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Document 62023CJ0086

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 settembre 2024.
E.N.I. e Y.K.I. contro HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 16 – Norme di applicazione necessaria – Incidente stradale – Diritti al risarcimento riconosciuti ai familiari del defunto – Principio di equità ai fini del risarcimento del danno morale subìto – Criteri di valutazione.
Causa C-86/23.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:689

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

5 settembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 16 – Norme di applicazione necessaria – Incidente stradale – Diritti al risarcimento riconosciuti ai familiari del defunto – Principio di equità ai fini del risarcimento del danno morale subìto – Criteri di valutazione»

Nella causa C‑86/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con decisione del 7 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2023, nel procedimento

E.N.I.,

Y.K.I.

contro

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG, da G.I. Ilieva e L.I. Todev, advokati;

per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Georgieva e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, E.N.I. e Y.K.I., cittadini bulgari, e, dall’altro, la HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG (in prosieguo: la «HUK-COBURG») in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo di responsabilità civile obbligatoria risultante dalla circolazione dei veicoli a motore, del danno morale subito dai primi a causa del decesso della figlia in occasione di un incidente stradale avvenuto in Germania.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento Roma II

3

Ai sensi dei considerando 6, 7, 14, 16 e 32 del regolamento Roma II:

«(6)

Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.

(7)

Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), (…) e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(…)

(14)

Il requisito della certezza del diritto e l’esigenza di amministrare la giustizia nei casi concreti sono elementi essenziali dello spazio di giustizia. Il presente regolamento prevede i criteri di collegamento più adatti al raggiungimento di tali obiettivi. Pertanto, il presente regolamento prevede una regola generale ma anche regole specifiche e, in determinate disposizioni, una “clausola di salvaguardia” che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese. Tale insieme di regole crea un quadro flessibile di regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso consente al giudice adito di trattare i casi singoli in maniera adeguata.

(…)

(16)

Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all’evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(…)

(32)

Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In particolare, l’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l’effetto di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito».

4

L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

5

L’articolo 15, lettera c), del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:

(…)

c)

l’esistenza, la natura e la valutazione del danno o l’indennizzo chiesto;

(…)».

6

Ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento, rubricato «Norme di applicazione necessaria»:

«Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale».

Regolamento Roma I

7

L’articolo 9, intitolato «Norme di applicazione necessaria», del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».

Diritto bulgaro

8

La responsabilità da fatto illecito nel diritto bulgaro è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da 45 a 54 dello zakon za zadalzheniyata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti, DV n. 275, del 22 novembre 1950), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZZD»).

9

L’articolo 45 dello ZZD prevede quanto segue:

«(1)   Ognuno è tenuto a risarcire i danni causati ad altri.

(2)   In tutte le ipotesi di fatto illecito, la colpa è presunta fino a prova contraria».

10

L’articolo 52 dello ZZD così dispone:

«Il risarcimento del danno morale è determinato dal giudice secondo equità».

Diritto tedesco

Il BGB

11

Rubricato «Danno morale», l’articolo 253 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), è così formulato:

«(1)   Il risarcimento pecuniario di un danno morale può essere chiesto solo nei casi determinati dalla legge.

(2)   Qualora il risarcimento dei danni debba essere versato per lesioni personali, danni alla salute, alla libertà o all’autodeterminazione sessuale, può essere richiesto altresì un equo risarcimento pecuniario del danno morale».

12

L’articolo 823 del BGB, intitolato «Obbligo di risarcire il danno», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Chiunque illegittimamente leda, con dolo o colpa, la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui è tenuto a risarcire all’altro il danno che ne deriva».

Legge sulla circolazione stradale

13

L’articolo 7 dello Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale), nella versione applicabile alla controversia principale, intitolato «Responsabilità del detentore del veicolo, utilizzo dell’autoveicolo all’insaputa e senza il consenso del detentore», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Se, nell’utilizzazione di un autoveicolo, una persona è uccisa, subisce una lesione personale o un danno alla salute, o se una cosa è danneggiata, il detentore del veicolo è tenuto a risarcire il danno che ne deriva per la parte lesa».

14

L’articolo 11 della legge sulla circolazione stradale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, è intitolato «Portata dell’obbligo di risarcimento in caso di lesioni personali». Tale articolo dispone quanto segue:

«In caso di lesione personale o di danno alla salute, il risarcimento dovrà coprire le spese sostenute dal danneggiato per recuperare la sua salute e il danno pecuniario che ha subìto a causa dell’incapacità temporanea o permanente o della diminuzione della capacità di guadagno o dell’aumento temporaneo o permanente delle esigenze derivanti dalla lesione personale o dal danno alla salute. Un equo risarcimento pecuniario può essere richiesto anche per i danni morali».

Legge sul contratto di assicurazione

15

Rubricato «Diritto di azione diretta», l’articolo 115 del Gesetz über den Versicherungsvertrag (legge sui contratti di assicurazione), del 23 novembre 2007 (BGB1. 2007 I, pag. 2631), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il terzo può altresì far valere il suo diritto al risarcimento nei confronti dell’assicuratore,

1.   qualora si tratti di un’assicurazione della responsabilità civile avente ad oggetto l’esecuzione di un obbligo di assicurazione previsto dalla legge sull’assicurazione obbligatoria (...)

(...)

Il diritto di azione diretta deriva dagli obblighi dell’assicuratore risultanti dal rapporto assicurativo e, in mancanza di obbligo, dall’articolo 117, paragrafi da 1 a 4. L’assicuratore è tenuto a versare il risarcimento in denaro. L’assicuratore e l’assicurato responsabile del risarcimento del danno sono responsabili in solido».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Il 27 luglio 2014 la figlia di E.N.I. e di Y.K.I., ricorrenti nel procedimento principale, è deceduta in occasione di un incidente stradale verificatosi in Germania. L’autore dell’incidente era assicurato per la responsabilità civile obbligatoria presso la HUK-COBURG, una compagnia di assicurazioni stabilita in Germania.

17

Il 25 luglio 2017 i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un’azione contro la HUK-COBURG dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) al fine di ottenere il versamento di 250000 leva bulgari (BGN) (circa EUR 125000) per ciascuno di essi a titolo di risarcimento del danno morale causato dal decesso della figlia.

18

Il 27 settembre 2017 la HUK-COBURG ha versato a ciascuno dei genitori la somma di EUR 2500 a titolo di risarcimento del danno causato da tale decesso.

19

Con sentenza del 23 dicembre 2019, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale, concedendo a ciascuno di essi un indennizzo pari a BGN 100000 (circa EUR 50000), da cui è stata detratta la somma di circa EUR 2500 versata dall’assicuratore.

20

Tale sentenza è stata riformata dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria). Quest’ultimo ha respinto integralmente l’azione dei ricorrenti nel procedimento principale, ritenendo che essi non avessero dimostrato che il dolore e le sofferenze emotive patite avessero causato un danno patologico, il che, in forza del diritto tedesco applicabile conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, costituirebbe una condizione preliminare per il risarcimento di un danno morale. Tale giudice ha respinto il loro argomento secondo cui, in forza dell’articolo 16 del regolamento Roma II, si applicherebbe non già la legge tedesca, bensì la legge del foro, ossia l’articolo 52 dello ZZD. Secondo detto giudice, gli importi già versati dalla HUK-COBURG non costituiscono un riconoscimento, da parte dell’assicuratore, della fondatezza delle pretese dei ricorrenti nel procedimento principale e corrispondono al «piccolo risarcimento» per danno morale, previsto all’articolo 253, paragrafo 2, del BGB.

21

I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato in cassazione tale sentenza dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), che è il giudice del rinvio.

22

Tale giudice osserva, anzitutto, che la normativa tedesca che sarebbe applicabile nella presente causa in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II è identica a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), che riguardava lo stesso incidente stradale di cui trattasi nel presente procedimento.

23

Detto giudice rileva poi che, in tale sentenza, la Corte ha considerato che tale normativa tedesca rientrava nel diritto nazionale sostanziale della responsabilità civile cui rinvia la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11). Detta normativa tedesca prevedrebbe un criterio oggettivo che consente di individuare il danno morale che può essere oggetto di risarcimento di un familiare stretto della vittima di un incidente stradale. La Corte avrebbe dichiarato che la direttiva 2009/103 non osta a una normativa nazionale che fissa criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali risarcibili.

24

Infine, il giudice del rinvio precisa che, contrariamente alla stessa normativa tedesca, la quale subordinerebbe il diritto al risarcimento del danno morale a tre condizioni – vale a dire che la vittima abbia subìto un danno alla propria salute, che essa sia un familiare stretto della vittima diretta e che esista un rapporto di causalità tra l’illecito commesso dal responsabile del sinistro e tale danno –, la normativa bulgara, vale a dire l’articolo 52 dello ZZD, prevede che il risarcimento del danno morale sia determinato dal giudice secondo equità. Da una giurisprudenza vincolante del Varhoven sad (Corte suprema, Bulgaria) e del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) risulterebbe che, nel diritto bulgaro, possono essere risarciti tutti i dolori e le sofferenze emotive patiti dai genitori in ragione del decesso del proprio figlio a seguito di un incidente stradale causato da un fatto illecito doloso o colposo, senza che sia necessario che il pregiudizio abbia determinato un danno patologico per tali genitori. L’importo del risarcimento dipenderebbe dalle circostanze specifiche che caratterizzano il caso di specie, considerato che l’importo normalmente concesso per un danno morale a un genitore per il decesso di un figlio in un incidente stradale avvenuto nel 2014 è di circa BGN 120000 (circa EUR 61000). Secondo il giudice del rinvio, anche supponendo che la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale debba essere accolta e che essi abbiano fornito la prova di un danno patologico, l’importo massimo dell’indennità che questi ultimi potrebbero ottenere in applicazione del diritto tedesco ammonterebbe a EUR 5000.

25

In tali circostanze, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16 del [regolamento Roma II] debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella nel procedimento principale, che prevede l’applicazione di un principio fondamentale del diritto dello Stato membro, quale il principio di equità, all’atto della determinazione del risarcimento del danno morale quando la morte di un congiunto è conseguenza di un reato, possa essere considerata come una norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo».

Sulla questione pregiudiziale

26

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, la quale prevede che il risarcimento del danno morale subito dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale sia determinato dal giudice secondo equità, può essere considerata una «norma di applicazione necessaria», ai sensi di tale articolo.

27

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, salvo se diversamente previsto in tale regolamento, la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. L’articolo 15, lettera c), di tale regolamento dispone che la legge applicabile a un’obbligazione extracontrattuale ai sensi di tale regolamento disciplina in particolare l’esistenza, la natura e la valutazione dei danni o il risarcimento richiesto.

28

Tuttavia, in forza dell’articolo 16 del regolamento Roma II, le disposizioni di tale regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale.

29

In primo luogo, si deve osservare che dalla formulazione dell’articolo 16 del regolamento Roma II risulta, da un lato, che esso prevede una deroga alla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale designata in conformità alle norme di conflitto di leggi stabilite da tale regolamento, quali l’articolo 4 e l’articolo 15, lettera c), di quest’ultimo, in quanto tale articolo 16 autorizza l’applicazione della legge dello Stato membro del foro.

30

Pertanto, detto articolo 16 deve essere interpretato restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

31

Inoltre, l’obiettivo perseguito dal regolamento Roma II consiste in particolare, come risulta dai suoi considerando 6, 14 e 16, nel garantire la certezza della legge applicabile indipendentemente dal paese in cui l’azione è proposta e nel migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e nell’assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli del soggetto leso [sentenza del 17 maggio 2023, Fondo di garanzia delle vittime di atti di terrorismo e di altri reati (FGTI), C‑264/22, EU:C:2023:417, punto 30]. Pertanto, un’interpretazione estensiva dell’articolo 16 del regolamento Roma II contrasterebbe con tale obiettivo.

32

Dall’altro lato, dalla formulazione di tale articolo 16 risulta che la deroga che esso prevede si applica quando le disposizioni della legge del foro «s[o]no di applicazione necessaria alla situazione».

33

Tuttavia, affinché tali disposizioni possano trovare applicazione e giustificare il ricorso a detto articolo 16, è necessario che la situazione giuridica sottoposta all’esame del giudice nazionale presenti legami sufficientemente stretti con lo Stato membro del foro.

34

La disapplicazione della legge straniera designata dall’articolo 4 del regolamento Roma II implica quindi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, che tale giudice verifichi anzitutto se tale situazione giuridica presenta siffatti collegamenti con detto Stato membro.

35

Pertanto, se detta situazione giuridica presenta fattori di collegamento con più Stati membri, è possibile che detto giudice debba constatare, segnatamente tenuto conto dei criteri di collegamento della stessa situazione giuridica con lo Stato membro la cui legge è designata in forza delle norme di conflitto di leggi, l’assenza di collegamenti sufficientemente stretti con lo Stato membro del foro.

36

Nel caso di specie, i ricorrenti nel procedimento principale, che sono cittadini bulgari domiciliati in Bulgaria, hanno adito un giudice di tale Stato membro. Tuttavia, l’incidente stradale in seguito al quale la figlia dei ricorrenti nel procedimento principale è deceduta si è verificato in Germania. L’autore di tale incidente era assicurato presso una compagnia di assicurazioni stabilita in tale Stato membro. Peraltro, sia la vittima sia l’autore di detto incidente erano cittadini bulgari stabiliti in Germania, come risulta dai punti da 15 a 17 della sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), che riguarda, come menzionato al punto 22 della presente sentenza, il medesimo incidente stradale. È segnatamente sulla base di tali elementi di fatto che spetta al giudice del rinvio verificare se nel procedimento principale esistano collegamenti sufficientemente stretti con la Bulgaria.

37

In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione di una norma nazionale come «norma di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, occorre ricordare che tale nozione è identica a quella di «norma di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Roma I, cosicché l’interpretazione di quest’ultima nozione data dalla Corte vale anche per quanto concerne la prima, alla luce dell’esigenza di coerenza nell’applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, punto 28).

38

L’articolo 9 del regolamento Roma I definisce una «norma di applicazione necessaria» come una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d’applicazione, qualunque sia peraltro la legge applicabile al contratto secondo tale regolamento.

39

Secondo la giurisprudenza della Corte relativa a detto articolo 9, è compito del giudice nazionale, in sede di valutazione del carattere di «norma di applicazione necessaria» della legge nazionale, tener conto non soltanto dei termini precisi di tale legge, ma anche del suo impianto sistematico e dell’insieme delle circostanze in cui la legge in parola è stata adottata per poterne trarre la conclusione che essa riveste carattere imperativo, dal momento che risulta che il legislatore nazionale l’ha adottata per tutelare un interesse ritenuto essenziale dallo Stato membro interessato (sentenza del 31 gennaio 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

40

Per analogia, per identificare l’esistenza di una «norma di applicazione necessaria», ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Roma II, il giudice nazionale deve constatare, sulla scorta di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione della disposizione nazionale di cui trattasi, che essa riveste un’importanza tale nell’ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge quale designata in applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento (sentenza del 31 gennaio 2019, Da Silva Martins, C‑149/18, EU:C:2019:84, punto 31). Dai punti 30 e 34 di tale sentenza risulta che applicare una norma di applicazione necessaria esige che tale giudice individui motivi particolarmente importanti che giustificano la sua applicazione.

41

L’applicazione di una siffatta disposizione richiede quindi che il giudice nazionale verifichi, da un lato, oltre ai termini e all’impianto sistematico della disposizione nazionale che si presume imperativa, i motivi e gli obiettivi che hanno portato alla sua adozione, al fine di determinare se il legislatore nazionale avesse l’intenzione di conferire a quest’ultima un carattere imperativo. Pertanto, detto giudice deve esaminare se tale disposizione sia stata adottata al fine di tutelare uno o più interessi che lo Stato membro del foro considera essenziali e se il rispetto di detta disposizione sia ritenuto cruciale da detto Stato membro per la salvaguardia di tali interessi.

42

Dall’altro lato, dalla valutazione, da parte del giudice nazionale, della situazione giuridica di cui esso è investito deve emergere che l’applicazione della medesima disposizione risulta assolutamente necessaria per tutelare l’interesse essenziale di cui trattasi nel contesto del caso di specie.

43

Ne consegue che il giudice nazionale non può ricorrere alla deroga prevista all’articolo 16 del regolamento Roma II se l’obiettivo di tutela dell’interesse in questione perseguito dalla disposizione di cui trattasi della legge del foro può essere raggiunto anche mediante l’applicazione della legge designata in forza delle norme sul conflitto di leggi di tale regolamento.

44

In terzo luogo, si deve osservare che il ricorso, da parte dei giudici degli Stati membri, alle norme di applicazione necessaria è possibile solo in circostanze eccezionali, qualora, come enunciato dal considerando 32 del regolamento Roma II, ciò sia giustificato da «considerazioni di pubblico interesse». In proposito, dalla definizione della nozione di «norme di applicazione necessaria», ricordata al punto 38 della presente sentenza, la quale, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 37 di quest’ultima, riveste una portata identica a quella di «norme di applicazione necessaria» di cui all’articolo 16 di tale regolamento, risulta che tale legge o disposizione deve necessariamente mirare alla tutela di interessi pubblici di particolare importanza, come quelli relativi all’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro del foro. Sono coinvolti interessi ritenuti essenziali da tale Stato membro, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza.

45

È vero che dal riferimento, al considerando 32 del regolamento Roma II, a norme relative alla valutazione del risarcimento di un danno deriva che il legislatore dell’Unione non ha escluso, in linea di principio, la possibilità che norme che tutelano interessi individuali possano, eventualmente, essere considerate norme di applicazione necessaria. Risulta infatti dalla seconda parte di tale considerando che le concezioni su cui si basano le norme in materia di risarcimento di un danno extracontrattuale in vigore in uno Stato membro possono giustificare l’applicazione della legge del foro in forza dell’articolo 16 di tale regolamento.

46

Tuttavia, alla luce della definizione della nozione di «norma di applicazione necessaria», disposizioni nazionali che siano dirette a tutelare interessi individuali possono essere applicate da un giudice nazionale a titolo di «norme di applicazione necessaria» solo a condizione che dall’analisi circostanziata cui tale giudice è tenuto a procedere emerga chiaramente che la tutela degli interessi individuali di una categoria di persone, alla quale mirano tali disposizioni nazionali, corrisponde ad un interesse pubblico essenziale di cui esse garantiscono la salvaguardia. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, l’esistenza di un nesso sufficiente con un siffatto interesse pubblico che è ritenuto essenziale all’interno dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del foro deve essere dimostrata.

47

Nel caso di specie, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, l’articolo 52 dello ZZD potrebbe essere applicato alla situazione giuridica di cui trattasi nel procedimento principale, al posto della legge tedesca che è in linea di principio designata in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II, solo se la sua applicazione fosse giustificata da ragioni particolarmente importanti, che traducono interessi pubblici ritenuti essenziali nell’ordinamento giuridico bulgaro. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha rilevato che il principio di equità, attuato nell’articolo 52 dello ZZD, è un principio fondamentale del diritto bulgaro e fa parte dell’ordinamento pubblico bulgaro. Nella misura in cui tale disposizione mira a tutelare interessi individuali di una categoria di persone fisiche, occorre ricordare che l’analisi circostanziata cui il giudice nazionale deve procedere implica inoltre che risulti chiaramente che tale protezione corrisponde ad un interesse pubblico essenziale di cui detta disposizione assicura la salvaguardia, di modo che il suo rispetto è ritenuto cruciale dallo Stato membro interessato.

48

Peraltro, sebbene non spetti alla Corte valutare una disposizione nazionale alla luce dei criteri citati al punto 40 della presente sentenza, occorre ricordare che dal punto 43 della presente sentenza risulta che il ricorso alla deroga prevista all’articolo 16 del regolamento Roma II è escluso qualora anche l’applicazione della legge designata da tale regolamento consenta di conseguire l’obiettivo di tutela dell’interesse pubblico essenziale che la disposizione di cui trattasi della legge del foro mira a salvaguardare.

49

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che se è vero che, in forza dell’articolo 52 dello ZZD, il giudice deve determinare il risarcimento del danno morale «secondo equità», la legge tedesca prevede, quanto ad essa, la possibilità di un «equo risarcimento» dello stesso danno, cosicché tali normative nazionali sembrano fondarsi entrambe sul principio di equità.

50

Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì, da un lato, che l’importo massimo del risarcimento che può essere concesso in applicazione della legge tedesca sarebbe di circa EUR 5000, mentre l’importo abitualmente concesso in applicazione dell’articolo 52 dello ZZD ammonterebbe a circa BGN 120000 (circa EUR 61000). Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, il mero fatto che l’applicazione della legge del foro conduca, per quanto riguarda l’importo del risarcimento, a una soluzione diversa da quella che sarebbe risultata dall’applicazione della legge designata dalla norma di conflitto di leggi non consente di concludere che l’applicazione di quest’ultima legge non possa conseguire l’obiettivo di tutela dell’interesse pubblico essenziale che la disposizione di cui trattasi dello Stato membro del foro mira, se del caso, a salvaguardare.

51

Dall’altro lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza dell’articolo 52 dello ZZD, un risarcimento pecuniario potrebbe essere sistematicamente concesso per le sofferenze e il dolore emotivo, mentre la legge tedesca designata in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma II ammetterebbe un risarcimento a tale titolo solo qualora l’evento dannoso abbia causato un danno patologico. Pertanto, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, tale legge tedesca e la legge bulgara sembrano fondarsi, sotto questi due aspetti, su concezioni completamente diverse per quanto riguarda il diritto al risarcimento.

52

Di conseguenza, non si può escludere che, in casi identici, la vittima possa ottenere, per le sofferenze e il dolore emotivo da essa patiti e che non hanno causato alcun danno patologico, in forza del diritto bulgaro, un risarcimento che può ammontare a circa BGN 120000 (circa EUR 61000), mentre, in forza del diritto tedesco, tale persona non potrebbe ottenere alcun risarcimento.

53

Pertanto, spetta al giudice del rinvio stabilire se l’applicazione della legge tedesca, che non prevede il risarcimento delle sofferenze e del dolore emotivo che non comportano un danno patologico, consenta di conseguire l’obiettivo di tutela dell’interesse pubblico essenziale che l’articolo 52 dello ZZD mira, se del caso, a salvaguardare.

54

Infine, in quarto luogo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la legge di uno Stato membro che soddisfa la protezione minima prescritta da una direttiva dell’Unione può essere disapplicata a favore della legge del foro per un motivo attinente al suo carattere imperativo qualora il giudice adito constati in modo circostanziato che, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva, il legislatore dello Stato membro del foro ha ritenuto cruciale, nel suo ordinamento giuridico, riconoscere alla persona interessata una protezione ulteriore rispetto a quella prevista da detta direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punti da 50 a 52).

55

Tuttavia, ai punti da 34 a 37, 42 e 48 della sentenza del 15 dicembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung (C‑577/21, EU:C:2022:992), la Corte ha considerato, in sostanza, che, sebbene spetti agli Stati membri garantire che il risarcimento del danno morale subìto dai congiunti delle vittime di incidenti stradali sia coperto da un’assicurazione obbligatoria almeno fino a concorrenza degli importi minimi previsti dalla direttiva 2009/103, tale direttiva non pone requisiti specifici quanto alla scelta di un regime di responsabilità civile per determinare la portata del risarcimento da concedere sulla base della responsabilità civile dell’assicurato, la quale è, essenzialmente, disciplinata dal diritto nazionale.

56

Pertanto, poiché detta direttiva non mira ad armonizzare la portata del risarcimento del danno subìto da una vittima indiretta di un incidente stradale e l’articolo 52 dello ZZD, che mira a determinare la portata del risarcimento del danno morale subìto da tale vittima, non può quindi essere considerato come adottato nell’ambito della trasposizione di tale direttiva, detto articolo 52 non rientra nell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza.

57

Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16 del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale la quale prevede che il risarcimento del danno morale subìto dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale sia determinato dal giudice secondo equità non può essere considerata una «norma di applicazione necessaria», ai sensi di tale articolo, a meno che, quando la situazione giuridica di cui trattasi presenta un collegamento sufficientemente stretto con lo Stato membro del foro, il giudice adito constati, sulla base di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, degli obiettivi nonché del contesto dell’adozione di tale disposizione nazionale, che il suo rispetto è ritenuto cruciale nell’ambito dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, in quanto persegue un obiettivo di tutela di un interesse pubblico essenziale che non può essere raggiunto applicando la legge designata ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»),

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

una disposizione nazionale la quale prevede che il risarcimento del danno morale subìto dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale sia determinato dal giudice secondo equità non può essere considerata una «norma di applicazione necessaria», ai sensi di tale articolo, a meno che, quando la situazione giuridica di cui trattasi presenta un collegamento sufficientemente stretto con lo Stato membro del foro, il giudice adito constati, sulla base di un’analisi circostanziata del tenore letterale, dell’impianto sistematico, degli obiettivi nonché del contesto dell’adozione di tale disposizione nazionale, che il suo rispetto è ritenuto cruciale nell’ambito dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, in quanto persegue un obiettivo di tutela di un interesse pubblico essenziale che non può essere raggiunto applicando la legge designata ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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