiettivi prestabiliti e, conformemente alle condizioni precedentemente annunciate, propone al governo il candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato in base alle sue competenze e capacità professionali, ma il governo propone per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell’Unione europea un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto in graduatoria – sia compatibile con il requisito, previsto dall’articolo 254 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, TUE, secondo cui il giudice deve offrire tutte le garanzie di indipendenza e soddisfare le altre condizioni richieste per le cariche giurisdizionali, tenuto conto del fatto che un giudice nominato illegalmente potrebbe influire sulle decisioni del Tribunale dell’Unione europea».

 Fatti successivi alla domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

21      Con decisione del 19 aprile 2023, il governo lituano, dopo aver ottenuto l’accordo del presidente della Repubblica di Lituania e del Parlamento lituano, ha proposto il sig. Kalėda quale candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

22      Il 12 maggio 2023 il sig. Valančius ha chiesto l’annullamento di tale decisione nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo instaurato dinanzi al giudice del rinvio a seguito della presentazione del suo ricorso contro la decisione del 4 maggio 2022, mantenendo fermi gli altri capi di conclusioni contemplati al punto 11 della presente sentenza.

23      Con decisione del 15 settembre 2023, i governi degli Stati membri hanno nominato il sig. Kalėda giudice del Tribunale, per un mandato con scadenza al 31 agosto 2025.

24      Con una richiesta di informazioni del 26 settembre 2023, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a precisare se la nomina del sig. Kalėda quale giudice del Tribunale avesse un’incidenza sull’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, relativo ad una domanda di ingiunzione ad un facere, e se esso confermasse la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

25      Con lettera del 10 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha indicato che tale nomina non aveva alcuna incidenza sull’oggetto della controversia di cui al procedimento principale e che esso intendeva mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla competenza della Corte

26      Vari governi che hanno depositato osservazioni scritte nella presente causa sollevano dei dubbi riguardo alla competenza della Corte a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Essi sostengono, in sostanza, che il procedimento di nomina di un giudice del Tribunale comprende varie fasi, di cui la prima è la fase nazionale di proposta del candidato alle funzioni di giudice del Tribunale. Orbene, tale fase non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, segnatamente dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, ma sarebbe esclusivamente disciplinata dal diritto nazionale. Pertanto, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sulla compatibilità con tali disposizioni delle eventuali norme nazionali disciplinanti tale fase nazionale di proposta.

27      Inoltre, alcuni dei suddetti governi fanno valere che il procedimento di nomina di un giudice del Tribunale si conclude con l’adozione di una decisione presa di comune accordo dai governi degli Stati membri, la quale non è assoggettata al controllo di legittimità della Corte. Di conseguenza, la Corte non sarebbe, a maggior ragione, competente a conoscere della fase nazionale di proposta che si inserisce nel quadro di un tale procedimento di nomina.

28      A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici del Tribunale sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE. Ai sensi di quest’ultima disposizione, è istituito un comitato con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine ai sensi degli articoli 253 e 254 TFUE. Come risulta dal punto 6, primo comma, delle norme di funzionamento del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE, contenute nell’allegato della decisione 2010/124, tale comitato viene adito sulla base di una proposta di un candidato formulata dal governo di uno Stato membro, la quale viene trasmessa al presidente di detto comitato dal segretariato generale del Consiglio.

29      Risulta dal combinato disposto di tali norme che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 53 delle sue conclusioni, il procedimento di nomina di un giudice del Tribunale è articolato in tre fasi. In una prima fase, il governo dello Stato membro interessato propone un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale trasmettendo tale proposta al segretariato generale del Consiglio. In una seconda fase, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE emette un parere sull’adeguatezza di tale candidato all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. In una terza fase, che fa seguito alla consultazione di tale comitato, i governi degli Stati membri, tramite i loro rappresentanti, procedono alla nomina di detto candidato quale giudice del Tribunale, mediante una decisione adottata di comune accordo su proposta del governo dello Stato membro interessato.

30      Ne consegue che la decisione di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale adottata dal governo di uno Stato membro, come le decisioni di cui al procedimento principale, costituisce la prima fase del procedimento di nomina disciplinato dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. Pertanto, una tale decisione rientra, a questo titolo, nell’ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate.

31      Come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 24, 58 e 59 delle sue conclusioni, sebbene la proposta, al pari della nomina, di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi che derivano, per essi, dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE [v., per analogia, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C‑619/18, EU:C:2019:531, punto 52, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata], la cui interpretazione rientra manifestamente nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE [sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny e a. (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina), C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 57 nonché la giurisprudenza ivi citata].

32      Il fatto che le decisioni di nomina dei giudici del Tribunale, adottate di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, operanti in qualità non di membri del Consiglio, bensì di rappresentanti del loro governo, ed esercitanti così collettivamente le competenze degli Stati membri, non siano assoggettate al controllo di legittimità svolto dal giudice dell’Unione in virtù dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 16 giugno 2021, Sharpston/Consiglio e Rappresentanti dei governi degli Stati membri, C‑685/20 P, EU:C:2021:485, punti 46 e 49 nonché la giurisprudenza ivi citata) è privo di rilevanza in tale contesto.

33      Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, l’assenza di competenza della Corte a esaminare la legittimità di tali decisioni di nomina non ha alcuna incidenza sulla competenza della Corte stessa a rispondere alle questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice del rinvio nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la legittimità di decisioni nazionali di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

34      La Corte è pertanto competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

35      Il governo lituano solleva dubbi riguardo alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Anzitutto, la richiesta interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE non avrebbe alcun rapporto con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, dato che tale controversia sarebbe esclusivamente disciplinata dal diritto nazionale e che, secondo tale diritto, il giudice del rinvio non sarebbe competente a conoscere di detta controversia. Inoltre, le questioni sollevate sarebbero ipotetiche, in quanto la controversia di cui al procedimento principale non riguarderebbe né la legittimità della procedura nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale, né il rispetto di tale procedura nel caso di specie. Infine, una risposta alle questioni sollevate non sarebbe più necessaria per consentire al giudice del rinvio di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, dato che l’oggetto di quest’ultima sarebbe venuto meno per effetto della nomina del sig. Kalėda quale giudice del Tribunale, la quale impedirebbe di soddisfare le pretese del ricorrente nel procedimento principale relative alla riapertura delle procedure di consultazione e di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

36      A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE spetta al solo giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumere la responsabilità della decisione giurisdizionale da adottare, valutare, alla luce delle particolarità della causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate vertano sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de Portugal e Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata).

37      Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema abbia carattere ipotetico, o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de Portugal e Futrifer Indústrias Ferroviárias, C‑66/22, EU:C:2023:1016, punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento relativo all’assenza di rapporto tra la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione e la controversia di cui al procedimento principale, in quanto quest’ultima sarebbe esclusivamente disciplinata dal diritto nazionale, occorre rilevare che, come si è osservato al punto 30 della presente sentenza, la decisione nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale costituisce la prima fase del procedimento di nomina disciplinato dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE. Orbene, la controversia di cui al procedimento principale verte sulla legittimità di decisioni nazionali di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale alla luce dei requisiti previsti da tali disposizioni. Date tali circostanze, non risulta in maniera manifesta che la richiesta interpretazione di dette disposizioni sia priva di qualsiasi rapporto con l’oggetto di tale controversia.

39      Quanto alla presunta incompetenza del giudice del rinvio a conoscere di tale controversia, è sufficiente ricordare che, nell’ambito del procedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità alle norme nazionali di organizzazione e di procedura giudiziarie, né, in particolare, esaminare la questione se una domanda pendente dinanzi ad un giudice di rinvio sia ricevibile secondo tali norme [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata]. La Corte deve dunque attenersi alla decisione di rinvio promanante da un giudice di uno Stato membro, fintanto che tale decisione non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, non risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che la decisione di rinvio sia stata annullata nel caso di specie.

40      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo al carattere ipotetico delle questioni sollevate, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto asserito dal governo lituano, queste ultime sono motivate dai dubbi del giudice del rinvio riguardo alla compatibilità, con le disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, delle modalità con le quali la procedura nazionale di proposta del candidato della Repubblica di Lituania alle funzioni di giudice del Tribunale è stata concretamente attuata per pervenire all’adozione delle decisioni di proposta controverse nel procedimento principale. Orbene, poiché la controversia di cui al procedimento principale concerne la legittimità di tali decisioni alla luce delle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione, non risulta che il problema sollevato mediante le questioni sottoposte sia ipotetico.

41      Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che una risposta a tali questioni non è più necessaria per permettere al giudice del rinvio di statuire sulla controversia di cui al procedimento principale, essendo nel frattempo intervenuta la nomina del sig. Kalėda quale giudice del Tribunale, occorre rilevare che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Corte del 26 settembre 2023, il giudice del rinvio ha indicato che tale nomina non aveva alcuna incidenza sull’oggetto della controversia di cui al procedimento principale e che esso intendeva mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Inoltre, è pacifico tra le parti del procedimento principale che tale controversia è tuttora pendente.

42      Poiché non risulta né dal fascicolo a disposizione della Corte, né dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte che il ricorrente nel procedimento principale abbia rinunciato al proprio ricorso o che tutte le sue pretese siano state integralmente soddisfatte o non possano più essere soddisfatte, così che la controversia di cui al procedimento principale sarebbe divenuta manifestamente priva di oggetto, una risposta alle questioni sollevate risulta tuttora necessaria per consentire al giudice del rinvio di statuire su tale controversia [v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli), C‑208/21, EU:C:2023:64, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata].

43      Date tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

44      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che il governo di uno Stato membro, il quale abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti da dette disposizioni, proponga, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto.

45      Al fine di rispondere a tali questioni, occorre anzitutto ricordare che, in virtù dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali.

46      Per quanto riguarda, in particolare, il requisito di indipendenza previsto da tali disposizioni, occorre ricordare che esso rientra nel contenuto essenziale del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un equo processo, il quale riveste un’importanza capitale in quanto garanzia della protezione dell’insieme dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione e della preservazione dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto [sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punti 70 e 71, nonché del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 61].

47      Tale requisito di indipendenza dei giudici previsto segnatamente dall’articolo 19 TUE concretizza dunque uno dei valori fondamentali dell’Unione e dei suoi Stati membri sanciti dall’articolo 2 TUE, che definiscono l’identità stessa dell’Unione in quanto ordinamento giuridico comune ed il cui rispetto si impone sia all’Unione che agli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 127 e 232 nonché la giurisprudenza ivi citata, e del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 67].

48      Dato che il requisito di indipendenza – il quale si compone di due aspetti, l’indipendenza in senso stretto e l’imparzialità [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 121 e 122 nonché la giurisprudenza ivi citata] – è inerente alla funzione giurisdizionale e che l’articolo 19 TUE conferisce congiuntamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea e ai giudici nazionali il compito di assicurare il controllo giurisdizionale nell’ordinamento giuridico dell’Unione, tale requisito si impone allo stesso modo a livello dell’Unione, segnatamente per i giudici del Tribunale, e a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 32 e 42 nonché la giurisprudenza ivi citata).

49      Inoltre, il requisito relativo ad un giudice precostituito per legge è intimamente connesso, segnatamente, al requisito di indipendenza, nel senso che entrambi sono finalizzati al rispetto dei principi fondamentali del primato del diritto e della separazione dei poteri, principi che sono essenziali allo Stato di diritto il cui valore è affermato all’articolo 2 TUE. Il fondamento di entrambi tali requisiti è l’imperativo di preservare la fiducia che il potere giudiziario deve ispirare ai singoli e l’indipendenza di tale potere rispetto agli altri poteri [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 124, e del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 56].

50      Il requisito relativo ad un giudice precostituito per legge comprende, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata], fermo restando che l’indipendenza di un tribunale si misura, segnatamente, in base al modo in cui i suoi membri sono stati nominati [v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata].

51      A questo proposito, è necessario che i requisiti sostanziali e le modalità procedurali relative alla nomina dei giudici siano tali da non poter far nascere, nei singoli, alcun legittimo dubbio quanto alla impermeabilità dei giudici nominati rispetto ad elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi che si contrappongono (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 71). A tal fine, occorre segnatamente che tali requisiti sostanziali e tali modalità procedurali siano concepiti in modo da permettere di escludere non soltanto qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta suscettibili di orientare le decisioni dei giudici interessati, e di scongiurare così un’assenza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punti 96 e 97 nonché la giurisprudenza ivi citata).

52      In tale contesto, un’irregolarità commessa nell’ambito del procedimento di nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi può determinare una violazione del diritto fondamentale ad un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge, qualora tale irregolarità sia di natura e gravità tali da creare un rischio effettivo che altri poteri dello Stato, in particolare il potere esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale mettendo in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina. Infatti, una simile irregolarità susciterebbe nei singoli un legittimo dubbio riguardo all’indipendenza e all’imparzialità del o dei giudici di cui trattasi. Ciò è quanto avviene qualora vengano in discussione norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario [v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punti 75 e 76, nonché del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 72 e 73 nonché la giurisprudenza ivi citata].

53      Per quanto riguarda i giudici del Tribunale, i requisiti sostanziali e le modalità procedurali relative alla loro nomina devono permettere di escludere qualsiasi legittimo dubbio nei singoli quanto al fatto che essi soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE, i quali si riferiscono al contempo alle «garanzie di indipendenza» e alla «capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali». A tal fine, è segnatamente necessario, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 59 a 61 e 65 delle sue conclusioni, garantire l’integrità dell’intero procedimento di nomina dei giudici del Tribunale e, di conseguenza, del risultato di tale procedimento in ciascuna fase in cui questo si articola.

54      Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, la fase nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale, la quale viene più specificamente in discussione nella controversia di cui al procedimento principale, occorre rilevare, da un lato, che, in assenza, nel diritto dell’Unione, di disposizioni specifiche a tal fine, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali di proposta di tale candidato, purché tali modalità non possano far nascere, nei singoli, legittimi dubbi quanto al rispetto, da parte del candidato proposto, dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE.

55      Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, ciascuno Stato membro resta libero di prevedere o meno una procedura ai fini della selezione e della proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

56      A tal proposito, il fatto che dei rappresentanti del potere legislativo o del potere esecutivo intervengano nel processo di nomina dei giudici non è di per sé idoneo a suscitare legittimi dubbi nei singoli [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 75 e 76 nonché la giurisprudenza ivi citata]. L’intervento di organi consultivi indipendenti e l’esistenza, nel diritto nazionale, di un obbligo di motivazione possono nondimeno contribuire ad una maggiore obiettività del processo di nomina, circoscrivendo il potere discrezionale di cui può disporre l’istituzione investita del potere di nomina (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 66 e 71 nonché la giurisprudenza ivi citata).

57      Dall’altro lato, per quanto riguarda i requisiti sostanziali previsti per la selezione e la proposta dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale, gli Stati membri, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità per definire tali requisiti, devono tuttavia fare in modo di garantire, indipendentemente dalle modalità procedurali adottate a tal fine, che i candidati proposti soddisfino i requisiti di indipendenza e di capacità professionale previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE.

58      In secondo luogo, la verifica dell’adeguatezza dei candidati proposti dagli Stati membri all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE, rientra parimenti nella responsabilità del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE.

59      Infatti, ai fini dell’adozione del suo parere in merito a tale adeguatezza, detto comitato deve verificare che il candidato proposto soddisfi i requisiti di indipendenza e di capacità professionale che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dell’articolo 254, secondo comma, TFUE, sono necessari per esercitare le funzioni di giudice del Tribunale.

60      In tale contesto, come indicato da detto comitato in una delle sue relazioni di attività, se l’esistenza di una procedura di selezione aperta, trasparente e rigorosa è un elemento pertinente nell’ambito della verifica del rispetto di detti requisiti da parte del candidato proposto, l’assenza di una tale procedura non costituisce, per contro, in quanto tale, un motivo che permetta di far sorgere dubbi in ordine a tale rispetto.

61      Ai fini di tale verifica, il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE può, come prevede il punto 6, secondo comma, delle sue norme di funzionamento, contenute nell’allegato della decisione 2010/124, chiedere al governo che ha presentato la proposta di trasmettergli informazioni supplementari o altri elementi che esso giudichi necessari per le proprie deliberazioni, detto governo essendo tenuto, in virtù del principio di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a fornire a detto comitato tali informazioni ed elementi.

62      In terzo luogo, il compito di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE incombe parimenti ai governi degli Stati membri, tramite i loro rappresentanti, allorché essi decidono, tenuto conto del parere formulato dal comitato previsto dall’articolo 255 TFUE, di nominare quale giudice del Tribunale il candidato proposto da uno di tali governi. Infatti, una volta nominato, tale candidato diviene giudice dell’Unione e non rappresenta lo Stato membro che l’ha proposto.

63      Alla luce di quanto precede, occorre considerare che, qualora, come nel procedimento principale, uno Stato membro abbia istituito una procedura di selezione dei candidati alle funzioni di giudice del Tribunale nell’ambito della quale un gruppo composto a maggioranza da esperti indipendenti è incaricato di valutare tali candidati e di redigere un elenco di merito di quelli tra loro che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE, il semplice fatto che il governo di tale Stato membro abbia deciso di proporre un candidato iscritto in tale elenco di merito diverso dal candidato classificatosi al primo posto non è, di per sé, sufficiente per concludere che tale proposta è idonea a suscitare legittimi dubbi in ordine al rispetto dei suddetti requisiti da parte del candidato proposto.

64      Infatti, nel caso di specie, risulta dai punti da 1 a 3, 13, 15, 19 e da 21 a 23 della descrizione della procedura di selezione che, anzitutto, tale gruppo di esperti era tenuto a valutare i suddetti candidati alla luce dei requisiti contemplati da dette disposizioni, come precisati dal comitato previsto dall’articolo 255 TFUE nelle sue relazioni di attività. Inoltre, l’elenco di merito stabilito da detto gruppo conteneva unicamente candidati considerati da quest’ultimo come rispondenti ai suddetti requisiti. Infine, l’indicazione, da parte del medesimo gruppo, del candidato classificatosi al primo posto in tale elenco di merito aveva unicamente carattere di raccomandazione al governo lituano, al quale spettava, in virtù dell’articolo 52, paragrafo 3, della legge sul governo, proporre il candidato alle funzioni di giudice del Tribunale.

65      Il fatto che il comitato previsto dall’articolo 255 TFUE abbia espresso un parere favorevole sul candidato proposto dal governo lituano classificato al terzo posto nel suddetto elenco di merito è tale da confermare che la decisione dei governi degli Stati membri di nominare tale candidato è conforme ai requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE.

66      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che il governo di uno Stato membro, il quale abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti da dette disposizioni, proponga, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, purché il candidato proposto soddisfi tali requisiti.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che il governo di uno Stato membro, il quale abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti da dette disposizioni, proponga, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, purché il candidato proposto soddisfi tali requisiti.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.

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