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Document 62023CA0510
Case C-510/23, Trenitalia: Judgment of the Court (Second Chamber) of 30 January 2025 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italy) – Trenitalia SpA v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Reference for a preliminary ruling – Consumer protection – Unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market – Directive 2005/29/EC – Measures intended to combat such practices – Articles 11 and 13 – Procedures for infringement of the rules of consumer law – Compliance with a reasonable time limit – National legislation requiring the national authority to issue a statement of objections within a time limit of 90 days of knowledge of the essential elements of the infringement – Automatic annulment in its entirety of the decision of the national authority in the event of failure to comply with that time limit – Principle ne bis in idem – Revocation of the power to initiate new infringement proceedings in respect of the same facts – Principle of effectiveness – Rights of defence of undertakings)
Causa C-510/23, Trenitalia: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese)
Causa C-510/23, Trenitalia: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese)
GU C, C/2025/1620, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/1620 |
24.3.2025 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-510/23 (1) , Trenitalia)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2005/29/CE - Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche - Articoli 11 e 13 - Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo - Rispetto del termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione - Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine - Principio del ne bis in idem - Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti - Principio di effettività - Diritti della difesa delle imprese)
(C/2025/1620)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Trenitalia SpA
Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
nei confronti di: Federconsumatori
Dispositivo
Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica.
(1) GU C, C/2023/206.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)