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Document 62023CC0197
Opinion of Advocate General Medina delivered on 20 June 2024.###
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 20 giugno 2024.
Conclusioni dell’avvocato generale L. Medina, presentate il 20 giugno 2024.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:533
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 20 giugno 2024 (1)
Causa C‑197/23
S.S.A.
contro
C. sp. z o.o.,
con l’intervento di
Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Rimedi giurisdizionali – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Principio dell’indipendenza «interna» dei giudici – Norme nazionali in materia di assegnazione casuale delle cause ai giudici – Modifica del collegio giudicante – Palese violazione di disposizioni nazionali – Disposizioni che vietano a un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare la nullità di un procedimento di primo grado»
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) (2) si chiede l’interpretazione degli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). L’atto introduttivo del giudizio nel procedimento principale è stato proposto dalla S.S.A. (in prosieguo: la «società S») contro la C. sp. z o.o. (in prosieguo: la «società C») in relazione a un accordo quadro di carattere commerciale.
2. La presente causa pone essenzialmente due questioni. Anzitutto, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se l’irregolare (ri)assegnazione di una particolare causa a un giudice relatore in un procedimento nazionale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. In altri termini, l’irregolare (ri)assegnazione in parola è in grado di minare la percezione di indipendenza e imparzialità degli organi giurisdizionali, in particolare, in un’ipotesi in cui la medesima irregolare (ri)assegnazione (i) costituisce una «palese violazione» delle norme nazionali applicabili e (ii) non può essere oggetto di controllo in sede di impugnazione da parte dell’organo giurisdizionale di secondo grado a causa del fatto che le disposizioni nazionali vietano esplicitamente un siffatto rimedio giurisdizionale? La seconda questione – connessa – è se una siffatta irregolarità, accompagnata, in particolare, dall’assenza di controllo giurisdizionale o di un rimedio giurisdizionale, costituisca una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge; occorre, cioè, stabilire se qualsiasi irregolarità nella (ri)assegnazione di una causa a un giudice relatore possa generare dubbi nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice al quale la causa è stata (ri)assegnata.
I. Contesto normativo
A. Codice di procedura civile
3. L’articolo 47, paragrafo 1, del codice di procedura civile(3) dispone che «[i]l giudice di primo grado esamina le cause in composizione monocratica, a meno che una disposizione specifica non disponga altrimenti».
4. Ai sensi dell’articolo 379, punto 4, di detto codice, «[i]l procedimento è nullo (…) se la composizione del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha partecipato all’esame della causa».
5. L’articolo 386, paragrafo 2, del codice di procedura civile stabilisce che «[q]ualora il procedimento sia dichiarato nullo, l’organo giurisdizionale adito in secondo grado annulla la sentenza impugnata, annulla il procedimento in quanto nullo e rinvia la causa all’organo giurisdizionale di primo grado».
B. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari
6. L’articolo 45 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (4) prevede quanto segue:
«1. Un giudice o un giudice ausiliario può essere sostituito nelle proprie funzioni da un giudice o da un giudice ausiliario dello stesso organo giurisdizionale o da un giudice distaccato ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1 o 8.
2. La sostituzione di cui al paragrafo 1 può derivare da un provvedimento adottato dal presidente della sezione o dal presidente dell’organo giurisdizionale, adottato su richiesta del giudice o del giudice ausiliario o d’ufficio, al fine di garantire il regolare svolgimento del procedimento.
(…)».
7. Ai sensi dell’articolo 47a, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, «[l]e cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo casuale a seconda delle specifiche categorie di cause, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice di turno».
8. L’articolo 47b della medesima legge è così formulato:
«1. La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso di impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis.
2. Se è necessario adottare provvedimenti in una causa, in particolare qualora ciò sia previsto da disposizioni distinte o giustificato da motivi di regolare svolgimento del procedimento, e qualora il collegio giudicante cui la causa è stata assegnata non possa occuparsene, vengono adottati provvedimenti da parte del collegio designato conformemente al piano di sostituzioni e, se i provvedimenti non sono contemplati dal piano di sostituzioni, da parte del collegio designato conformemente all’articolo 47a.
3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice autorizzato da quest’ultimo.
(…)».
9. La legge del 20 dicembre 2019 ha introdotto nell’articolo 55 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari il paragrafo 4, formulato come segue:
«I giudici possono pronunciarsi su tutte le controversie nella sede loro assegnata e, nei casi stabiliti dalla legge, nell’ambito di altri organi giurisdizionali (competenza del giudice). Le disposizioni relative all’assegnazione delle cause e alla designazione e modifica del collegio giudicante non limitano la competenza del giudice e non possono essere invocate per accertare che un collegio è in contrasto con le disposizioni di legge, che un organo giurisdizionale non dispone di adeguati poteri o che una persona che ne è parte non è autorizzata o competente a pronunciarsi».
10. Conformemente all’articolo 8 della legge del 20 dicembre 2019, le disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari si applicano anche alle cause instaurate o concluse prima dell’entrata in vigore della legge del 20 dicembre 2019.
C. Regolamento di procedura del 2015
11. L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2015 (5) stabilisce che «[l]e cause sono assegnate ai giudici relatori (giudici e giudici ausiliari) in modo casuale, in funzione della ripartizione delle attività stabilita mediante uno strumento informatico [(in prosieguo: il «sistema LPS» (6))] sulla base di un generatore di numeri casuali, separatamente per ciascun registro, elenco o altro dispositivo di registrazione, a meno che le disposizioni del presente regolamento non prevedano altre regole di assegnazione. (…)».
12. Ai sensi dell’articolo 52b di detto regolamento di procedura:
«1. Il piano di sostituzioni indica i supplenti (giudici, giudici ausiliari e giurati) per ogni giorno lavorativo.
2. Il calendario di reperibilità indica i giudici di turno e i giudici ausiliari per ogni giorno.
3. Il piano di sostituzioni e il calendario di reperibilità determinano il numero di [giudici e giudici ausiliari] supplenti e di turno per periodo, per sezione o per tipologia di cause assegnate a [giudici e giudici ausiliari] supplenti e di turno, nonché l’ordine con cui le sostituzioni sono effettuate e le cause assegnate a [giudici e giudici ausiliari] di turno quando più [giudici e giudici ausiliari] sono supplenti e di turno.
(…)».
13. L’articolo 52c del regolamento di procedura del 2015 così dispone:
«1. In caso di assenza del giudice relatore all’udienza, il presidente della sezione annulla l’udienza se è possibile informarne gli interessati, a meno che il regolare svolgimento del procedimento non richieda manifestamente che si tenga l’udienza.
2. La causa in relazione alla quale l’udienza non è stata annullata è esaminata dal giudice supplente come previsto nel piano di sostituzioni per il giorno in questione. Se il supplente non è stato in grado di prepararsi adeguatamente o se l’esame della causa da parte di tale supplente richiede la riapertura di una parte sostanziale del procedimento, il presidente della sezione ordina l’annullamento dell’udienza. (…).
(…)
4. Il giudice supplente è legittimato ad assumere la causa esaminata in base al paragrafo 2. In tal caso, lo strumento informatico gli assegnerà una causa in meno appartenente alla medesima categoria.
(…)».
II. Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale e questioni pregiudiziali
14. Il 27 aprile 2018 la società S ha proposto un’azione in materia commerciale dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia). La società S agisce in qualità di cessionaria di un credito nei confronti della società C, che opera nel settore del commercio al dettaglio. La prima chiede che la seconda venga condannata al pagamento della somma di 4 572 648 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1 045 000), corrispondente a premi in contanti sul fatturato realizzato nel corso di un determinato esercizio contabile (margini arretrati), che essa ha ricevuto nell’ambito di un contratto quadro concluso con la cedente. Secondo la società S, il conseguimento di tali premi era contrario al diritto nazionale della concorrenza.
15. La causa è stata attribuita alla 16º sezione commerciale di detto organo giurisdizionale e, in base al sistema software di assegnazione casuale delle cause, è stata assegnata alla giudice E.T., vicepresidente della medesima sezione, in composizione monocratica.
16. Tuttavia, il 25 marzo 2019, il giorno dell’udienza, poiché la giudice E.T. era assente per congedo su sua richiesta, il presidente della 16º sezione commerciale ha designato il giudice J.K., giudice di turno il giorno di cui trattasi, per tenere l’udienza e la causa è stata pertanto assegnata alla stessa.
17. Con sentenza del 16 settembre 2019, pronunciata dal giudice in composizione monocratica del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), nella persona della giudice J.K, la domanda della società S è stata respinta.
18. Quest’ultima ha interposto appello il 27 ottobre 2019 dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), che è il giudice del rinvio.
19. Con tale impugnazione, la società S eccepisce la nullità del procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale di primo grado ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile, in quanto il collegio giudicante di detto organo giurisdizionale è stato composto in contrasto con la legge a causa della violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante, poiché la causa è stata trattata dalla giudice J.K. al posto della giudice relatrice E.T., selezionata casualmente dal sistema LPS.
20. Dopo aver esperito significativi mezzi istruttori e verifiche in relazione all’organo giurisdizionale di primo grado (7), al fine di controllare la legittimità del procedimento dinanzi allo stesso, il giudice del rinvio constata che la modifica della composizione dell’organo giurisdizionale di primo grado – in quanto la causa è stata esaminata dalla giudice J.K. al posto della originaria giudice relatrice E.T. – è avvenuta in «palese violazione» delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale, ossia l’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, in combinato disposto con il paragrafo 52c, paragrafo 4 del regolamento di procedura del 2015. Esso sottolinea altresì che non sono state espletate tutte le formalità necessarie riguardo a una siffatta sostituzione, sospettando che l’organo giurisdizionale di primo grado abbia modificato taluni documenti per tentare di porre rimedio a posteriori a dette irregolarità.
21. Il giudice del rinvio afferma di non conoscere la ragione di tale sostituzione, che ritiene irregolare e intenzionale, rilevando allo stesso tempo che il ricorso a una siffatta procedura potrebbe comportare il trasferimento di un numero relativamente elevato di cause da un giudice ad un altro.
22. Esso evidenzia inoltre che, in teoria, non si può escludere che la composizione di un organo giurisdizionale in composizione monocratica possa essere intenzionalmente modificata nell’ambito di cause delicate. Ciò può verificarsi quando il giudice inizialmente selezionato in modo casuale dal sistema LPS fissa un’udienza in una data in cui sarà in congedo su propria richiesta e la circostanza della sua assenza è utilizzata per sostituirlo con un giudice che, in detta data, figura nel calendario dei giudici di turno e il cui nome può essere conosciuto in anticipo.
23. Infine, il giudice del rinvio cita alcune delibere del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) secondo le quali la composizione di un collegio giudicante in contrasto con le disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica dei collegi giudicanti può costituire un motivo di nullità del procedimento ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile.
24. Esso rileva tuttavia che qualsiasi controllo al riguardo nell’ambito di un appello è vietato a seguito dell’introduzione dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.
25. È in tale contesto che il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che non è un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale di primo grado di uno Stato membro (…), in composizione monocratica, il cui giudice unico è un giudice di tale organo giurisdizionale designato, ai fini dell’esame della causa, in [“palese violazione”] delle disposizioni di legge nazionali in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.
2. Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come l’articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, della [legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari], in combinato disposto con l’articolo 8 della [legge del 20 dicembre 2019] nella parte in cui impediscono ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare (…) la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di primo grado in una causa promossa dinanzi a quest’ultimo in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell’irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell’idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui un giudice venga designato a trattare una causa in [“palese violazione”] delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale».
III. Procedimento dinanzi alla Corte
26. Hanno presentato osservazioni scritte la società C (attrice nel procedimento principale), il Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie (procuratore presso la procura regionale di Varsavia, Polonia; in prosieguo: il «procuratore regionale»), il governo polacco e la Commissione europea. Il 7 marzo 2024 si è tenuta un’udienza alla quale sono state rappresentate tutte le parti summenzionate, ad eccezione del procuratore regionale.
IV. Valutazione
A. Competenza della Corte e ricevibilità delle questioni pregiudiziali
27. La società C e il procuratore regionale adducono diversi argomenti al riguardo (8).
28. Anzitutto, la società C e il procuratore regionale sostengono, in sostanza, l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, giacché essa mira a ottenere un’interpretazione del diritto nazionale e che il nesso con il diritto dell’Unione non è sufficientemente chiaro.
29. Tuttavia, è sufficiente ricordare la giurisprudenza della Corte, secondo cui «[l]’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è (…) destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto» (9). È pacifico che ciò si verifica nel caso di specie. Sia l’organo giurisdizionale di primo grado (di cui viene messa in discussione la regolare composizione) sia quello di secondo grado (che è il giudice del rinvio e i cui poteri di controllare tale irregolarità sono vietati o revocati dal diritto nazionale) possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, essi devono soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
30. In secondo luogo, il procuratore regionale afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda norme che disciplinano l’organizzazione del sistema giudiziario di uno Stato membro, il che, come qualsiasi questione relativa all’organizzazione e al funzionamento degli organismi di uno Stato, rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo.
31. L’argomento in parola può essere respinto sulla base di una giurisprudenza costante. Infatti, «sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri, invero, nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione» (10) e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (11).
32. In terzo luogo, il procuratore regionale sostiene che, in forza dell’articolo 51 della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima, su cui vertono le questioni pregiudiziali, è inapplicabile, in quanto il procedimento principale non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione. Tale inapplicabilità è rafforzata, nel caso della Repubblica di Polonia, dal protocollo n. 30 sull’applicazione della [Carta] alla Polonia e al Regno Unito.
33. La Corte ha spiegato la differenza dei rispettivi ambiti di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta: «mentre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» (12).
34. A mio avviso, senza dubbio il procedimento principale non sembra presentare, di per sé, alcun collegamento con una disposizione di diritto dell’Unione. Infatti, a sostegno della sua azione contro la convenuta nel procedimento principale (la società C), l’attrice (la società S) ha invocato unicamente una disposizione di diritto nazionale e, a sua volta, il giudice del rinvio non ha fornito alcun elemento che suggerisca che la disposizione in parola presenti un qualsivoglia collegamento con il diritto dell’Unione. Risulta pertanto che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’articolo 47 di quest’ultima non è, in quanto tale, applicabile al procedimento principale.
35. Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza della Corte (13), in una situazione come quella del caso di specie, sebbene l’articolo 47 della Carta non sia, in quanto tale, applicabile al procedimento principale, esso mantiene la propria rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE. Al riguardo, la Corte ha statuito che «poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE» (il corsivo è mio).
36. In quarto luogo, il procuratore regionale afferma, in sostanza, che la prima questione pregiudiziale non è «reale», dal momento che una risposta a detta questione non è necessaria affinché il giudice del rinvio possa statuire sul procedimento principale.
37. A mio avviso, è sufficiente sottolineare che (i) il giudice del rinvio dichiara che il tipo di irregolarità di cui trattasi comporta il rischio che sia stata messa in dubbio la presunzione di indipendenza dell’organo giurisdizionale di primo grado, e (ii) una disposizione di legge nazionale (14) impedisce al giudice del rinvio di trarre le conseguenze di tali irregolarità. Pertanto, il giudice del rinvio chiede se detta disposizione debba essere disapplicata in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
38. Secondo costante giurisprudenza, «le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza» (15).
39. Sulla base delle considerazioni che precedono, sono convinto che le questioni sollevate nella presente causa possano essere considerate dalla Corte «necessarie» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (16).
40. In quinto luogo, il procuratore regionale sostiene, in sostanza, che, in contrasto con l’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione riguardo alle ragioni della scelta delle diverse disposizioni del diritto dell’Unione contenute nelle questioni pregiudiziali.
41. In relazione all’articolo 2 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE, occorre rilevare che il giudice del rinvio non espone le ragioni per le quali chiede alla Corte di interpretare dette disposizioni specifiche. Tuttavia, ritengo che dalla motivazione della decisione di rinvio risulti che le questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, sull’interpretazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Per quanto concerne l’articolo 2 TUE, l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE (17). In tali circostanze, l’esame per rispondere alle questioni pregiudiziali deve essere effettuato alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE e tenendo debitamente conto dell’articolo 47 della Carta (18).
B. Nel merito
1. Osservazioni preliminari
42. Prima di affrontare le questioni pregiudiziali, occorre, in via preliminare, rispondere a diverse obiezioni sollevate dalla società C e dal procuratore regionale.
43. Anzitutto, la società C e il procuratore regionale contestano la presentazione del diritto nazionale nella decisione di rinvio, ritenendola parziale e tendenziosa. Il procuratore regionale asserisce inoltre che l’ordinamento nazionale non contiene la nozione di «palese violazione» delle disposizioni in materia di assegnazione delle cause e di modifica della composizione di un organo giurisdizionale, nozione utilizzata dal giudice del rinvio che contrasta con quella di «mera deroga» (accidentale, inconsapevole, involontaria o commessa per errore).
44. A mio avviso, è sufficiente ricordare una giurisprudenza costante secondo cui «il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e a valutare i fatti della controversia sottopostagli nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale» (19).
45. Pertanto, la Corte dovrebbe fondarsi sulla valutazione del giudice del rinvio, secondo la quale la riassegnazione della causa a un altro giudice relatore in primo grado potrebbe, in linea di principio, comportare l’annullamento della sentenza di primo grado a causa di una «palese violazione» e/o irregolarità nel procedimento di cui trattasi, mentre l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari costituisce un ostacolo a tale potenziale annullamento.
46. In secondo luogo, la società C e il procuratore regionale sostengono, in sostanza, che le disposizioni in materia di assegnazione delle cause e di modifica della composizione di un organo giurisdizionale sono norme di natura esclusivamente amministrativa e tecnica, il cui obiettivo essenziale è quello di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro e che, per loro natura, è improbabile costituiscano un canale per esercitare un’influenza dall’esterno, vale a dire da parte dei poteri esecutivo o legislativo. Pertanto, dette norme di natura amministrativa e tecnica non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
47. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che «è necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere (…) anche [un’]influenza più indiretta che [possa] orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto» (20).
48. I dubbi espressi dal giudice del rinvio quando statuisce che esiste un serio rischio che violazioni delle norme nazionali in materia di (ri)assegnazione delle cause ai collegi giudicanti abbiano l’obiettivo, in particolare, di concerto tra i giudici interessati, di consentire a un giudice di sostituirne un altro in una causa specifica o in taluni tipi di cause sono motivi sufficienti per considerare tali aspetti non come questioni esclusivamente di natura amministrativa e tecnica, bensì come questioni che devono essere valutate alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge.
49. In terzo luogo, la società C e il procuratore regionale adducono, in sostanza, che l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che prevede la nullità di un procedimento nel caso in cui la composizione di un organo giurisdizionale sia contraria alla legge (21) può essere limitata alle sole irregolarità relative alla composizione dell’organo giurisdizionale nel suo insieme, ma non alla composizione di specifici collegi giudicanti di un organo giurisdizionale.
50. Occorre sottolineare, in via preliminare, come ha fatto la Corte nella sentenza Simpson e HG (22), che «[s]econdo giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo [(in prosieguo: la «Corte EDU»)], l’introduzione dell’espressione “costituito per legge” nell’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della CEDU [(23)] mira [a garantire] in particolare [il rispetto del] principio dello Stato di diritto e riguarda non solo il fondamento normativo dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa, il che include, in particolare, disposizioni riguardanti l’indipendenza e l’imparzialità dei membri dell’organo giurisdizionale interessato». Pertanto, norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale relative alla (ri)assegnazione di una causa al giudice relatore sono manifestamente rilevanti al fine di verificare se sia stata rispettata la garanzia di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge.
51. Pertanto, come sostenuto dal governo polacco in udienza, l’obbligo di garantire un organo giurisdizionale indipendente e imparziale derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dovrebbe essere rispettato dalle disposizioni nazionali relative all’assegnazione delle cause ai giudici e alla modifica della composizione di un organo giurisdizionale, a maggior ragione quando esse si combinano con disposizioni nazionali che impediscono il controllo, da parte di un organo giurisdizionale di secondo grado, delle irregolarità asseritamente commesse in sede di (ri)assegnazione delle cause in primo grado.
2. Esame congiunto della prima e della seconda questione
52. Con le due questioni sollevate, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di valutare l’effetto cumulativo di un’applicazione irregolare delle norme relative alla (ri)assegnazione di una causa a un giudice relatore e dell’assenza di rimedi giurisdizionali al riguardo, nonché la conformità di detto effetto cumulativo con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE e tenendo conto dell’articolo 47 della Carta.
53. Esaminerò le questioni pregiudiziali (a) valutando se il requisito di garantire un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge comprenda le norme in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici; (b) analizzando la questione se il requisito derivante dal diritto dell’Unione secondo cui un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge deve «assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» sia applicabile alla presente causa; (c) discutendo circa il criterio da applicare nell’esaminare se un’irregolare (ri)assegnazione delle cause ai giudici sia in grado di pregiudicare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge e se essa debba comportare l’annullamento del procedimento di primo grado, e, infine, (d) affrontando l’impatto della sentenza della Corte nella causa Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (24) sulla presente causa.
a) L’obbligo di garantire un organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge comprende le norme relative alla (ri)assegnazione delle cause ai giudici
54. In primo luogo, è importante ricordare gli orientamenti e la giurisprudenza internazionali esistenti in materia di garanzia di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge per quanto concerne i sistemi di (ri)assegnazione delle cause. A tal riguardo, le norme nazionali in materia di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale sono già state esaminate, in particolare, dalla Commissione di Venezia (25) e dalla Corte EDU.
55. La Commissione di Venezia, nel suo rapporto del 16 marzo 2010 (26), stabilisce determinati criteri che gli Stati dovrebbero rispettare. Essa raccomanda, tra l’altro, che la (ri)assegnazione delle cause ai giudici sia disciplinata da criteri oggettivi e trasparenti stabiliti dalla legge. La Commissione di Venezia sottolinea altresì che la nozione di organo giurisprudenziale costituito per legge implica norme nazionali che garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità non solo dell’organo giurisdizionale nel suo complesso, ma anche di un singolo giudice (27). A mio avviso, tale requisito si estende necessariamente non solo a siffatte norme in quanto tali, ma anche alla loro applicazione, che deve parimenti avvenire in modo oggettivo e trasparente, vale a dire non arbitrario.
56. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che i dubbi di una parte del procedimento riguardo all’indipendenza e all’imparzialità di un giudice sono legittimi qualora il diritto interno non preveda garanzie procedurali sufficienti per impedire che venga esercitata un’influenza sui giudici (28).
57. Un siffatto contesto normativo mancava nella causa Miracle Europe KFT c. Ungheria, in cui il giudice che aveva assegnato cause ad altri giudici disponeva di un ampio potere discrezionale. In tale sentenza (29), la Corte EDU ha affermato che, per effetto di una (ri)assegnazione discrezionale della causa, il giudice in questione non era un organo giurisdizionale costituito per legge e, pertanto, ha constatato una violazione del diritto a un processo equo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Tali constatazioni della Corte EDU evidenziano quanto sia importante che le (ri)assegnazioni delle cause ai giudici avvengano nel rigoroso rispetto della legge e in modo oggettivo e trasparente (30).
58. Possiamo anche fare ricorso alla giurisprudenza esistente della Corte.
59. Nella sentenza Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici (31)), la Corte si è pronunciata, in particolare, su disposizioni nazionali che conferivano al presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare territorialmente competente a conoscere di una causa disciplinare condotta a carico di un giudice appartenente a un organo giurisdizionale ordinario senza che i criteri che devono presiedere a tale designazione siano stati precisati nella normativa applicabile.
60. La Corte ha dichiarato che, «in mancanza di tali criteri, un siffatto potere potrebbe in particolare essere utilizzato al fine di indirizzare determinate cause verso taluni giudici evitando di assegnarle ad altri giudici o, ancora, per esercitare pressioni sui giudici così designati» (32).
61. Ritengo che dette conclusioni, valutate alla luce del principio dello Stato di diritto, acquistino rilevanza non solo nel caso in cui la legge non abbia previsto alcun criterio per la (ri)assegnazione delle cause ai giudici, ma anche qualora, in assenza di controllo giurisdizionale, nonostante l’esistenza di tali criteri nell’ordinamento, essi non siano affatto applicati, o non lo siano in modo oggettivo e trasparente, poiché in situazioni del genere potrebbero verificarsi effetti negativi analoghi.
62. Dalle considerazioni che precedono risulta che il requisito della garanzia di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce del principio dello Stato di diritto quale sancito all’articolo 2 TUE, esige che, qualora uno Stato membro abbia stabilito norme in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici, dette norme debbano essere effettive e applicate in modo oggettivo e trasparente.
b) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone esplicitamente che sia assicurata «una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione», è applicabile al caso di specie
63. Secondo la giurisprudenza della Corte, «spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo [nei] settori [disciplinati dal diritto dell’Unione]» (33). Ciò rispecchia la formulazione esplicita dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
64. Nell’istituire un siffatto sistema, gli Stati membri sono tenuti a dare piena attuazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. In tale contesto, la Corte ha affermato che «l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE concretizza il valore dello Stato di diritto enunciato all’articolo 2 TUE e impone, a tal riguardo, agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in tutti i settori disciplinati dal diritto dell’Unione, dal momento che il principio di tutela giurisdizionale effettiva al quale l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE fa riferimento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ora sancito dall’articolo 47 della Carta» (34).
65. Dalla mia precedente analisi (paragrafi da 54 a 62 delle presenti conclusioni), dalla stessa formulazione del Trattato dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte (paragrafi 63 e 64 delle presenti conclusioni) emerge che, in una situazione in cui sono messe in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità di un organo giurisdizionale, come previste dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in ragione di un’irregolare (ri)assegnazione di una causa a un giudice, l’esistenza di un diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo e la competenza di un organo giurisdizionale ad attuare un siffatto diritto al fine di controllare tale asserita irregolarità è essenziale per assicurare un’efficace applicazione del requisito della garanzia di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge.
66. Risulta che, nel caso di specie, una disposizione di diritto nazionale (35) preveda l’esclusione delle norme di (ri)assegnazione di una causa, nella loro interezza, da qualsiasi controllo giurisdizionale nell’ambito di un’impugnazione. Pertanto, si deve valutare se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE nella parte in cui sancisce il principio dello Stato di diritto e tenendo debitamente conto dell’articolo 47 della Carta in quanto esso riflette il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo quale principio generale del diritto dell’Unione, osti all’applicazione di una siffatta disposizione nazionale per quanto riguarda la (ri)assegnazione irregolare delle cause, per il motivo che essa è incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
67. Con un siffatto divieto, il legislatore nazionale sembra aver deciso, in modo assoluto, che nessuna irregolarità relativa alla (ri)assegnazione delle cause in primo grado può essere sottoposta a controllo in sede di appello, mentre non si può necessariamente escludere, come sostiene il giudice del rinvio nella decisione di rinvio, che le irregolarità di cui trattasi comportino il rischio di un pregiudizio sostanziale all’indipendenza o all’imparzialità del collegio giudicante. Tenuto conto del ruolo conferito agli organi giurisdizionali nazionali nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in particolare, nel garantire lo Stato di diritto, tali organi giurisdizionali di ogni grado devono, in ogni momento, essere percepiti come indipendenti e imparziali. Ciò significa necessariamente che, nel caso in cui un organo giurisdizionale nazionale di secondo grado sia adito sulla base dell’esistenza di motivi sufficienti per ritenere che detta percezione riguardo al giudice di primo grado sia messa in dubbio (il che sembra, prima facie, verificarsi nel procedimento principale), la parte che chiede un controllo in tal senso deve avere a disposizione un rimedio giurisdizionale effettivo.
68. Pertanto, a mio avviso, un divieto assoluto di ricorsi giurisdizionali in un’ipotesi del genere sarebbe contrario all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui gli Stati membri devono, tramite i loro organi giurisdizionali nazionali, stabilire «i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Infatti, la circostanza stessa che un giudice nazionale possa essere chiamato ad interpretare e applicare il diritto dell’Unione è sufficiente a far scattare l’applicazione di tale disposizione(36).
69. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha accertato che sussiste non solo una «palese violazione» delle disposizioni in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici, ma anche che quanto precede è aggravato dal divieto di un rimedio giurisdizionale. L’effetto cumulativo dei due elementi in parola è tale che potrebbe suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dell’organo giurisdizionale di primo grado rispetto a influenze interne o esterne e alla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco. Tali dubbi possono, come rilevato dal giudice del rinvio, condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità del collegio giudicante tale da ledere la fiducia che la giustizia mira ad ispirare a detti singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (37).
70. Inoltre, una siffatta esclusione assoluta delle norme in materia di (ri)assegnazione, nella loro interezza, da qualsiasi controllo effettuato nell’ambito di un’impugnazione negherebbe il contenuto essenziale del principio secondo cui la giustizia dovrebbe non solo essere attuata, ma anche percepita.
c) Criterio per accertare le irregolarità nella (ri)assegnazione delle cause ai giudici tali da compromettere i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge
71. Dalla giurisprudenza della Corte si può dedurre che non tutte le irregolarità daranno necessariamente luogo a una dichiarazione di nullità del procedimento dell’organo giurisdizionale di primo grado da parte dell’organo giurisdizionale di secondo grado e le irregolarità prive di conseguenze sostanziali sull’esistenza di un rimedio effettivo possono non essere sanzionate con una dichiarazione di nullità (38).
72. Infatti, non tutte le irregolarità commesse nell’ambito dell’assegnazione di una causa al collegio giudicante o della sua riassegnazione a un altro collegio conducono ipso facto a una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e devono di conseguenza essere assoggettate a controllo giurisdizionale in sede di impugnazione
73. Ad esempio, come ha sottolineato in udienza la Commissione, una compilazione errata del calendario dei giudici supplenti o della programmazione dei nomi ivi riportati (ad esempio, non in ordine alfabetico, ma sulla base delle date di nascita) apparirebbe, a prima vista, di natura secondaria. Infatti, irregolarità del genere risultano, in linea di principio, inidonee a pregiudicare il funzionamento del sistema giudiziario nazionale, nonché le garanzie di indipendenza e di imparzialità, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Lo scopo di quest’ultimo articolo è comprendere solo gli aspetti di una certa gravità e/o di natura sistemica, per i quali è poco probabile che l’ordinamento giuridico nazionale preveda un rimedio adeguato (39).
74. Al riguardo, si può sottolineare che la giurisprudenza della Corte EDU affronta la questione della gravità delle irregolarità che possono costituire una violazione del diritto a un «organo giurisdizionale costituito per legge» mediante il «criterio di soglia» (40). La Corte EDU fa riferimento, nella sentenza Miracle Europe, a una «palese violazione» del diritto nazionale applicabile. Come indicato in precedenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e, pertanto, l’obbligo di garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli organi giurisdizionali costituiscono un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta (41). Si deve ricordare che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Occorre dunque tenere conto dei corrispondenti diritti della CEDU ai fini dell’interpretazione della Carta, quale livello minimo di protezione (42). Tale coerenza interpretativa riveste un’importanza fondamentale per comprendere cosa costituisce una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge.
75. Pertanto, a mio avviso, il criterio dovrebbe essere rigoroso e solo la contestazione di «palesi violazioni» di disposizioni nazionali applicabili in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici dovrebbe far sorgere il diritto al controllo giurisdizionale nell’ambito del procedimento di impugnazione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, in quanto solo siffatte violazioni sono tali da suscitare dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità di un organo giurisdizionale di uno Stato membro.
76. Spetta al giudice del rinvio statuire su dette contestazioni tenendo conto delle seguenti considerazioni. A mio avviso, dalla sentenza Simpson e HG si può dedurre che, qualora l’irregolarità sia di natura e gravità sostanziali, si ha l’impressione che altre istituzioni abbiano abusato del loro potere discrezionale compromettendo l’integrità del risultato che orienta il dato processo, generando così nelle parti e nei singoli un legittimo dubbio quanto all’indipendenza di un giudice relatore o di un organo giurisdizionale.
77. Spetta quindi al giudice del rinvio determinare la natura e la gravità dell’irregolarità, se la (ri)assegnazione della causa al giudice di primo grado fosse conforme al diritto nazionale applicabile e al requisito di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE e tenendo debitamente conto dell’articolo 47 della Carta. Il giudice del rinvio deve procedere alla sua valutazione alla luce di tutte le circostanze pertinenti. Esso dovrebbe non soltanto controllare la conformità della modifica della composizione dell’organo giurisdizionale all’ordinamento nazionale, ma altresì esaminare, in particolare, le circostanze in cui tale modifica ha avuto luogo, nonché la questione se detta modifica fosse fondata su considerazioni arbitrarie.
78. Nell’effettuare una siffatta valutazione, il giudice del rinvio dovrebbe tenere a mente che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, «il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, presenta due aspetti. Il primo aspetto [è] di carattere esterno (...) [e] [i]l secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. L’aspetto appena descritto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (…)» (43).
79. A mio avviso, i due aspetti in questione – quello esterno e quello interno – fanno parte del criterio per stabilire se la situazione specifica in cui la causa è stata (ri)assegnata a un giudice relatore in primo grado sia di natura e di gravità tali da generare un rischio reale che (a) altre persone o altri organismi amministrativi nell’ambito dello stesso sistema giudiziario possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce la (ri)assegnazione delle cause ai giudici e (b) il risultato di detta (ri)assegnazione potrebbe mettere in discussione l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia «interesse nella soluzione da dare alla controversia» e generare così nelle parti e nei singoli un legittimo dubbio quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici in questione.
80. Ne consegue che spetta al giudice del rinvio pronunciarsi, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, sulla questione se l’applicazione irregolare delle norme nazionali in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici nel procedimento principale sia tale da costituire una violazione dell’obbligo di garantire un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che impone una dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado allo scopo di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
d) Impatto della sentenza della Corte nella causa Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)
81. Il 5 giugno 2023, dopo la presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale nel caso di specie, la Corte ha avuto l’opportunità di dichiarare che l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (la stessa disposizione che è oggetto anche del procedimento principale) violava l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.
82. In particolare, nella sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (44), la Corte ha dichiarato che tale violazione era dovuta al fatto che l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari ha previsto divieti che possono trovare applicazione in maniera più generale, nonostante eventuali obiezioni di un singolo in merito al fatto che disposizioni nazionali relative, in particolare, vuoi all’assegnazione delle controversie, vuoi alla designazione o alla modifica dei collegi giudicanti, oppure l’applicazione di siffatte disposizioni sarebbero contrarie ai requisiti del diritto dell’Unione inerenti al diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
83. Pertanto, a seguito di detta sentenza, che ha dichiarato l’incompatibilità dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, gli organi giurisdizionali polacchi sono tenuti a disapplicare (45) il medesimo articolo fino alla sua abrogazione da parte del legislatore polacco conformemente all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE (46) e al principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE). Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’obbligo in parola deriva dal principio del primato del diritto dell’Unione, che «impone al giudice nazionale (…) [di] disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale (…) che sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto» (47). Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ha un siffatto effetto (48).
84. Dalle considerazioni che precedono deriva che gli organi giurisdizionali polacchi devono ora [a seguito della sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)] disapplicare l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e possono pertanto applicare, nella presente causa, l’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile e/o ogni altra disposizione nazionale applicabile al fine di accertare se una causa in primo grado sia stata (ri)assegnata a un giudice relatore in maniera regolare, vale a dire conformemente alle disposizioni nazionali applicabili e ai requisiti di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge, assicurando così una tutela giurisdizionale effettiva come sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e tenendo debitamente conto dell’articolo 47 della Carta.
V. Conclusione
85. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) come segue:
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE e tenendo debitamente conto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che comprenda il divieto assoluto di un rimedio giurisdizionale in relazione a una violazione di norme nazionali in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici qualora una siffatta violazione generi un rischio reale che (a) altre persone o altri organismi amministrativi nell’ambito dello stesso sistema giudiziario possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce la (ri)assegnazione delle cause ai giudici e (b) il risultato di tale (ri)assegnazione potrebbe mettere in discussione l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia al di là della rigorosa applicazione del principio dello Stato di diritto e generare così nei singoli un legittimo dubbio quanto all’indipendenza del giudice o dei giudici in questione.
Spetta al giudice del rinvio disapplicare una siffatta disposizione di diritto nazionale e procedere all’applicazione dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile e/o di qualsiasi disposizione nazionale applicabile al fine di esaminare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se l’applicazione irregolare delle norme nazionali in materia di (ri)assegnazione delle cause ai giudici sia di natura e di gravità tali da costituire una violazione dell’obbligo di garantire un organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge e giustificare una dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado allo scopo di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 L’ordinanza di rinvio, pur datata 28 aprile 2022, è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 24 marzo 2023.
3 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, sul codice di procedura civile; testo unico, Dz.U. del 2021, posizione 1805, con modifiche; in prosieguo: il «codice di procedura civile»).
4 Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari; testo unico, Dz.U. del 2020, posizione 2072; in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), come modificata dall’Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2019 r. (legge di modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di alcune altre leggi del 20 dicembre 2019; Dz.U. del 2020, posizione 190; in prosieguo: la «legge del 20 dicembre 2019»).
5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (regolamento del Ministro della Giustizia del 23 dicembre 2015 sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari; Dz.U. del 2015, posizione 2316; in prosieguo: il «regolamento di procedura del 2015»).
6 System Losowego Przydziału Spraw (Sistema di assegnazione casuale delle cause ai giudici).
7 Ben 36 punti dell’ordinanza di rinvio sono dedicati ai mezzi istruttori e alle verifiche (v. punti da 21 a 56 della medesima).
8 In udienza, il governo polacco ha ritirato le proprie osservazioni scritte, compresa l’eccezione di irricevibilità e ha presentato osservazioni del tutto nuove. Lo stesso ha affermato, in sostanza, che (i) il requisito di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge ostava a che la causa fosse esaminata da un nuovo giudice designato quale giudice relatore in «palese violazione» delle disposizioni nazionali in materia di assegnazione delle cause, e (ii) il diritto dell’Unione impone all’organo giurisdizionale di secondo grado di disapplicare le disposizioni nazionali che impediscono a quest’ultimo di esaminare se il summenzionato requisito sia stato soddisfatto in primo grado.
9 Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Miasto Łowicz»).
10 Sentenza del 18 aprile 2024, OT e a. (Scioglimento di un Tribunale) (C‑634/22, EU:C:2024:340, punto 24 e giurisprudenza citata).
11 Sentenza Miasto Łowicz, punto 36 e giurisprudenza citata.
12 V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 52). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Krajowa Rada Sądownictwa (Mantenimento in servizio di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:150, paragrafo 20 e note da 26 a 28).
13 Sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una corte costituzionale) (C‑430/21, EU:C:2022:99, punti 36 e 37; in prosieguo: la «sentenza RS»).
14 Articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.
15 V. sentenza Miasto Łowicz, punto 43 e giurisprudenza citata.
16 Ibidem, punto 45 e giurisprudenza citata.
17 V. sentenza RS, punto 39 e giurisprudenza citata.
18 V. sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, punti da 77 a 79).
19 Sentenza dell’8 giugno 2016, Hünnebeck (C‑479/14, EU:C:2016:412, punto 36). V., altresì, sentenza del 6 dicembre 2018, Preindl (C‑675/17, EU:C:2018:990, punto 24 e giurisprudenza citata).
20 Sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 197 e giurisprudenza citata).
21 Come, ad esempio, l’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile.
22 Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 73 e giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Simpson e HG»). Il corsivo è mio.
23 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
24 Sentenza del 5 giugno 2023 [C‑204/21, EU:C:2023:442; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)»].
25 La Commissione di Venezia, ufficialmente la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, è un organo consultivo del Consiglio d’Europa.
26 Rapporto sull’indipendenza del sistema giudiziario – Parte I: l’indipendenza dei giudici, adottato dalla Commissione di Venezia nella sua 82º sessione plenaria, Venezia, 12 e 13 marzo 2010, punti 81 e 82, paragrafo 16.
27 Ibidem, punti 77 e 79.
28 V. Sillen, J., «The concept of “internal judicial independence” in the case law of the European Court of Human Rights», European Constitutional Law Review, n. 15, 2019, pag. 121, con numerosi riferimenti alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU.
29 Sentenza della Corte EDU del 12 gennaio 2016, CE:ECHR:2016:0112JUD005777413, § 58 (in prosieguo: la «sentenza Miracle Europe»).
30 Come spiega la dottrina, «una volta che una causa è stata assegnata ad un giudice (…), essa non può, in linea di principio, essere riassegnata a un diverso giudice o organo giurisdizionale (…) senza il consenso di quest’ultimo, salvo che tale riassegnazione sia giustificata dalla buona amministrazione della giustizia», vale a dire «ad esempio, quando il giudice o la sezione aditi nell’ambito di cause che richiedono un trattamento più rapido rispetto al consueto (ad esempio in materia familiare o in un procedimento penale) si trova di fronte a circostanze impreviste che potrebbero allungare in maniera significativa la durata del procedimento danneggiando gli interessi delle parti» [Adam, S., Good administration of justice from an EU law perspective: striking balance between disciplinary liability and judicial independence, in Adam, S., Dervaux, I., Grasso, I., e Vaz Ventura, F. (ed.), The Rule of law and good administration of justice in the digital era, Bruylant, 2024, pag. 158].
31 Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) [C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 172; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici)»].
32 Ibidem, punto 173.
33 Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 34).
34 Sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (punti 269 e 286).
35 Articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.
36 V. Prechal, S., «Article 19 TEU and national courts: A new role for the principle of effective judicial protection?», in Bonelli, M., Eliantonio, M. e Gentile, G. (ed.), Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1: The Court of Justice’s Perspective, Oxford, 2022, pag. 23.
37 V., per analogia, sentenza Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), punto 112.
38 V., per analogia, sentenza Simpson e HG, punti da 75 a 80.
39 V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafi 143 e seg.). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:529, paragrafo 115), e nelle cause riunite Miasto Łowicz e Prokuratur Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2019:775, paragrafo 125); v. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos da me citato nella nota 12 delle presenti conclusioni.
40 V. sentenza della Corte EDU del 1º dicembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 235 a 290.
41 Sentenza Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), punto 52.
42 Sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 124 e giurisprudenza citata).
43 Sentenza RS, punto 41; il corsivo è mio.
44 Punti 226 e 227.
45 V., altresì, sentenza del 13 luglio 2023, YP e a. (Revoca dell’immunità di un giudice e sospensione delle sue funzioni) (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562, punti da 61 a 64 e giurisprudenza citata). V., inoltre, sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 271.
46 All’udienza è emerso che il 7 marzo 2024 tale disposizione non era ancora stata abrogata.
47 Sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), punto 228 e giurisprudenza citata.
48 Ibidem, punto 78 e giurisprudenza citata.