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Document 62023CA0510

Causa C-510/23, Trenitalia: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese)

GU C, C/2025/1620, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/1620

24.3.2025

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-510/23  (1) , Trenitalia)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2005/29/CE - Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche - Articoli 11 e 13 - Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo - Rispetto del termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione - Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine - Principio del ne bis in idem - Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti - Principio di effettività - Diritti della difesa delle imprese)

(C/2025/1620)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Trenitalia SpA

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

nei confronti di: Federconsumatori

Dispositivo

Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica.


(1)  GU C, C/2023/206.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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