EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CJ0036

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 aprile 2024.
L contro Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 68 – Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni – Obbligo a carico dell’istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria – Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza del figlio – Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata.
Causa C-36/23.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:355

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

25 aprile 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 68 – Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni – Obbligo a carico dell’istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria – Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza del figlio – Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata»

Nella causa C‑36/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), con decisione del 19 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2023, nel procedimento

L

contro

Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per la Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, da M. Gößling, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca, avvocato dello Stato;

per il governo dei Paesi Bassi, da E.M.M. Besselink e K. Bulterman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, J. Lachowicz e A. Siwek-Ślusarek, in qualità di agenti;

per il governo slovacco, da E.V. Drugda e S. Ondrášiková, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L e la Familienkasse Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (Cassa per gli assegni familiari per la Sassonia dell’Agenzia federale per l’Impiego, Germania) (in prosieguo: la «Cassa per gli assegni familiari») in merito alla domanda di quest’ultima di rimborso parziale degli assegni familiari versati a L.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1408/71

3

L’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag.1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), prevedeva quanto segue:

«1.   Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.   Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

Regolamento n. 883/2004

4

Il considerando 35 del regolamento n. 883/2004 enuncia quanto segue:

«Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari».

5

L’articolo 1, lettere da a) a c), di tale regolamento contiene le seguenti definizioni:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

b)

“attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

c)

“persona assicurata”, in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento».

6

L’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento così dispone:

«Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

7

Il capitolo 8, dedicato alle prestazioni familiari, del titolo III dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazione», contiene gli articoli da 67 a 69 del medesimo.

8

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

9

Ai sensi dell’articolo 68 di tale regolamento, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo»:

«1.   Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

i)

nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l’importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest’ultimo caso l’onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;

(...)

iii)

nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.

2.   In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

3.   Qualora ai sensi dell’articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a)

detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all’istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l’integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;

b)

l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest’ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all’istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione».

10

L’articolo 76, paragrafi 4 e 5, del suddetto regolamento così recita:

«4.   Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

(...)

Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

5.   La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento».

11

L’articolo 81 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito».

12

L’articolo 84 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni», è così formulato:

«1.   Il recupero dei contributi dovuti ad un’istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell’istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato membro.

2.   Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell’istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest’ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

(...)».

Regolamento (CE) n. 987/2009

13

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), così dispone:

«La persona cui si applica il regolamento [n. 883/2004] è tenuta a comunicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone».

14

L’articolo 60 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

2.   L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.

Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/ 2004] eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.

Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento [n. 883/2004], trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’istituzione dell’altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate.

3.   Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento [n. 883/2004], all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l’istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate.

(...)

5.   L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione».

Diritto tedesco

15

L’articolo 31, terza frase, dell’Einkommensteuergesetz (legge sull’imposta sul reddito), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: l’«EStG»), dispone che:

«Durante l’anno civile in corso, gli assegni familiari sono versati mensilmente sotto forma di rimborso dell’imposta».

16

L’articolo 32, paragrafi 1 e 3, dell’EStG recita come segue:

«(1)   Per figli si intendono:

1. i figli legati al soggetto d’imposta da un rapporto di parentela di primo grado

(...)

(3)   Un figlio è preso in considerazione a partire dal mese civile nel corso del quale è nato vivente e per ogni mese civile successivo all’inizio del quale non ha raggiunto l’età di 18 anni».

17

L’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG, così prevede:

«Per quanto riguarda i figli ai sensi dell’articolo 63, gli assegni familiari, in forza di questa legge, spettano a chiunque:

1.   abbia il domicilio o il luogo di residenza abituale nel territorio nazionale o

2.   non avendo il domicilio o il luogo di residenza abituale nel territorio nazionale,

a)

sia soggetto ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o

b)

sia soggetto ad un obbligo fiscale illimitato a titolo dell’imposta sul reddito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.

(...)».

18

A norma dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’EStG:

«1 Per figli si intende:

1.   i figli ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1,

(...)

2 L’articolo 32, paragrafi da 3 a 5, si applica per analogia (…)».

19

L’articolo 70, paragrafo 2, dell’EStG prevede quanto segue:

«1 Qualora intervengano modifiche nelle circostanze rilevanti per il diritto agli assegni familiari, la concessione degli assegni familiari deve essere annullata o modificata con effetto dalla data di modifica delle circostanze (...)».

20

L’articolo 37 dell’Abgabenordnung (codice tributario), nella versione applicabile alla controversia principale, dispone quanto segue:

«(1)   I diritti derivanti dall’assoggettamento all’imposta comprendono la riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo, il rimborso dell’imposta, la riscossione dell’imposta presso il terzo responsabile in solido, gli oneri fiscali accessori all’imposta, il rimborso di cui al paragrafo 2, nonché la restituzione dell’imposta prevista dalle leggi tributarie speciali.

(2)1   Qualora un’imposta, un rimborso di un’imposta, un’imposta dovuta dal terzo in solido o un onere fiscale accessorio siano stati versati o restituiti senza titolo giuridico, colui a carico del quale è stato posto il pagamento vanta nei confronti del beneficiario della prestazione un diritto al rimborso dell’importo pagato o rimborsato. 2 Ciò vale anche qualora il titolo giuridico per il pagamento o il rimborso venga successivamente meno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino polacco che esercita un’attività lavorativa subordinata da diversi anni in Germania. La moglie vive in Polonia con il figlio comune, nato nel 2008.

22

Nel 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato una domanda di assegni familiari in Germania, attestando di svolgere un’attività lavorativa subordinata in Germania e che la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa in Polonia. La Cassa per gli assegni familiari ha accolto tale domanda in quanto la legislazione tedesca che conferisce il diritto agli assegni familiari si applica in linea prioritaria per il periodo in cui il ricorrente nel procedimento principale esercitava attività lavorativa subordinata.

23

Nel 2019, nell’ambito di una procedura di verifica del diritto agli assegni familiari, la Cassa per gli assegni familiari ha inviato al ricorrente nel procedimento principale un questionario per confermare i dati forniti e ha chiesto informazioni alle autorità polacche competenti sull’esistenza di un’eventuale attività professionale della moglie del ricorrente nel procedimento principale e di un diritto alle prestazioni familiari polacche.

24

Le suddette autorità hanno risposto che quest’ultima svolgeva un’attività professionale dal 2006 e versava contributi al regime di previdenza sociale per l’agricoltura polacco, ma che non percepiva prestazioni familiari polacche. Sebbene, a seguito di una modifica legislativa avvenuta in Polonia nel corso del 2019, fosse divenuto possibile ricevere le cosiddette prestazioni «famiglia 500+» senza requisiti di reddito, la moglie del ricorrente nel procedimento principale avrebbe tuttavia dichiarato di non voler presentare una domanda in tal senso.

25

A seguito di questa risposta, la Cassa per gli assegni familiari, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, dell’EStG, ha annullato, con effetto dall’ottobre 2020, la concessione degli assegni familiari tedeschi fino all’importo delle prestazioni familiari previste per legge in Polonia.

26

Con una «richiesta di decisione sulla giurisdizione», la Cassa per gli assegni familiari ha inoltre chiesto alle autorità polacche competenti di esaminare il diritto alle prestazioni familiari a partire da luglio 2019. Tali autorità hanno risposto, in particolare, che la moglie del ricorrente nel procedimento principale non aveva percepito alcuna prestazione di questo tipo dal 1o luglio 2019 e che essa non intendeva presentare domanda al fine di percepire tali prestazioni.

27

Con decisione del 6 gennaio 2021, la Cassa per gli assegni familiari ha annullato la concessione degli assegni familiari per il periodo compreso tra luglio 2019 e settembre 2020 fino all’importo delle prestazioni familiari previste per legge in Polonia e ha reclamato al ricorrente nel procedimento principale il rimborso degli assegni familiari percepiti in eccesso, vale a dire l’importo di EUR 1674,60 corrispondente al pagamento di tali assegni durante tale periodo.

28

A seguito del rigetto della sua domanda di modifica di tale decisione, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema, Germania), che è il giudice del rinvio.

29

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente nel procedimento principale afferma che la moglie non esercita un’attività professionale, in quanto la fattoria ereditata dai genitori non è sfruttata. L’assicurazione presso il regime di previdenza sociale per l’agricoltura polacco, per la quale egli versa contributi, è stata stipulata in ragione della proprietà di tale fattoria e non presuppone l’esercizio di un’attività agricola autonoma. Inoltre, durante il periodo menzionato al punto 27 della presente sentenza, sua moglie non avrebbe né richiesto né ricevuto assegni familiari in Polonia.

30

La Cassa per gli assegni familiari sostiene, in particolare, che la moglie del ricorrente nel procedimento principale ha diritto alle cosiddette prestazioni «famiglia 500+», la cui concessione, dal luglio 2019, non è più subordinata alla percezione di un reddito. Inoltre, come risulta dalle informazioni ottenute dalle autorità polacche competenti, occorre considerare che la suddetta moglie esercita un’attività professionale in Polonia. Dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 883/2004 risulterebbe che le prestazioni familiari sono dovute in linea prioritaria in tale Stato membro poiché il figlio del ricorrente nel procedimento principale e sua moglie vi risiedono.

31

Il giudice del rinvio ritiene che dalla giurisprudenza della Corte, vertente sul regolamento n. 1408/71, abrogato dal regolamento n. 883/2004, e in particolare dalla sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer (C‑16/09, EU:C:2010:605), discenda che la sospensione di un diritto alle prestazioni familiari a causa dell’esistenza di un siffatto diritto in un altro Stato membro è ipotizzabile solo se le prestazioni familiari sono effettivamente corrisposte da tale altro Stato membro, e che, in assenza di tale versamento, è irrilevante che il mancato pagamento sia dovuto unicamente al fatto che non è stata depositata una domanda in tal senso.

32

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, per quanto riguarda le situazioni esistenti in vigenza del regolamento n. 883/2004, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) ha considerato che, in forza della fictio iuris istituita all’articolo 68, paragrafo 3, lettera b), e all’articolo 81 di tale regolamento, la domanda di prestazioni familiari presentata nello Stato membro la cui legislazione non è applicabile in linea prioritaria è parimenti considerata una domanda di prestazioni familiari depositata, alla stessa data, nello Stato membro la cui legislazione è applicabile in linea prioritaria, il che consentirebbe di ritenere che il requisito formale di conferimento del diritto, nell’ambito di una domanda in quest’ultimo Stato, sia rispettato. Secondo il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), questo accadrebbe anche qualora il primo Stato membro non sia al corrente dell’esistenza di un elemento straniero perché non ne è stato informato dal richiedente, e quindi non ha inoltrato la domanda al secondo Stato membro. Ne conseguirebbe che solo nel caso in cui, nello Stato membro la cui legislazione è applicabile in linea prioritaria, le condizioni sostanziali di un diritto non sono soddisfatte, in particolare a causa del superamento dei limiti di età o di reddito, le disposizioni dell’articolo 68 di tale regolamento non trovano applicazione.

33

Il giudice del rinvio sottolinea che il regolamento n. 883/2004 ha lo scopo, come risulta dal suo considerando 35, di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù delle legislazioni di più Stati membri, cosicché le norme di priorità di cui all’articolo 68 di tale regolamento non devono, in linea di principio, produrre l’effetto di concedere all’avente diritto prestazioni inferiori a quelle che gli sarebbero corrisposte se tali norme di priorità non fossero applicate.

34

Per quanto riguarda il paragrafo 3 dell’articolo 68 di detto regolamento, il giudice del rinvio ritiene che l’assimilazione delle domande, quali descritte al punto 32 della presente sentenza, ivi prevista, e volta a semplificare la procedura per l’avente diritto, non incida sul fatto che i termini di presentazione delle domande di concessione di prestazioni familiari e la possibilità di una concessione retroattiva di tali prestazioni restano disciplinati dalle legislazioni nazionali e che, pertanto, è richiesta la presentazione di una siffatta domanda annuale e preliminare in Polonia. Inoltre, la procedura di cui alla lettera a) di tale paragrafo 3 riguarderebbe solo la situazione in cui deve essere presa una decisione su una domanda di concessione di prestazioni familiari che non è ancora stata evasa.

35

Tuttavia, se così non fosse, e se le regole di priorità sancite dall’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 dovessero applicarsi in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede se occorra determinare la priorità tra gli Stati membri interessati sulla base delle condizioni di conferimento dei diritti previste dal diritto nazionale o sulla base dei criteri di cui agli articoli da 11 a 16 di tale regolamento. Per quanto riguarda questa seconda ipotesi, il giudice del rinvio si chiede se si debba presumere che una persona svolga un’attività lavorativa subordinata o autonoma in uno Stato membro quando le autorità competenti di tale Stato membro lo attestino, nonostante l’affermazione contraria della persona stessa.

36

In tale contesto, il Finanzgericht Bremen (Tribunale tributario di Brema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 consenta il recupero parziale a posteriori degli assegni familiari tedeschi sulla base di un diritto prioritario in un altro Stato membro, anche se nell’altro Stato membro non sono state stabilite, né vengono erogate, prestazioni familiari per il figlio, con la conseguenza che l’importo che alla fine resta ai beneficiari ai sensi della normativa tedesca è inferiore agli assegni familiari tedeschi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: [s]e, per stabilire a quale titolo siano dovute prestazioni da parte di più Stati membri ai sensi dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, ovvero quali elementi conferiscano i diritti che devono essere coordinati, occorra fare riferimento alle condizioni previste per tali diritti dalle legislazioni nazionali o a quali sono le circostanze di fatto in base alle quali gli interessati sono soggetti alla legislazione dei rispettivi Stati membri, ai sensi degli articoli da 11 a 16 del regolamento n. 883/2004.

3)

Nel caso in cui sia rilevante sulla base di quali circostanze di fatto gli interessati sono soggetti alla legislazione dei rispettivi Stati membri ai sensi degli articoli da 11 a 16 del regolamento n. 883/2004: [s]e l’articolo 68, in combinato disposto con l’articolo 1, lettere a) e b), e con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere esistente un’attività professionale subordinata o autonoma di una persona in un altro Stato membro ovvero una situazione ad essa assimilata ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale, qualora la cassa di previdenza sociale dell’altro Stato membro certifichi la presenza di un’assicurazione sociale “come agricoltore” e l’istituzione ivi competente in materia di prestazioni familiari attesti l’esistenza di un’attività lavorativa, anche se l’interessato sostiene che tale assicurazione sociale è legata esclusivamente alla proprietà della fattoria registrata come superficie agricola, benché essa non sia effettivamente sfruttata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

37

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, che fissa le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari, debba essere interpretato nel senso che consente all’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri di cui al paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all’interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, in ragione dell’esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto dalla legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, e ciò quand’anche nessuna prestazione familiare sia stata stabilita né erogata in tale altro Stato membro.

38

In via preliminare, occorre ricordare che un lavoratore che, al pari del ricorrente nel procedimento principale, lavora in uno Stato membro e la cui famiglia vive nel territorio di un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004.

39

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 stabilisce il principio in forza del quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se questi ultimi risiedessero in quest’ultimo Stato membro. Così, tale articolo mira a facilitare ai lavoratori emigranti la percezione degli assegni familiari nello Stato membro in cui sono occupati, qualora la loro famiglia non sia emigrata insieme a loro (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Moser,C‑32/18, EU:C:2019:752, punti 3536 e giurisprudenza ivi citata).

40

Orbene, tale principio di assimilazione non è assoluto, nel senso che quando spettano più diritti in virtù di differenti legislazioni nazionali, devono applicarsi le regole anticumulo previste dall’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 [v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, DN (Recupero di prestazioni familiari),C‑199/21, EU:C:2022:789, punto 33 e giurisprudenza citata].

41

Come risulta dal considerando 35 del regolamento n. 883/2004, l’obiettivo di tali regole consiste nell’evitare cumuli ingiustificati di prestazioni in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari.

42

Così, la lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 determina le regole di priorità quando le prestazioni sono dovute da più di uno Stato membro a diverso titolo, mentre la lettera b) di tale paragrafo enuncia l’ordine di priorità per prestazioni dovute allo stesso titolo. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, in caso di cumulo di diritti le prestazioni familiari sono erogate in conformità alla legislazione designata come prioritaria ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, mentre i diritti alle prestazioni familiari dovute ai sensi di altre legislazioni sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione e sono erogati, se del caso, sotto forma di integrazione differenziale, per la parte che supera detto importo.

43

Per quanto riguarda l’applicabilità di tali regole di priorità, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché si possa ritenere che una siffatta situazione di cumulo si presenti in un determinato caso, non è sufficiente che prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio interessato e siano, parallelamente, solo idonee ad essere versate in un altro Stato membro. È inoltre necessario che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, tanto formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio del diritto suddetto, tra le quali può rientrare, eventualmente, la condizione relativa alla previa presentazione di una domanda [v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Schwemmer,C‑16/09, EU:C:2010:605, punti 5253, e del 13 ottobre 2022, DN (Recupero di prestazioni familiari),C‑199/21, EU:C:2022:789, punti 3435 e giurisprudenza ivi citata].

44

Tale giurisprudenza, che riguarda le regole di priorità che erano previste all’articolo 76 del regolamento n. 1408/71, non è stata rimessa in discussione dall’introduzione del meccanismo previsto al paragrafo 3 dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004.

45

Al riguardo, dalla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 risulta che l’istituzione competente di uno Stato membro alla quale è presentata una domanda di prestazioni familiari ma la cui legislazione non è applicabile in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo inoltra immediatamente tale domanda all’istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata ed eroga, ove necessario, l’integrazione differenziale di cui al paragrafo 2 di tale articolo, fatte salve le disposizioni dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 relative alla liquidazione provvisoria delle prestazioni.

46

Per quanto riguarda quest’ultimo articolo, che, poiché fa riferimento agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, deve essere esaminato in relazione a questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Moser,C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 34), occorre constatare che esso dispone, al paragrafo 3, primo comma, che l’istituzione a cui è stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette tale domanda all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Il secondo comma di tale paragrafo precisa che, qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro due mesi dal ricevimento della stessa, si applica la decisione provvisoria adottata dall’istituzione a cui la domanda è stata trasmessa per prima e quest’ultima è tenuta a erogare le prestazioni previste dalla sua legislazione.

47

Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 risulta chiaramente che l’istituzione di uno Stato membro a cui è stata presentata una domanda di concessione di prestazioni familiari, la quale ritenga che la sua legislazione non è applicabile in via prioritaria, è tenuta, in caso di mancata presa di posizione da parte dell’istituzione presunta competente in via prioritaria, a erogare le prestazioni previste a titolo di tale legislazione.

48

Di conseguenza, in un’ipotesi del genere, tale istituzione non può sospendere l’erogazione di dette prestazioni familiari fino a concorrenza dell’importo eventualmente previsto dalla legislazione considerata prioritaria ed erogarle sotto forma di integrazione differenziale per la parte che supera tale importo.

49

Questa interpretazione è peraltro confermata dall’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che, qualora un’istituzione abbia proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico, essa può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza.

50

Inoltre, l’articolo 68, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 883/2004 prevede che l’istituzione competente la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest’ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, e la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione è considerata come data di presentazione della domanda all’istituzione prioritaria.

51

Le disposizioni dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 sono completate da quelle dell’articolo 81 di tale regolamento, in forza delle quali la presentazione di una domanda ad un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a corrispondere la prestazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione della domanda all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro e la data alla quale tale domanda è stata presentata nel primo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

52

Tali disposizioni mirano a agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando, da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, e ad evitare che, per ragioni puramente formali, gli interessati possano essere privati dei loro diritti (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, Chief Appeals Officer e a., C‑3/21, EU:C:2022:737, punto 26).

53

Pertanto, poiché si presume che una domanda presentata dall’interessato sia trasmessa in modo automatico all’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in linea prioritaria e che, a causa della fictio iuris per cui la data di presentazione della domanda presso un’autorità competente deve essere considerata come la data di presentazione presso l’autorità chiamata a darvi seguito in via prioritaria, la condizione, menzionata al punto 43 della presente sentenza, secondo la quale deve essere stata presentata una previa domanda non è più richiesta, in linea di principio, per valutare l’esistenza di una situazione di cumulo di prestazioni ai fini dell’applicazione delle regole di priorità.

54

Nondimeno, tutti gli altri requisiti formali e sostanziali imposti dalla legislazione dello Stato membro competente in linea prioritaria devono essere rispettati, dal momento che occorre operare una distinzione tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto a percepire tali prestazioni [v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2015, Trapkowski,C‑378/14, EU:C:2015:720, punto 46, e del 13 ottobre 2022, DN (Recupero di prestazioni familiari),C‑199/21, EU:C:2022:789, punto 42].

55

A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri restano competenti ad organizzare i propri regimi di previdenza sociale e che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, l’importo e la durata delle stesse nonché i termini per presentare le domande volte all’ottenimento di tali prestazioni (sentenza del 29 settembre 2022, Chief Appeals Officer e a., C‑3/21, EU:C:2022:737, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

56

Inoltre, dal tenore letterale dell’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004, che definisce un’attività subordinata o autonoma come qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione assimilata, risulta che chiarire se una persona eserciti una siffatta attività, ai sensi dell’articolo 68 di tale regolamento, spetta all’istituzione competente dello Stato membro in cui tale attività è esercitata.

57

Infatti, poiché la decisione sulla concessione delle prestazioni familiari è subordinata all’interpretazione e all’applicazione della legislazione dello Stato membro interessato, l’istituzione di un altro Stato membro non è in grado di valutare se tutte le condizioni siano soddisfatte. Tale istituzione deve quindi limitarsi a constatare che l’istituzione competente di un altro Stato membro o ha effettivamente concesso all’interessato prestazioni familiari, o ne ha negato la concessione al beneficiario (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 1983, Robards,149/82, EU:C:1983:26, punto 11).

58

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che quando è stata presentata la domanda iniziale di assegni familiari in Germania, tale Stato membro ha accolto la domanda in forza della sua competenza in quanto Stato membro prioritario senza attivare il meccanismo di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento n. 987/2009.

59

È solo in occasione di una successiva verifica, a causa di una modifica della legislazione applicabile in Polonia, che la Repubblica federale di Germania ha ritenuto che la sua legislazione non fosse più applicabile in linea prioritaria, ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, e ne ha informato sia il beneficiario degli assegni familiari sia l’istituzione polacca competente, essendo quest’ultima, conformemente al meccanismo introdotto dall’articolo 68, paragrafo 3, di tale regolamento, chiamata a evadere la domanda come se essa le fosse stata presentata direttamente e alla data della sua presentazione all’istituzione tedesca competente.

60

A questo riguardo, occorre precisare che la nozione di «domanda», che non può essere assimilata al fatto di percepire una prestazione periodica da parte delle autorità di uno Stato membro, richiede che la persona interessata compia un adempimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, Chief Appeals Officer e a., C‑3/21, EU:C:2022:737, punto 31), come quello effettuato dal ricorrente nel procedimento principale, il quale ha risposto al questionario inviato nell’ambito di una procedura di verifica del diritto agli assegni familiari al fine di confermare i dati forniti.

61

Supponendo che siano soddisfatte tutte le altre condizioni formali e sostanziali previste dalla legislazione polacca per la concessione degli assegni familiari, la Repubblica di Polonia non può sollevare argomenti puramente formali in relazione a tale domanda per rifiutare la concessione delle prestazioni familiari. Ciò vale a fortiori in quanto le ragioni per le quali una persona rifiuta o non intende presentare una domanda formale sono ininfluenti ai fini della risposta fornita dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Schwemmer,C‑16/09, EU:C:2010:605, punto 54).

62

In tali circostanze, qualora l’istituzione polacca, competente in linea prioritaria, non proceda al versamento delle prestazioni familiari di cui al procedimento principale e si astenga dal prendere posizione sulla domanda di trasferimento, l’istituzione tedesca, in quanto prima istituzione adita, dovrà, certo, erogare le prestazioni previste in base alla sua legislazione, ma potrà nondimeno in seguito reclamare all’istituzione competente polacca il rimborso dell’importo delle prestazioni familiari che supera quello ad essa incombente in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 883/2004.

63

Come già dichiarato dalla Corte, conformemente alle disposizioni dell’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria e l’istituzione dello Stato membro competente in via subordinata sono reciprocamente vincolate e incombe a queste due istituzioni trattare congiuntamente la domanda presentata dal richiedente prestazioni familiari presso una di esse [v., in questo senso, sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante),C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 66].

64

Inoltre, dal principio di leale cooperazione, quale concretizzato all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento n. 987/2009, nonché dall’articolo 84 del regolamento n. 883/2004, discende che uno Stato membro può esigere da un altro Stato membro un rimborso della prestazione familiare percepita in eccesso, anche per il passato, purché i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa del secondo Stato membro siano considerati soddisfatti per il passato.

65

Qualsiasi altra interpretazione, che consista nell’addebitare una mancanza di collaborazione ad una delle istituzioni competenti quanto all’importo degli assegni familiari da versare al beneficiario o che imponesse a quest’ultimo di procedere al rimborso di importi versati da un’istituzione ma il cui versamento non incombeva a quest’ultima, sarebbe palesemente contraria all’obiettivo delle norme anticumulo, che sono dirette a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo identico all’importo della prestazione più favorevole a cui abbia diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Schwemmer,C‑16/09, EU:C:2010:605, punto 58 e giurisprudenza ivi citata e del 18 settembre 2019, Moser,C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

66

In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, mentre le autorità contemplate da tale regolamento hanno l’obbligo di rispondere a tutte le domande entro un termine ragionevole e di fornire alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria affinché queste possano avvalersi proficuamente dei diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi, tali persone, dal canto loro, hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste da detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, Chief Appeals Officer e a., C‑3/21, EU:C:2022:737, punto 34).

67

Nel caso di specie, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che la dichiarazione del ricorrente nel procedimento principale, secondo cui sua moglie in Polonia non lavora, non corrisponda alla realtà, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, il rimedio a una siffatta mancata osservanza dell’obbligo di informazione si troverebbe tuttavia non già nel recupero delle prestazioni ai sensi dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, bensì nell’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale che, a norma dell’articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento, devono inoltre rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2022, Chief Appeals Officer e a., C‑3/21, EU:C:2022:737, punto 43).

68

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari, deve essere interpretato nel senso che, sebbene esso non consenta all’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri del paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all’interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, a causa dell’esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto nella legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, qualora non sia stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare in tale altro Stato membro, esso consente tuttavia a questa istituzione di reclamare all’istituzione competente in linea prioritaria il rimborso dell’importo delle prestazioni che supera quello che le incombe erogare in applicazione delle disposizioni di detto regolamento.

Sulle questioni seconda e terza

69

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese

70

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

sebbene esso non consenta all’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri del paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all’interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, a causa dell’esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto nella legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, qualora non sia stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare in tale altro Stato membro, esso consente tuttavia a questa istituzione di reclamare all’istituzione competente in linea prioritaria il rimborso dell’importo delle prestazioni che supera quello che le incombe erogare in applicazione delle disposizioni di detto regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top